CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 giugno 2026
Cassazione n. 17183/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] giustaprocura speciale allegata al ricorso- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 1711/2019Numero sezionale 289/2026Numero di raccolta generale 17183/2026Data pubblicazione 01/06/2026AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del Direttore protempore, rappresentata e difesa ope legis dall'[OSCURATO:PERSONA]-controricorrente–avverso la sentenza n. 5545/2018 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, depositata il 11/6/2018;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/5/2026dalla Consigliera Relatrice Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'ORFANO;udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;udito per la controricorrente l’Avvocato dello Stato DAVIDE GIOVANNIPINTUSLa Commissione tributaria regionale della Campania, con la sentenzaindicata in epigrafe, rigetta l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.L.avverso la pronuncia n. 7068/2016 della Commissione tributariaprovinciale di Salerno con cui era stato dichiarato inammissibile il ricorsoavverso iscrizione ipotecaria e sottese cartelle esattoriali.In particolare, i Giudici del gravame confermavano la sentenza di primogrado rilevando l’intervenuta decadenza della contribuente a fronte dellatardiva impugnazione dell'atto di iscrizione ipotecaria mediante il quale lastessa era venuta a conoscenza della pretesa tributaria nei suoi confronti.Avverso la pronuncia della Commissione tributaria regionale lacontribuente propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi.Agenzia delle entrate riscossione resiste con controricorso.Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta concludendoper l’accoglimento del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360,primo comma, n. 4), c.p.c. nullità della sentenza impugnata per mancanzadi motivazione in ordine al rigetto dell’appello.1.2. La doglianza va disattesa.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 1711/2019Numero sezionale 289/2026Numero di raccolta generale 17183/2026Data pubblicazione 01/06/20261.3. Per costante giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le molte, Cass.n. 15883/2017; Cass. n. 9105/2017; Cass. Sez. Unite n. 22232/2016;Cass. n. 9113/2012; Cass. n. 16736/2007), ricorre il vizio di omessa oapparente motivazione della sentenza allorché il giudice di merito omettadi indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, ovvero liindichi senza un'approfondita disamina logica o giuridica, rendendo, in talmodo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suoragionamento.1.4. Nella fattispecie in esame la sentenza impugnata, seppure in modonon del tutto lineare, esplicita in maniera sufficiente la ratio decidendi(tardività del ricorso introduttivo per decorso del termine perentorio di 60gg a decorrere da quando la ricorrente era venuta a conoscenzadell’iscrizione ipotecaria a seguito di relativa visura), consentendo ilcontrollo del percorso logico — giuridico che ha portato alla decisione,tant'è che, con il secondo motivo, la contribuente ha potuto censurarecompiutamente gli errori di diritto che, secondo la ricorrente, giustificanocomunque la richiesta cassazione dell'impugnata sentenza.2.1. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360,primo comma, n. 3), c.p.c., violazione dell’art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992n. 546, dell’art. 153 c.p.c. e della legge 23 maggio 2010 n. 73 per averela Commissione tributaria regionale confermato la pronuncia di primogrado circa la tardività del ricorso introduttivo avverso l’iscrizioneipotecaria, mai notificata alla contribuente, in quanto proposto oltre iltermine di sessanta giorni dalla visura ipotecaria effettuata dalla ricorrente.2.2. La doglianza va parimenti disattesa.2.3. In diritto va preliminarmente ribadito che la notificazione noncostituisce un requisito di esistenza e di perfezionamento dell’attoimpositivo, né è requisito di validità o di legittimità dell’atto stesso ma meracondizione di efficacia.2.4. In sostanza, un atto invalidamente notificato non è nullo ma, perl’appunto, inefficace.2.5. In conseguenza di tale statuizione, si è argomentato cheogniqualvolta il contribuente abbia ottenuto la piena conoscenza delNumero registro generale 1711/2019Numero sezionale 289/2026Numero di raccolta generale 17183/2026Data pubblicazione 01/06/2026provvedimento tributario, questa debba essere qualificata comeequipollente rispetto alla notifica, con l’ulteriore corollario che viene inquesto modo sanato sia il vizio di nullità che quello di inesistenza; neppurela notifica dell'accertamento che dovesse qualificarsi come inesistente sisottrae, dunque, alla sanatoria per conseguimento dello scopo di portarel'atto impositivo nella piena conoscenza del destinatario, palesatainequivocabilmente dall'impugnazione dell'accertamento stesso, cosicché èstato più volte ribadito il principio di diritto secondo cui in tema di attid'imposizione tributaria, la notificazione non è un requisito di giuridicaesistenza e perfezionamento, ma una condizione integrativa d'efficacia,sicché la sua inesistenza o invalidità non determina in via automatical'inesistenza dell'atto, quando ne risulti inequivocamente la pienaconoscenza da parte del contribuente entro il termine di decadenzaconcesso per l'esercizio del potere all'Amministrazione finanziaria, su cuigrava il relativo onere probatorio (cfr. Cass. n. 8374/2015; conformi Cass.nn. 33138/2025, 20690/2025, 19223/2025, 16810/2025, 13348/2025,24518/2024, 15553/2024, 6862/2023, 4167/2022, 21071/2018,2203/2018).2.6. Peraltro, che la notificazione non sia elemento costitutivo dell’attoamministrativo d’imposizione tributaria e non contribuisca, perciò, alla suaperfezione, è riconosciuto implicitamente, ma chiaramente, dal D.Lgs. 31dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3, n. 3 (vigente ratione temporis),secondo il quale «la mancata notificazione di atti autonomamenteimpugnabili, adottati precedentemente all’atto notificato, ne consentel’impugnazione unitamente a quest’ultimo»; se ne deduce che la mancanzadella notificazione di un atto amministrativo d’imposizione tributaria noninfluisce sulla sua esistenza (cfr. Cass. n. 4760/2009).2.7. Tali conclusioni peraltro si ricollegano a quanto più volte affermatoda questa Corte in materia di processo tributario, secondo cui, ove la parteresistente contesti la tempestività del ricorso, è onere del contribuenteallegare l'atto impugnato con la prova della data di avvenuta notifica, dallaquale decorre il termine per la proposizione del ricorso, salvo che si trattidi notifica nulla, ipotesi nella quale l'Amministrazione finanziaria è tenutaNumero registro generale 1711/2019Numero sezionale 289/2026Numero di raccolta generale 17183/2026Data pubblicazione 01/06/2026a dimostrare il momento nel quale il ricorrente ha avuto effettivaconoscenza del predetto atto (cfr. Cass. nn. 10209/2018, 13584/2017).2.8. Se la notificazione non esiste, quindi, è preclusa l’efficacia delladecisione amministrativa, ma la sua esistenza, se si è realizzata, non vienecompromessa e, ove mai assumessero rilevanza fatti equipollenti esostitutivi della notificazione, l’atto amministrativo d’imposizione tributariapotrebbe comunque produrre i suoi effetti (Cass. n. 4760/2009 cit.).2.9. Perché l’effetto sanante di cui sopra possa realmente realizzarsi, ènecessario, tuttavia, il rispetto di almeno due condizioni essenziali: a) laprima, è che vi sia certezza del fatto che l’interessato abbia avutoconoscenza dell’atto impositivo non notificato, gravando sull'Ufficio stessol'onere di provare la piena conoscenza dell'atto da parte del contribuentee la sua acquisizione entro il predetto termine di decadenza; b) la seconda,è che la conoscenza dell’atto impositivo da parte dell’interessato,comprovata nei fatti come illustrato sub a), avvenga, altresì, entro i terminidi decadenza fissati dalle diverse leggi d’imposta per l’esercizio del potereimpositivo: laddove, quindi, l’Ufficio non riesca a dimostrare che taleconoscenza si è avuta entro detto termine (oppure, viceversa, laddove ilsoggetto passivo riesca a dimostrare che egli ha avuto reale conoscenzadell’atto una volta che tale termine fosse già spirato), l’atto impositivo saràda considerarsi inefficace, ma a motivo della sua mancata notificazione,quanto per notificazione oltre il termine di legge per l’esercizio della potestàimpositiva.2.10. È d’uopo, inoltre, esaminare anche il dato testuale normativo dicui all’art. 21 d.lgs n. 546/1992 secondo cui «il ricorso deve essereproposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data dinotificazione dell'atto impugnato», e non altrimenti.2.11. Orbene, pur non prevedendo il legislatore alcuna equipollenza tranotificazione e piena conoscenza, tuttavia sarebbe contrario alla naturadelle cose, e alla logica che ne sta alla base, negare alla conoscenzaeffettiva, purché piena e purché provata dall'Ufficio tributario, la stessacapacità di creare, a carico del contribuente, l'onere di rispettare il terminedecadenziale per l'eventuale impugnazione dell'atto d'imposizione che nonNumero registro generale 1711/2019Numero sezionale 289/2026Numero di raccolta generale 17183/2026Data pubblicazione 01/06/2026gli sia stato notificato, ma che egli abbia, comunque, pienamenteconosciuto.2.13. Come si è detto, la notificazione di un atto amministrativod'imposizione tributaria, in quanto operazione di conoscenza che ha peroggetto una dichiarazione recettizia solitaria, è un fatto che si colloca nellafase integrativa dell'efficacia del provvedimento e che, creando unasituazione giuridica oggettiva di conoscibilità per il contribuente, svolge lafunzione di stabilire, con effetto di certezza legale, il dies a quo del termineper l'impugnazione; se questa funzione è svolta da una conoscenzapotenziale dell'atto autoritativo - la conoscibilità creata dalla notificazione,a maggior ragione essa può esser svolta da una conoscenza effettivadell'atto.2.14. È stato allora opportunamente posto in rilievo da questa Corte(cfr. Cass. n. 4760/2009 cit.) che di questa natura delle cose tengonodunque conto esplicito tutte quelle disposizioni normative che, al fine distabilire quale sia il giorno iniziale della decorrenza del termine perimpugnare un atto amministrativo, equiparano la notificazione o lacomunicazione dell'atto impugnabile alla sua «piena conoscenza» da partedell’amministrato, laddove, ad esempio, il D.P.R. 24 novembre 1971,n.1199, art. 2, comma 1 e l'art. 9, comma 1 prevedono, rispettivamenteper il ricorso gerarchico e per il ricorso straordinario al Presidente dellaRepubblica, che essi siano proposti entro il termine, di trenta giorni per ilprimo o di centoventi per il secondo, a partire dalla notificazione o dallacomunicazione amministrativa dell'atto impugnabile «o da quandol'interessato ne abbia avuto piena conoscenza», il D.lgs. 2 luglio 2010, n.104 (Codice del processo amministrativo), art. 41, dispone che il ricorsogiurisdizionale amministrativo dev'essere notificato entro il termine disessanta giorni «decorrente dalla notificazione, comunicazione o pienaconoscenza», ed ancora, il D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, art. 12, comma2, n. 1 prevede che il ricorso alla Commissione per l'accesso ai documentiamministrativi sia presentato entro trenta giorni dalla «piena conoscenza»del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 1711/2019Numero sezionale 289/2026Numero di raccolta generale 17183/2026Data pubblicazione 01/06/20262.15. Le ragioni sottese alle norme sul contenzioso amministrativogenerale non possono, quindi, che valere anche per il contenziosotributario, considerato che il procedimento tributario costituisce unsottosistema del diritto amministrativo in relazione di species ad genuscon la conseguenza che le norme che regolano il procedimentoamministrativo trovano applicazione nel sottosistema, nei limiti in cui nonsiano derogate od incompatibili con le norme di diritto tributario chedisciplinano il procedimento impositivo (cfr. Cass. n. 18448/2015 inmotiv.).2.16. A fronte della consolidata e diffusa giurisprudenza di legittimitàsu tale punto, va, dunque, disatteso altro precedente, rimastosostanzialmente isolato (Cass. n. 5178 del 2025), secondo cui, pur noncostituendo, la notificazione, un requisito di esistenza o diperfezionamento dell'atto impositivo, tuttavia, la sua ritenuta inesistenzanon potrebbe essere surrogata dalla conoscenza dell'atto da parte deldestinatario, acquisita attraverso un procedimento diverso da unanotificazione regolarmente eseguita, con la conseguenza che sarebbe soloda quest'ultimo adempimento che decorre il termine di impugnazionedell'atto impositivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 del d.lgs. n. 546del 1992, non potendosi equiparare la conoscenza occasionale dell'atto aquella legale.2.17. [OSCURATO:PERSONA] non ritiene invero condivisibili tali principi, in primoluogo, sulla scorta delle argomentazioni dianzi illustrate.2.18. È opportuno, inoltre, evidenziare, che, in fattispecie del tuttosovrapponibile alla presente, questa Corte ha già affermato che se l'art.19, lettera e bis, del decreto legislativo numero 546/1992 includel'iscrizione di ipoteca su immobili, di cui all'articolo 77 del d.p.r. numero602/1973, tra gli atti impugnabili, ed il concessionario deve effettuare lacomunicazione dell'iscrizione ipotecaria a norma dell'articolo 6 della legge212/2000, secondo cui l'amministrazione finanziaria deve assicurarel'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati, edell'articolo 17 della legge 212/2000, che prevede che le disposizioni dellalegge stessa si applicano anche nei confronti dei soggetti che rivestono laNumero registro generale 1711/2019Numero sezionale 289/2026Numero di raccolta generale 17183/2026Data pubblicazione 01/06/2026qualifica di concessionari di organi diretti dell'amministrazione finanziaria,ivi compresi i soggetti che esercitano l'attività di accertamento,liquidazione e riscossione dei tributi di qualunque natura, al contempo, iltermine di 60 giorni previsto dall'art. 21 del decreto legislativo n.546/1992 per proporre impugnazione non può che decorrere dallacomunicazione dell'iscrizione di ipoteca sia perché lo prevede la normastessa, sia in quanto la conoscenza certa della data da cui decorre iltermine per il gravame risponde ai principi di certezza dei rapporti giuridicie di buona amministrazione, poiché diversamente opinando ilconcessionario si troverebbe a non avere mai certezza dell’inoppugnabilitàdell'iscrizione ipotecaria; nel caso in cui la comunicazione non abbia avutoluogo il contribuente ha, pertanto, facoltà di proporre ricorso avversol'iscrizione di ipoteca nel momento in cui ne abbia avuto effettivaconoscenza senza che egli debba fornire la prova del giorno in cui ha avutonotizia non formale dell'iscrizione poiché l'ignoranza dell'esistenza delprovvedimento deve presumersi, in caso d'inesistenza dellacomunicazione, fino alla data di proposizione del ricorso, essendo a caricodi chi eccepisca che la parte ebbe di fatto conoscenza del provvedimentoin epoca precedente l'onere di fornire la relativa prova (cfr. Cass. n.12309/2018 in motiv.)2.19. Ciò posto, la Commissione tributaria regionale ha individuato la«data di avvenuta conoscenza dell’atto enunciativo della pretesa tributariacontestata» in quella «dell’accesso ispettivo del [OSCURATO:DATA_NASCITA], a fronte diun’impugnazione ... proposta circa tre mesi dopo» dell’atto di iscrizioneipotecaria.2.20. Avendo la stessa contribuente dichiarato di aver avuto pienaconoscenza dell’iscrizione ipotecaria a seguito della visura estratta a talescopo e poiché l’iscrizione è stata impugnata solo con il ricorso introduttivodel successivo 22 aprile, la ricorrente, come correttamente ritenuto daiGiudici di merito, risulta incorsa in decadenza e il suo ricorso dev'essereconsiderato inammissibile.3. Per quanto fin qui osservato il ricorso va integralmente rigettato.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 1711/2019Numero sezionale 289/2026Numero di raccolta generale 17183/2026Data pubblicazione 01/06/20264. Le spese della presente fase di giudizio seguono la soccombenza e siliquidano come da dispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a pagare le spese delgiudizio in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 4.500,00 percompensi, oltre alle spese prenotate a debito.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bisdello stesso art.13, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte diCassazione, Sezione Tributaria, in data 13.5.2026.[OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:PERSONA]Orfano) ([OSCURATO:PERSONA])