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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 marzo 2026

Cassazione n. 07375/2026

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ORDINANZAsul ricorso 20460-2023 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]- ricorrente -controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore,rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]– controricorrente –avverso la sentenza n. 632/2023 del TRIBUNALE di PESCARA,depositata in data 03/05/2023;Numero registro generale 20460/2023Numero sezionale 797/2026Numero di raccolta generale 7375/2026Data pubblicazione 27/03/2026udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dalConsigliere OlivaCon sentenza n. 1478/2021 il Giudice di Pace di Pescara accoglievail ricorso interposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso un verbale dicontestazione di violazione dell’art. 142, comma 8, del codice dellastrada.

Il giudice di prime cure riteneva in particolare che la postazionedi rilevamento a distanza non fosse visibile, nonostante la presenza disegnaletica di preavviso.Con la sentenza impugnata, n. 632/2023, il Tribunale di Pescaraaccoglieva il gravame proposto dal Comune di Pescara avverso ladecisione di prime cure, riformandola e confermando il verbale oggettodi impugnazione.Propone ricorso per la cassazione di detta pronuncia Mauro DiCarlo, affidandosi a tre motivi.Resiste con controricorso il Comune di Pescara.In prossimità dell’adunanza camerale, parte ricorrente hadepositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione o falsaapplicazione dell’art. 142, comma 6 bis, del codice della strada, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché il Tribunaleavrebbe omesso di considerare che la postazione di rilevamento adistanza delle infrazioni al codice della strada non era, in concreto,visibile.Con il secondo motivo, invece, il [OSCURATO:PERSONA] si duole della violazione ofalsa applicazione dell’art. 142, comma 6, del codice della strada edell’art. 192 del regolamento di attuazione, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c., perché il Tribunale non avrebbe consideratoNumero registro generale 20460/2023Numero sezionale 797/2026Numero di raccolta generale 7375/2026Data pubblicazione 27/03/2026che nel caso di specie non era stata dimostrata l’omologazione deldispositivo utilizzato per la rilevazione dell’infrazione oggetto delverbale impugnato.Infine, con il terzo motivo, il ricorrente denunzia la nullità dellasentenza per travisamento della prova e violazione o falsa applicazionedegli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, nn.3 e 4, c.p.c., nonché il vizio della motivazione, perché il Tribunaleavrebbe erroneamente valutato le risultanze di fatto emergentidall’istruttoria, ritenendo assolto l’onere di preavviso e visibilità dellapostazione di rilevamento delle infrazioni a distanza.Le censure, suscettibili di esame congiunto, sono fondate.La sentenza impugnata ha condotto una disamina del quadronormativo e dell’elaborazione giurisprudenziale applicabile al caso dispecie, senza tuttavia indicare alcun elemento concreto idoneo acomprovare che le considerazioni teoriche contenute nel suo iter logicoargomentativo si attaglino effettivamente al caso di specie.

Neconsegue che la motivazione della sentenza impugnata si appalesameramente apparente, e dunque sostanzialmente omessa, poiché innessun punto di essa si rinviene un riferimento alla fattispecie, tale daconsentire di rapportare le argomentazioni condotte dal Tribunale alcaso specifico oggetto della controversia.

Non è dunque integrato il cd.minimo costituzionale, con conseguente sussistenza della violazionedell’art. 132 c.p.c. (cfr. Cass. Sez.

U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014,Rv. 629830, nonché, in motivazione, Cass. Sez.

U, Ordinanza n. 2767del 30/01/2023, Rv. 666639).Il ricorso va quindi accolto e la sentenza impugnata cassata, conconseguente rinvio della causa al Tribunale di Pescara, in differentecomposizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.Numero registro generale 20460/2023Numero sezionale 797/2026Numero di raccolta generale 7375/2026Data pubblicazione 27/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:[OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere -[OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA] – [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere [OSCURATO:PERSONA].- R.G.N. 20460/2023ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso 20460-2023 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]- ricorrente -controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore,rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]– controricorrente –avverso la sentenza n. 632/2023 del TRIBUNALE di PESCARA,depositata in data 03/05/2023;Numero registro generale 20460/2023Numero sezionale 797/2026Numero di raccolta generale 7375/2026Data pubblicazione 27/03/2026udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dalConsigliere OlivaCon sentenza n. 1478/2021 il Giudice di Pace di Pescara accoglievail ricorso interposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso un verbale dicontestazione di violazione dell’art. 142, comma 8, del codice dellastrada.

Il giudice di prime cure riteneva in particolare che la postazionedi rilevamento a distanza non fosse visibile, nonostante la presenza disegnaletica di preavviso.Con la sentenza impugnata, n. 632/2023, il Tribunale di Pescaraaccoglieva il gravame proposto dal Comune di Pescara avverso ladecisione di prime cure, riformandola e confermando il verbale oggettodi impugnazione.Propone ricorso per la cassazione di detta pronuncia Mauro DiCarlo, affidandosi a tre motivi.Resiste con controricorso il Comune di Pescara.In prossimità dell’adunanza camerale, parte ricorrente hadepositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione o falsaapplicazione dell’art. 142, comma 6 bis, del codice della strada, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché il Tribunaleavrebbe omesso di considerare che la postazione di rilevamento adistanza delle infrazioni al codice della strada non era, in concreto,visibile.Con il secondo motivo, invece, il [OSCURATO:PERSONA] si duole della violazione ofalsa applicazione dell’art. 142, comma 6, del codice della strada edell’art. 192 del regolamento di attuazione, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c., perché il Tribunale non avrebbe consideratoNumero registro generale 20460/2023Numero sezionale 797/2026Numero di raccolta generale 7375/2026Data pubblicazione 27/03/2026che nel caso di specie non era stata dimostrata l’omologazione deldispositivo utilizzato per la rilevazione dell’infrazione oggetto delverbale impugnato.Infine, con il terzo motivo, il ricorrente denunzia la nullità dellasentenza per travisamento della prova e violazione o falsa applicazionedegli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, nn.3 e 4, c.p.c., nonché il vizio della motivazione, perché il Tribunaleavrebbe erroneamente valutato le risultanze di fatto emergentidall’istruttoria, ritenendo assolto l’onere di preavviso e visibilità dellapostazione di rilevamento delle infrazioni a distanza.Le censure, suscettibili di esame congiunto, sono fondate.La sentenza impugnata ha condotto una disamina del quadronormativo e dell’elaborazione giurisprudenziale applicabile al caso dispecie, senza tuttavia indicare alcun elemento concreto idoneo acomprovare che le considerazioni teoriche contenute nel suo iter logicoargomentativo si attaglino effettivamente al caso di specie.

Neconsegue che la motivazione della sentenza impugnata si appalesameramente apparente, e dunque sostanzialmente omessa, poiché innessun punto di essa si rinviene un riferimento alla fattispecie, tale daconsentire di rapportare le argomentazioni condotte dal Tribunale alcaso specifico oggetto della controversia.

Non è dunque integrato il cd.minimo costituzionale, con conseguente sussistenza della violazionedell’art. 132 c.p.c. (cfr. Cass. Sez.

U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014,Rv. 629830, nonché, in motivazione, Cass. Sez.

U, Ordinanza n. 2767del 30/01/2023, Rv. 666639).Il ricorso va quindi accolto e la sentenza impugnata cassata, conconseguente rinvio della causa al Tribunale di Pescara, in differentecomposizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.MNumero registro generale 20460/2023Numero sezionale 797/2026Numero di raccolta generale 7375/2026Data pubblicazione 27/03/2026la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia lacausa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alTribunale di Pescara, in differente composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile, addì 26 marzo 2026.IL PRESIDENTEMauro MocciP.Q.MNumero registro generale 20460/2023Numero sezionale 797/2026Numero di raccolta generale 7375/2026Data pubblicazione 27/03/2026la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia lacausa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alTribunale di Pescara, in differente composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile, addì 26 marzo 2026.IL PRESIDENTEMauro Mocci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso 20460-2023 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]- ricorrente -controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore,rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]– controricorrente –avverso la sentenza n. 632/2023 del TRIBUNALE di PESCARA,depositata in data 03/05/2023;Numero registro generale 20460/2023Numero sezionale 797/2026Numero di raccolta generale 7375/2026Data pubblicazione 27/03/2026udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dalConsigliere OlivaCon sentenza n. 1478/2021 il Giudice di Pace di Pescara accoglievail ricorso interposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso un verbale dicontestazione di violazione dell’art. 142, comma 8, del codice dellastrada. Il giudice di prime cure riteneva in particolare che la postazionedi rilevamento a distanza non fosse visibile, nonostante la presenza disegnaletica di preavviso.Con la sentenza impugnata, n. 632/2023, il Tribunale di Pescaraaccoglieva il gravame proposto dal Comune di Pescara avverso ladecisione di prime cure, riformandola e confermando il verbale oggettodi impugnazione.Propone ricorso per la cassazione di detta pronuncia Mauro DiCarlo, affidandosi a tre motivi.Resiste con controricorso il Comune di Pescara.In prossimità dell’adunanza camerale, parte ricorrente hadepositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione o falsaapplicazione dell’art. 142, comma 6 bis, del codice della strada, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché il Tribunaleavrebbe omesso di considerare che la postazione di rilevamento adistanza delle infrazioni al codice della strada non era, in concreto,visibile.Con il secondo motivo, invece, il [OSCURATO:PERSONA] si duole della violazione ofalsa applicazione dell’art. 142, comma 6, del codice della strada edell’art. 192 del regolamento di attuazione, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c., perché il Tribunale non avrebbe consideratoNumero registro generale 20460/2023Numero sezionale 797/2026Numero di raccolta generale 7375/2026Data pubblicazione 27/03/2026che nel caso di specie non era stata dimostrata l’omologazione deldispositivo utilizzato per la rilevazione dell’infrazione oggetto delverbale impugnato.Infine, con il terzo motivo, il ricorrente denunzia la nullità dellasentenza per travisamento della prova e violazione o falsa applicazionedegli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, nn.3 e 4, c.p.c., nonché il vizio della motivazione, perché il Tribunaleavrebbe erroneamente valutato le risultanze di fatto emergentidall’istruttoria, ritenendo assolto l’onere di preavviso e visibilità dellapostazione di rilevamento delle infrazioni a distanza.Le censure, suscettibili di esame congiunto, sono fondate.La sentenza impugnata ha condotto una disamina del quadronormativo e dell’elaborazione giurisprudenziale applicabile al caso dispecie, senza tuttavia indicare alcun elemento concreto idoneo acomprovare che le considerazioni teoriche contenute nel suo iter logicoargomentativo si attaglino effettivamente al caso di specie. Neconsegue che la motivazione della sentenza impugnata si appalesameramente apparente, e dunque sostanzialmente omessa, poiché innessun punto di essa si rinviene un riferimento alla fattispecie, tale daconsentire di rapportare le argomentazioni condotte dal Tribunale alcaso specifico oggetto della controversia. Non è dunque integrato il cd.minimo costituzionale, con conseguente sussistenza della violazionedell’art. 132 c.p.c. (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014,Rv. 629830, nonché, in motivazione, Cass. Sez. U, Ordinanza n. 2767del 30/01/2023, Rv. 666639).Il ricorso va quindi accolto e la sentenza impugnata cassata, conconseguente rinvio della causa al Tribunale di Pescara, in differentecomposizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.Numero registro generale 20460/2023Numero sezionale 797/2026Numero di raccolta generale 7375/2026Data pubblicazione 27/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:[OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere -[OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA] – [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere [OSCURATO:PERSONA].- R.G.N. 20460/2023ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso 20460-2023 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]- ricorrente -controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore,rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]– controricorrente –avverso la sentenza n. 632/2023 del TRIBUNALE di PESCARA,depositata in data 03/05/2023;Numero registro generale 20460/2023Numero sezionale 797/2026Numero di raccolta generale 7375/2026Data pubblicazione 27/03/2026udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dalConsigliere OlivaCon sentenza n. 1478/2021 il Giudice di Pace di Pescara accoglievail ricorso interposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso un verbale dicontestazione di violazione dell’art. 142, comma 8, del codice dellastrada. Il giudice di prime cure riteneva in particolare che la postazionedi rilevamento a distanza non fosse visibile, nonostante la presenza disegnaletica di preavviso.Con la sentenza impugnata, n. 632/2023, il Tribunale di Pescaraaccoglieva il gravame proposto dal Comune di Pescara avverso ladecisione di prime cure, riformandola e confermando il verbale oggettodi impugnazione.Propone ricorso per la cassazione di detta pronuncia Mauro DiCarlo, affidandosi a tre motivi.Resiste con controricorso il Comune di Pescara.In prossimità dell’adunanza camerale, parte ricorrente hadepositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione o falsaapplicazione dell’art. 142, comma 6 bis, del codice della strada, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché il Tribunaleavrebbe omesso di considerare che la postazione di rilevamento adistanza delle infrazioni al codice della strada non era, in concreto,visibile.Con il secondo motivo, invece, il [OSCURATO:PERSONA] si duole della violazione ofalsa applicazione dell’art. 142, comma 6, del codice della strada edell’art. 192 del regolamento di attuazione, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c., perché il Tribunale non avrebbe consideratoNumero registro generale 20460/2023Numero sezionale 797/2026Numero di raccolta generale 7375/2026Data pubblicazione 27/03/2026che nel caso di specie non era stata dimostrata l’omologazione deldispositivo utilizzato per la rilevazione dell’infrazione oggetto delverbale impugnato.Infine, con il terzo motivo, il ricorrente denunzia la nullità dellasentenza per travisamento della prova e violazione o falsa applicazionedegli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, nn.3 e 4, c.p.c., nonché il vizio della motivazione, perché il Tribunaleavrebbe erroneamente valutato le risultanze di fatto emergentidall’istruttoria, ritenendo assolto l’onere di preavviso e visibilità dellapostazione di rilevamento delle infrazioni a distanza.Le censure, suscettibili di esame congiunto, sono fondate.La sentenza impugnata ha condotto una disamina del quadronormativo e dell’elaborazione giurisprudenziale applicabile al caso dispecie, senza tuttavia indicare alcun elemento concreto idoneo acomprovare che le considerazioni teoriche contenute nel suo iter logicoargomentativo si attaglino effettivamente al caso di specie. Neconsegue che la motivazione della sentenza impugnata si appalesameramente apparente, e dunque sostanzialmente omessa, poiché innessun punto di essa si rinviene un riferimento alla fattispecie, tale daconsentire di rapportare le argomentazioni condotte dal Tribunale alcaso specifico oggetto della controversia. Non è dunque integrato il cd.minimo costituzionale, con conseguente sussistenza della violazionedell’art. 132 c.p.c. (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014,Rv. 629830, nonché, in motivazione, Cass. Sez. U, Ordinanza n. 2767del 30/01/2023, Rv. 666639).Il ricorso va quindi accolto e la sentenza impugnata cassata, conconseguente rinvio della causa al Tribunale di Pescara, in differentecomposizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.MNumero registro generale 20460/2023Numero sezionale 797/2026Numero di raccolta generale 7375/2026Data pubblicazione 27/03/2026la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia lacausa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alTribunale di Pescara, in differente composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile, addì 26 marzo 2026.IL PRESIDENTEMauro MocciP.Q.MNumero registro generale 20460/2023Numero sezionale 797/2026Numero di raccolta generale 7375/2026Data pubblicazione 27/03/2026la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia lacausa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alTribunale di Pescara, in differente composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile, addì 26 marzo 2026.IL PRESIDENTEMauro Mocci
Sentenza Cassazione n. 07375/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris