CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 dicembre 2021
Cassazione n. 05245/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 9 novembre 2020, la Corte d'appello di Roma ha confermato la condanna alle pene di legge di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 44, comma 1, lett. b) , d.P.R. 380/2001, per aver realizzato, senza permesso di costruire, opere edilizie in ampliamento su preesistente manufatto abusivo. 2. A mezzo del difensore fiduciario, avverso tale sentenza l'imputata ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione della legge penale ed il vizio di motivazione per non essere stata riconosciuta la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto e per il diniego delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena. 3. Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio ai sensi dell'art. 610, comma 1, cod. proc. pen. e l'impugnazione va dichiarata inammissibile. 3.1. La prima doglianza è manifestamente infondata e generica, posto che ci si limita a reiterare i motivi contenuti nel gravame di merito, non illogicamente disattesi dalla Corte territoriale, senza che la ricorrente si confronti con le argomentazioni contenute nella decisione impugnata (cfr. Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 2594254; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e aa., Rv. 243838), avendo la sentenza fatto buon governo della disciplina normativa e dei principi elaborati dalla giurisprudenza in materia. La sentenza impugnata ha infatti logicamente rilevato che la condotta non era occasionale e che, anche in relazione alla consistenza delle opere ed alla loro destinazione, con sensibile impatto sul carico urbanistico, l'offesa non poteva dirsi tenue. 3. Le altre due doglianze sono inammissibili giusta la preclusione di cui all'art. 606, comma 3, ult. parte, cod. proc. pen., trattandosi di violazione di legge - e connesso vizio di mancanza di motivazione - non dedotte nei motivi d'appello. Deve ribadirsi, al proposito, che laddove si deduca con il ricorso per cassazione il mancato esame da parte del giudice di secondo grado di un motivo dedotto con l'atto d'appello, occorre procedere alla specifica contestazione del riepilogo dei motivi di gravame, contenuto nel provvedimento impugnato, che non menzioni la doglianza proposta in sede di impugnazione di merito, in quanto, in mancanza della predetta contestazione, il motivo deve ritenersi proposto per la prima volta in cassazione (Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli e a., Rv. 270627; Sez. 2, n. 9028/2014 del 05/11/2013, Carrieri, Rv. 259066). Nella specie ciò non è stato fatto e per ciò solo il ricorso sarebbe inammissibile per genericità. 1 q QLJ Deve aggiungersi che l'esame dell'atto d'appello ha consentito al Collegio di verificare che le doglianze sulla concessione delle circostanze attenuanti generiche e sulla mancata sospensione condizionale della pena non erano state effettivamente dedotte, sicché, da un lato, la violazione di legge non è deducibile in sede di legittimità e, d'altro lato, non può sul punto prospettarsi il vizio di motivazione, ricavandosi dal disposto di cui al citato art. 606, comma 3, cod. proc. pen. il principio secondo cui è precluso dedurre per la prima volta in sede di legittimità questioni di cui il giudice dell'impugnazione sul merito non era stato investito (cfr. Sez. 5, n. 3560 del 10/12/2013, dep. 2014, Palmas e aa., Rv. 258553). 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma equitativamente fissata in Euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 3 dicembre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] G' ni Liberati