CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35946/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bari ne ha confermato la condanna per il reato di furto aggravato, nella forma tentata, di cui agli articoli 110, 56, 624, e 625, n.7, cod. pen.; considerato che la doglianza, comune ad entrambi i ricorsi, sulla mancata concessione della attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. peri, è intrinsecamente generica: l'attenuante in parola è stata in effetti riconosciuta sin dal primo grado; considerato che il secondo motivo comune ad entrambi i ricorsi, che denuncia violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla mancata applicazione dell'articolo 131-bis cod. pen., è parimenti generico, non confrontandosi con la compiuta motivazione della Corte di appello che ha mostrato di aver considerato gli indici previsti dalla norma, come interpretata dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 13681 del 25/02/2016, espressamente richiamata a pagina 6 della motivazione. La specifica motivazione resa a pagina 7 sulla non ricorrenza delle condizioni di applicazione dell'invocata causa di non punibilità non costituisce oggetto di confronto critico in sede di ricorso; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così decis