Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 4/1963
ECLI:IT:COST:1963:4
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
Nel procedimento civile vertente fra [OSCURATO:PERSONA] e
l'Istituto nazionale della previdenza sociale, il Tribunale di Padova,
con ordinanza del 9 febbraio 1962, ha sollevato la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 12, secondo comma, del D.P.R. 26
aprile 1957, n. 818, in relazione agli artt. 56, lett. c e lett. a, n.
3, del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito in legge 6 aprile
1936, n. 1155; 22 e 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218, ed in
riferimento all'art. 76 della Costituzione.
Nell'ordinanza si pone in rilievo che, onde ottenere l'indennità
di disoccupazione, [OSCURATO:PERSONA] invoca il beneficio della
contribuzione figurativa per il periodo di interruzione obbligatoria di
lavoro, conseguente allo stato di gravidanza e di puerperio, e
determinato dalla legge 26 agosto 1950, n. 860, nel testo modificato
dalla legge 23 maggio 1951, n. 374. L'I.N.P.S. eccepisce che
l'invocata contribuzione figurativa non può essere riconosciuta in
quanto la Canazza non vanta un anno di contribuzione assicurativa nel
quinquennio precedente alla interruzione obbligatoria, contribuzione
richiesta dalla norma contenuta nel secondo comma dell'art. 12 del
D.P.R. n. 818 del 26 aprile 1957. Di questa norma la Canazza eccepisce
la illegittimità costituzionale, rilevando la gravità della
limitazione posta al riconoscimento in parola e l'affinità di tale
limitazione con quella preveduta dal secondo comma dell'art. 10 del
medesimo D.P.R. n. 818 del 1957, già dichiarato costituzionalmente
illegittimo da questa Corte.
L'ordinanza è stata ritualmente notificata alle parti e al
Presidente del Consiglio dei Ministri, comunicata ai Presidenti dei due
rami del Parlamento, e pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] n. 110 del
28 aprile 1962.
Nel presente giudizio, si è costituita soltanto la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati prof. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].
Nelle deduzioni depositate in cancelleria l'11 maggio 1962, la
Canazza sostiene che la norma in questione eccede i limiti della delega
contenuta nell'art. 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218, in quanto
contrastante con i principi della stessa legge delegante e con quelli
delle altre leggi vigenti in materia, secondo le quali i contributi
figurativi per gravidanza e puerperio sono validi - dopo l'inizio del
rapporto assicurativo - senza che sia necessario alcun requisito
contributivo.
In una successiva memoria illustrativa, la Canazza ribadisce queste
argomentazioni e adduce, inoltre, che analoga questione ha già formato
oggetto dell'esame di questa Corte, che con sentenza n. 2 dell'11
marzo 1961 ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 10,
secondo comma, dello stesso D.P.R. n. 818 del 1957. Il quale stabiliva
lo stesso requisito dell'anno contributivo nel quinquennio precedente,
per il riconoscimento, come contributi figurativi, dei periodi di
malattia e di servizio militare ai fini del diritto e della misura
della pensione, ugualmente previsti dall'art. 56 del citato R.D.L. n.
1827 del 1935. Rileva che l'impugnato art. 12 avrebbe ecceduto dai
limiti della delega introducendo nuove condizioni al diritto degli
assicurati di far valere i contributi figurativi. Fa presente, infine,
che la legge delegante contiene quasi esclusivamente norme intese a
disciplinare le pensioni dell'assicurazione per l'invalidità, la
vecchiaia e i superstiti, e tratta della contribuzione figurativa
soltanto ai fini di tale pensione; il che renderebbe più evidente
l'eccesso dai limiti della delega, in quanto l'art. 12 in questione
avrebbe per oggetto una materia che non è nemmeno disciplinata dalla
legge delegante. E poiché tale articolo, nel secondo comma, si
riferisce non solo al caso dell'assicurazione per la disoccupazione,
che forma oggetto della vertenza, ma anche - sotto il profilo identico
- all'assicurazione per la tubercolosi, per la quale pone lo stesso
requisito di un anno di contribuzione per il riconoscimento dei
contributi figurativi per la gravidanza e il puerperio; e poiché la
situazione legislativa è la medesima, sia nella legge delegante che
nell'art. 56 del R.D.L. n. 1827 del 1935, chiede che vengano tratte le
medesime conclusioni.
:
In caso di disoccupazione involontaria per mancanza di lavoro,
l'assicurato ha diritto ad una indennità giornaliera, qualora possa
fare valere almeno due anni di assicurazione e almeno un anno di
contribuzione nel biennio precedente l'inizio del periodo di
disoccupazione (art. 19 del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 638, convertito
con modificazioni nella legge 6 luglio 1939, n. 1272).
La contribuzione sopraindicata può essere anche figurativa, dal
momento che le leggi sulla previdenza sociale - tenendo conto di alcune
situazioni particolari del lavoratore, che si trovi nella
impossibilità di corrispondere i contributi assicurativi - hanno
ammesso i cosiddetti contributi figurativi. Il diritto delle donne
lavoratrici di utilizzare - ai fini della indennità di disoccupazione
- i periodi di gravidanza e di puerperio, sotto forma di contributi
figurativi, trae origine dall'art. 56 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n.
1827, il quale detta la norma fondamentale in materia: dopo l'inizio
dell'assicurazione, sono computati utili, a richiesta dell'assicurata,
ed agli effetti del diritto all'indennità di disoccupazione e della
misura e durata di essa, "i periodi di interruzione obbligatoria e
facoltativa del lavoro durante lo stato di gravidanza e puerperio,
stabiliti dal R.D.L. 22 marzo 1934, n. 654, convertito nella legge 5
luglio 1934, n. 1347".
Questa norma è tuttora in vigore. Ed infatti la legge 10 agosto
1950, n. 860, sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri
e la successiva legge 23 maggio 1951, n. 394, modificano soltanto i
periodi di astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro per
gravidanza o per puerperio. E la legge 4 aprile 1952, n. 218, che ha
riordinato le pensioni della assicurazione obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, tratta, all'art. 4, dei
contributi figurativi soltanto agli effetti del diritto alla pensione e
della misura di essa. Ma nessun'altra legge si è occupata dei
contributi figurativi per i periodi di gravidanza e puerperio "agli
effetti della indennità" di disoccupazione.
Il D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, ha riordinato la materia dei
contributi figurativi nei loro vari aspetti (capo II).
In base alla delega, però, si potevano emanare soltanto norme
transitorie, di attuazione o di coodinamento della legge n. 218 del
1952, con rispetto dei principi e dei criteri direttivi della detta
legge, ma non si poteva modificare sostanzialmente la disciplina dei
contributi figurativi o limitare comunque i diritti degli assicurati,
imponendo nuove condizioni soggettive.
A termine dell'art. 56 del R.D.L. n. 1827 del 1935, i periodi di
interruzione del lavoro per gravidanza e puerperio sono utili per il
computo dell'anno di contribuzione nel biennio precedente l'inizio del
periodo di disoccupazione, richiesto dall'art. 19 del R.D.L. 14 aprile
1939, n. 636, per concedere l'indennità di disoccupazione. Per il
riconoscimento di siffatti contributi figurativi, una sola condizione
viene, quindi, posta dall'art. 56 suindicato: che l'assicurazione sia
stata iniziata. Non si richiede affatto che essa abbia assunto una
determinata consistenza al di fuori di quella prescritta
indistintamente per tutti coloro che richiedono l'indennità di
disoccupazione involontaria.
Quando poi si consideri che lo stesso art. 56 impone un particolare
requisiro contributivo per i periodi di servizio militare (lett. c
dell'art. 56 "i periodi di servizio militare effettivo, volontario ed
obbligatorio, per coloro che possano far valere almeno 24 settimane di
contribuzione obbligatoria durante i 12 mesi precedenti al servizio
militare"), più chiara appare la volontà del legislatore di non far
questione di consistenza contributiva per i casi di gravidanza e di
puerperio delle lavoratrici madri.
Invece, per il riconoscimento della utilizzazione dei periodi di
interruzione del lavoro per gravidanza e puerperio, l'impugnato art. 12
impone due condizioni completamente nuove: 1) che vi sia un anno di
contribuzione nel quinquennio precedente lo stato di gravidanza (oppure
- il che è equivalente - un anno di lavoro soggetto all'obbligo
assicurativo); 2) che l'interessata non sia altrimenti assicurata per i
periodi stessi.
Pertanto, siffatte condizioni - che vanno oltre i limiti della
delega - violano l'art. 37 della legge delegante 4 aprile 1952, n. 218.
Peraltro, va rilevato che, con sentenza n. 2 dell'11 marzo 1961,
questa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.
10, secondo comma, dello stesso D.P.R. n. 818 del 1957 per avere
stabilito lo stesso requisito dell'anno contributivo nel quinquennio
antecedente per il riconoscimento, come contributi figurativi, dei
periodi di malattia e di servizio militare ai fini del diritto e della
misura della pensione.
Va dichiarata, pertanto, l'illegittimità della norma impugnata. E
poiché l'art. 12, secondo comma, si riferisce non soltanto al caso
dell'assicurazione per la disoccupazione, ma anche, sotto il profilo
identico, all'assicurazione per la tubercolosi, per la quale pone lo
stesso requisito di un anno di contribuzione nel quinquennio
antecedente a ciascun periodo di interruzione obbligatoria; e poiché
la situazione legislativa è la medesima rispetto all'art. 56, lett. b,
del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, va dichiarata a norma dell'art. 27
della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale anche
di quella parte dello stesso secondo comma di tale articolo relativa
all'assicurazione per la tubercolosi.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara l'illegittimità costituzionale della norma contenuta
nell'art. 12, comma secondo, del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, in
relazione agli artt. 22 e 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218, 56,
lett. a, n. 3, lett. b e c, del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827,
convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, ed in riferimento
all'art. 76 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 1963.
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