CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 gennaio 2022
Cassazione n. 06694/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio e al diniego delle attenuanti generiche é generico e manifestamente infondato a fronte della congrua e completa motivazione resa in sentenza, che, in linea con il consolidato orientamento di questa Corte, ha attribuito rilievo assorbente alle modalità di vendita della cocaina con cautele, osservate dagli operanti e confermate dall'acquirente, ritenute indicative della non episodicità del fatto (pag.4); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 gennaio 2022 Il consigliere ensore [OSCURATO:PERSONA] idente [OSCURATO:PERSONA]\ Fidelbo [OSCURATO:PERSONA] Ne L