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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 ottobre 2017

Cassazione n. 21853/2026

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ato FRANCESCOBANCHINI per procura in calce al ricorso;- ricorrente -controdifeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procurain calce al controricorso;- controricorrente -avverso la SENTENZA N. 1361/2017 del [OSCURATO:PERSONA],depositata il 10/10/2017;udita la relazione della causa svolta dal Consigliere GIUSEPPEDONGIACOMO nell’adunanza in camera di consiglio del3/6/2026;1.1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e LucaMigliavacca, per quanto ancora rileva, hanno proposto, neiconfronti del Fallimento DA.PA.

Costruzioni s.r.l., domanda direstituzione di beni immobili nonché, in via subordinata,Numero registro generale 26595/2017Nu2m ero sezionale 2465/2026Numero di raccolta generale 21853/2026Data pubblicazione 26/06/2026domanda di ammissione al passivo per la somma di €.180.760,00, oltre interessi e rivalutazione.1.2.

Gli istanti, a sostegno di tali domande, hanno, insostanza, dedotto che: - con atto del 18/10/2002, hannovenduto alla DA.PA.

Costruzioni s.r.l. un terreno edificabile diloro proprietà, per il prezzo di €. 180.760,00, pari al valoreconvenuto “per ottenere un’unità immobiliare”, “da edificarsisull’area in questione” ad opera dell’acquirente, che, con atto inpari data, ha, a sua volta, promesso di vendere; - la societàcostruttrice, tuttavia, non ha provveduto alla “costruzione cheera stata loro promessa nel contratto preliminare”; - gli alienantihanno, pertanto, promosso, innanzi al tribunale di Parma, ungiudizio civile di “rivendica”, trascrivendo, il 5/11/2004, larelativa domanda; - gli stessi, a seguito del fallimento dellasocietà convenuta, dichiarato con sentenza del 22/4/2008,hanno riassunto il predetto giudizio nei confronti del curatore,proponendo, in sede fallimentare, domanda tardiva direstituzione dei beni immobili a suo tempo ceduti nonché, in viasubordinata, domanda di ammissione al passivo per la sommadi €. 180.760,00, oltre interessi e rivalutazione.1.3.

Il giudice delegato ha rigettato le domanderilevando, per un verso, che il giudice del fallimento non ècompetente “a decidere sulla domanda principale … checorrisponde pedissequamente a quella formulata dagli stessidavanti al [OSCURATO:PERSONA], prima della declaratoria difallimento” e, per altro verso, che “nessun diritto è sorto ad oggiin capo ai ricorrenti”, per cui “anche la domanda subordinataproposta dai ricorrenti deve essere rigettata”.1.4.

Gli istanti hanno, quindi, proposto opposizione anorma dell’art. 98 l.fall.

“riprendendo in principalità la medesimadomanda già presentata con la propria domanda tardiva …proposta anche avanti al [OSCURATO:PERSONA]” (e cioè, diRic. 2017 n. 26595 - Sez. 1 – CC del 3 giugno 2026Numero registro generale 26595/2017Nu3m ero sezionale 2465/2026Numero di raccolta generale 21853/2026Data pubblicazione 26/06/2026“dichiarare la risoluzione del contratto fra le parti intercorso …”per “inadempimento della … DAPA Costruzioni S.r.l. alleobbligazioni dalla stessa assunte”, e, per l’effetto, di ordinare larestituzione in favore degli stessi dell’immobile a suo tempotrasferito alla società inadempiente poi fallita,: v. il. ricorso, p.2 e 3).2.1.

Il tribunale, con la pronuncia in epigrafe, ha rigettatol’opposizione.2.2.

Il tribunale, in particolare, ha ritenuto, innanzitutto,che: - è “del tutto irrituale, ed inammissibile … che questoTribunale Fallimentare possa deliberare in ordine alla stessadomanda che” che gli opponenti “hanno presentato avanti alTribunale Civile Ordinario di Parma”, il quale, peraltro, consentenza del 2001, confermata dalla corte d’appello consentenza del 18/4/2017, “ha rigettato ogni loro domanda”; - aisensi dell’art. 72, comma 5°, l.fall., del resto, la domanda dirisoluzione del contratto già proposta innanzi al tribunale etrascritta prima del fallimento della società convenuta dovevaessere proseguita innanzi al giudice ordinario “attesal’opponibilità della relativa sentenza alla massa dei creditori inragione dell’effetto prenotativo della trascrizione”; - le preteseaccessorie di restituzione e di risarcimento del danno, invece,devono necessariamente procedere, previa separazione dalleprime, nelle forme degli artt. 93 e ss. l.fall., in quantoassoggettate alla regola del concorso.2.3.

Il tribunale, esclusa la possibilità di sospensione delgiudizio a norma dell’art. 295 c.p.c., non sussistendone ipresupposti, ha, quindi, ritenuto che: - l’unica domanda da“prendere in esame e valutare” è la “domanda subordinata”,verificando se gli opponenti, “sulla base dei documenti chehanno allegato a sostegno della stessa”, “possano essereammessi al passivo del fallimento per l’importo di EuroRic. 2017 n. 26595 - Sez. 1 – CC del 3 giugno 2026Numero registro generale 26595/2017Nu4m ero sezionale 2465/2026Numero di raccolta generale 21853/2026Data pubblicazione 26/06/2026180.760,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria”; - gli atti ei documenti che hanno a tal fine prodotto, cioè “la copia dell’attodi compravendita 18.10.2002 (doc. 1 ) e la copia del contrattopreliminare 18.10.2002 (doc. 2)”, sono, tuttavia, “atti pubblici”che, “pur contenendo entrambi la quietanza dell’identico prezzoche vi è annotato”, indicano un prezzo diverso da quelloreclamato, “essendo, infatti, stato indicato, in entrambi, esseredi €. 105.400,00”, e cioè un “prezzo che i reclamanti hannodichiarato, più volte, di non aver mai versato secondo unascrittura che hanno affermato essere in originale presso il Notaiorogante gli atti pubblici ed in copia informale non fermata pressodi loro”; - era, pertanto, corretta la statuizione assunta dalgiudice delegato, vale a dire che “nessun diritto è sorto ad oggiin capo ai ricorrenti”.3.1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e LucaMigliavacca, con ricorso notificato l’8/11/2017, hanno chiesto,per quattro motivi, la cassazione della sentenza del tribunale.3.2. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.3.3.

Le parti hanno depositato brevi memorie.3.4.

I ricorrenti, in particolare, hanno dichiarato diprodurre “la sentenza della S.C. n. 28324/23, pronunciata indata 20 dicembre 2022 e depositata in data 10/10/2023 aventead oggetto la risoluzione del rapporto che ha dato origine alladomanda di restituzione oggetto del presente giudizio, e lacorrelata citazione in riassunzione alla Corte d’appello diBologna”, evidenziando che “la sentenza della S.C., a definizionedel giudizio iscritto al n.

RG 001324/2017, in accoglimento delprimo motivo di ricorso, ha cassato la sentenza 1324/2017 dellaCorte d’appello di Bologna” sul rilievo, tra l’altro, che: - “ilcontratto di compravendita del terreno edificabile e il coevopreliminare di compravendita di un’unità immobiliare dell’edificioche la società acquirente del terreno avrebbe costruito su diRic. 2017 n. 26595 - Sez. 1 – CC del 3 giugno 2026Numero registro generale 26595/2017Nu5m ero sezionale 2465/2026Numero di raccolta generale 21853/2026Data pubblicazione 26/06/2026esso, unitamente alla prestazione di garanzia, eranochiaramente stipulati al fine di realizzare la comune intenzionedei contraenti”, e cioè “di permutare il terreno conl’appartamento edificando, in conformità e in esecuzione delcontratto preliminare di permuta inizialmente stipulato fra leparti, avente identico oggetto”; - se “considerata con la lente delcollegamento negoziale, anche la presenza dei pagamenti‘quietanzati’ dei due contratti del 19.10.2002, di pari importo eche si elidevano a vicenda, non era affatto impeditiva dellapossibilità di ricostruire in maniera unitaria l’intera operazionenegoziale e dunque di pervenire alla risoluzione della permuta,con conseguente restituzione del terreno ai ricorrenti”.RAGIONI DELLA DECISIONE4.1.

Con il primo motivo, i ricorrenti, lamentando laviolazione e/o la falsa applicazione degli artt. 72 e 93 l.fall.,hanno censurato la pronuncia impugnata nella parte in cui iltribunale non ha disposto la sospensione del giudizio diopposizione allo stato passivo in attesa della decisione da partedel giudice ordinario sulla domanda di risoluzione del contrattosenza, tuttavia, considerare che: - se il contraente intendeottenere con la pronuncia di risoluzione del contratto larestituzione di una somma o di un bene ovvero il risarcimentodel danno, deve proporre la domanda, come prevede l’art. 72,comma 5°, l.fall., secondo le disposizioni di cui agli artt. 93 ss.l.fall.; - tale domanda è, pertanto, di esclusiva pertinenza deltribunale fallimentare ma la pronuncia sulla stessa presupponel’accoglimento della domanda di risoluzione del contratto, conla conseguenza che il giudizio di opposizione allo stato passivo,contrariamente a quanto fatto dal tribunale, doveva esserenecessariamente sospeso in attesa della definitività dellasentenza resa dal giudice ordinario sulla domanda di risoluzione.Ric. 2017 n. 26595 - Sez. 1 – CC del 3 giugno 2026Numero registro generale 26595/2017Nu6m ero sezionale 2465/2026Numero di raccolta generale 21853/2026Data pubblicazione 26/06/20264.2.

Con il terzo motivo, i ricorrenti, lamentando laviolazione e la falsa applicazione dell’art. 295 c.p.c., in relazioneall’art. 360 n. 3 c.p.c., hanno censurato la sentenza impugnatanella parte in cui il tribunale ha escluso la necessità di disporrela sospensione del giudizio di opposizione allo stato passivo indomanda di risoluzione del contratto, omettendo, tuttavia, diconsiderare che: - la domanda di restituzione sulla quale iltribunale fallimentare doveva pronunciarsi dipendeva dalladefinizione della causa di risoluzione; - solo la decisionefavorevole su quest’ultima causa, infatti, poteva determinarel’obbligo di restituzione dell’immobile da parte della procedura.4.3.

I motivi, da trattare congiuntamente, sonoinfondati.4.4.

Le Sezioni Unite di questa Corte, a composizione delcontrasto sorto in ordine alla corretta interpretazione dellanorma prevista dall’art. 72, comma 5°, l.fall., hanno ritenutoche: - la domanda di risoluzione del contratto perinadempimento che (come quella che gli opponenti hanno a suotempo introdotto innanzi al tribunale di Parma) costituiscapremessa di domande di restituzione o di risarcimento del dannonei confronti della massa, e che sia proposta prima delfallimento, oltre che trascritta prima di esso, ove riguardantebeni soggetti al regime pubblicitario, diventa improcedibile insede di cognizione ordinaria e dev’essere, quindi, propostasecondo il rito speciale disciplinato dagli artt. 93 ss. l.fall.; - ilgiudizio contenzioso relativo alla domanda di risoluzionedivenuta improcedibile in ragione della dichiarazione difallimento non dev’essere, dunque, riassunto, essendo ilcontraente in bonis semplicemente onerato (a differenza diquanto risultano aver fatto gli opponenti) di proporre la dettadomanda avanti al giudice delegato, unitamente a quelleRic. 2017 n. 26595 - Sez. 1 – CC del 3 giugno 2026Numero re7gis tro generale 26595/2017Numero sezionale 2465/2026Numero di raccolta generale 21853/2026Data pubblicazione 26/06/2026conseguenziali di contenuto risarcitorio o restitutorio; - ledomande di restituzione che risultano (come nel caso in esame)proposte in sede concorsuale disgiuntamente dalla domanda di(accertamento o di pronuncia della) risoluzione del contratto(per inadempimento del contraente poi fallito), che necostituisce il fondamento fattuale, sono, di conseguenza,infondate (Cass.

SU n. 6481 del 2026, in motiv.).4.5.

Con il secondo e il quarto motivo, i ricorrenti,lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1362,1363 ss., 1366 e 1369 ss. c.c. e degli art. 1230 e 1231 ss. c.c.,in relazione all’art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c., hanno censurato lasentenza impugnata nella parte in cui il tribunale, conmotivazione illogica e contraddittoria, ha rigettato la domandasubordinata di ammissione al passivo del credito derivantedall’inadempimento della società poi fallita, senza, per contro,considerare che: - la corretta interpretazione dei contrattistipulati tra gli opponenti e la società poi fallita e la lorovalutazione congiunta e coordinata avrebbe imposto diqualificare l’operazione intercorsa tra le parti come una permutadi cosa presente con cosa futura; - la somma richiesta inrestituzione dagli istanti non corrispondeva, dunque, al prezzoindicato nel contratto di vendita ma al valore dell’area cedutacosì come concordato nel preliminare di permuta.4.6.

I motivi, nella misura in cui non sono già assorbitidalle statuizioni assunte sul primo e il terzo, sono inammissibiliper difetto della dovuta specificità delle relative censure.4.7.

I ricorrenti, infatti, lamentano, in sostanza, lamancata o erronea valutazione da parte del giudice di meritodei contratti a suo tempo intercorsi con la società attrice, senza,tuttavia, provvedere alla riproduzione in ricorso dei relativi testi(cfr. p. 5, 6), quanto meno nella misura necessaria a farnecomprendere il reale significato.Ric. 2017 n. 26595 - Sez. 1 – CC del 3 giugno 2026Numero re8gis tro generale 26595/2017Numero sezionale 2465/2026Numero di raccolta generale 21853/2026Data pubblicazione 26/06/20264.8.

Ed è, invece, noto che il ricorrente per cassazione,il quale intenda dolersi dell’omessa o erronea valutazione di undocumento da parte del giudice di merito, ha, in base all’art.366, comma 1°, n. 6, c.p.c., il duplice onere, imposto a penad’inammissibilità del ricorso, di indicare esattamente nell’attointroduttivo in quale fase processuale ed in quale fascicolo diparte si trovi il documento in questione, e di evidenziarne ilcontenuto, trascrivendolo o riassumendolo nei suoi esattitermini, al fine di consentire al giudice di legittimità di valutarela fondatezza del motivo senza dover procedere all’esame deifascicoli d’ufficio o di parte (Cass. n. 26174 del 2014; Cass. n.19048 del 2016; in precedenza, Cass. n. 2966 del 2011).4.9.

Sono, pertanto, inammissibili, per violazionedell’art. 366, comma 1°, n. 6, c.p.c., le censure che, comequelle in esame, sono dichiaratamente fondate su atti edocumenti del giudizio di merito, tutte le volte in cui il ricorrentesi limiti a richiamare tali atti e documenti ma non ne riproducail contenuto nel ricorso (Cass.

SU n. 34469 del 2019; Cass. n.18695 del 2021; Cass. n. 24179 del 2025, in motiv.), a menoche (ma non è questo il caso) si tratti di un documento aventeun contenuto prestabilito (Cass. n. 12259 del 2022).5. il ricorso dev’essere, dunque, respinto.6.

Le spese del presente giudizio devono essere, tuttavia,compensate per intero tra le parti, avendo le Sezioni Unite soloin epoca successiva alla sua introduzione risolto, nei terminiesposti, il contrasto interpretativo in ordine alla norma previstadall’art. 72, comma 5°, l.fall. e, dunque, alla legittimaprosecuzione, in sede ordinaria, del giudizio di risoluzione delcontratto per inadempimento e la legittima proposizione, insede fallimentare, delle solo domande di ammissione dei crediticonseguenziali alla restituzione di quanto prestato in esecuzionedel contratto e al risarcimento dei danni.Ric. 2017 n. 26595 - Sez. 1 – CC del 3 giugno 2026Numero re9gis tro generale 26595/2017Numero sezionale 2465/2026Numero di raccolta generale 21853/2026Data pubblicazione 26/06/20267.

La Corte, infine, dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1,comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.MLa Corte così provvede: rigetta il ricorso; compensaintegralmente tra le parti le spese del giudizio; dà atto, ai sensidell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testointrodotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della PrimaSezione Civile, il 3 giugno 2026.Il PresidenteRic. 2017 n. 26595 - Sez. 1 – CC del 3 giugno 2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato FRANCESCOBANCHINI per procura in calce al ricorso;- ricorrente -controdifeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procurain calce al controricorso;- controricorrente -avverso la SENTENZA N. 1361/2017 del [OSCURATO:PERSONA],depositata il 10/10/2017;udita la relazione della causa svolta dal Consigliere GIUSEPPEDONGIACOMO nell’adunanza in camera di consiglio del3/6/2026;1.1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e LucaMigliavacca, per quanto ancora rileva, hanno proposto, neiconfronti del Fallimento DA.PA. Costruzioni s.r.l., domanda direstituzione di beni immobili nonché, in via subordinata,Numero registro generale 26595/2017Nu2m ero sezionale 2465/2026Numero di raccolta generale 21853/2026Data pubblicazione 26/06/2026domanda di ammissione al passivo per la somma di €.180.760,00, oltre interessi e rivalutazione.1.2. Gli istanti, a sostegno di tali domande, hanno, insostanza, dedotto che: - con atto del 18/10/2002, hannovenduto alla DA.PA. Costruzioni s.r.l. un terreno edificabile diloro proprietà, per il prezzo di €. 180.760,00, pari al valoreconvenuto “per ottenere un’unità immobiliare”, “da edificarsisull’area in questione” ad opera dell’acquirente, che, con atto inpari data, ha, a sua volta, promesso di vendere; - la societàcostruttrice, tuttavia, non ha provveduto alla “costruzione cheera stata loro promessa nel contratto preliminare”; - gli alienantihanno, pertanto, promosso, innanzi al tribunale di Parma, ungiudizio civile di “rivendica”, trascrivendo, il 5/11/2004, larelativa domanda; - gli stessi, a seguito del fallimento dellasocietà convenuta, dichiarato con sentenza del 22/4/2008,hanno riassunto il predetto giudizio nei confronti del curatore,proponendo, in sede fallimentare, domanda tardiva direstituzione dei beni immobili a suo tempo ceduti nonché, in viasubordinata, domanda di ammissione al passivo per la sommadi €. 180.760,00, oltre interessi e rivalutazione.1.3. Il giudice delegato ha rigettato le domanderilevando, per un verso, che il giudice del fallimento non ècompetente “a decidere sulla domanda principale … checorrisponde pedissequamente a quella formulata dagli stessidavanti al [OSCURATO:PERSONA], prima della declaratoria difallimento” e, per altro verso, che “nessun diritto è sorto ad oggiin capo ai ricorrenti”, per cui “anche la domanda subordinataproposta dai ricorrenti deve essere rigettata”.1.4. Gli istanti hanno, quindi, proposto opposizione anorma dell’art. 98 l.fall. “riprendendo in principalità la medesimadomanda già presentata con la propria domanda tardiva …proposta anche avanti al [OSCURATO:PERSONA]” (e cioè, diRic. 2017 n. 26595 - Sez. 1 – CC del 3 giugno 2026Numero registro generale 26595/2017Nu3m ero sezionale 2465/2026Numero di raccolta generale 21853/2026Data pubblicazione 26/06/2026“dichiarare la risoluzione del contratto fra le parti intercorso …”per “inadempimento della … DAPA Costruzioni S.r.l. alleobbligazioni dalla stessa assunte”, e, per l’effetto, di ordinare larestituzione in favore degli stessi dell’immobile a suo tempotrasferito alla società inadempiente poi fallita,: v. il. ricorso, p.2 e 3).2.1. Il tribunale, con la pronuncia in epigrafe, ha rigettatol’opposizione.2.2. Il tribunale, in particolare, ha ritenuto, innanzitutto,che: - è “del tutto irrituale, ed inammissibile … che questoTribunale Fallimentare possa deliberare in ordine alla stessadomanda che” che gli opponenti “hanno presentato avanti alTribunale Civile Ordinario di Parma”, il quale, peraltro, consentenza del 2001, confermata dalla corte d’appello consentenza del 18/4/2017, “ha rigettato ogni loro domanda”; - aisensi dell’art. 72, comma 5°, l.fall., del resto, la domanda dirisoluzione del contratto già proposta innanzi al tribunale etrascritta prima del fallimento della società convenuta dovevaessere proseguita innanzi al giudice ordinario “attesal’opponibilità della relativa sentenza alla massa dei creditori inragione dell’effetto prenotativo della trascrizione”; - le preteseaccessorie di restituzione e di risarcimento del danno, invece,devono necessariamente procedere, previa separazione dalleprime, nelle forme degli artt. 93 e ss. l.fall., in quantoassoggettate alla regola del concorso.2.3. Il tribunale, esclusa la possibilità di sospensione delgiudizio a norma dell’art. 295 c.p.c., non sussistendone ipresupposti, ha, quindi, ritenuto che: - l’unica domanda da“prendere in esame e valutare” è la “domanda subordinata”,verificando se gli opponenti, “sulla base dei documenti chehanno allegato a sostegno della stessa”, “possano essereammessi al passivo del fallimento per l’importo di EuroRic. 2017 n. 26595 - Sez. 1 – CC del 3 giugno 2026Numero registro generale 26595/2017Nu4m ero sezionale 2465/2026Numero di raccolta generale 21853/2026Data pubblicazione 26/06/2026180.760,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria”; - gli atti ei documenti che hanno a tal fine prodotto, cioè “la copia dell’attodi compravendita 18.10.2002 (doc. 1 ) e la copia del contrattopreliminare 18.10.2002 (doc. 2)”, sono, tuttavia, “atti pubblici”che, “pur contenendo entrambi la quietanza dell’identico prezzoche vi è annotato”, indicano un prezzo diverso da quelloreclamato, “essendo, infatti, stato indicato, in entrambi, esseredi €. 105.400,00”, e cioè un “prezzo che i reclamanti hannodichiarato, più volte, di non aver mai versato secondo unascrittura che hanno affermato essere in originale presso il Notaiorogante gli atti pubblici ed in copia informale non fermata pressodi loro”; - era, pertanto, corretta la statuizione assunta dalgiudice delegato, vale a dire che “nessun diritto è sorto ad oggiin capo ai ricorrenti”.3.1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e LucaMigliavacca, con ricorso notificato l’8/11/2017, hanno chiesto,per quattro motivi, la cassazione della sentenza del tribunale.3.2. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.3.3. Le parti hanno depositato brevi memorie.3.4. I ricorrenti, in particolare, hanno dichiarato diprodurre “la sentenza della S.C. n. 28324/23, pronunciata indata 20 dicembre 2022 e depositata in data 10/10/2023 aventead oggetto la risoluzione del rapporto che ha dato origine alladomanda di restituzione oggetto del presente giudizio, e lacorrelata citazione in riassunzione alla Corte d’appello diBologna”, evidenziando che “la sentenza della S.C., a definizionedel giudizio iscritto al n. RG 001324/2017, in accoglimento delprimo motivo di ricorso, ha cassato la sentenza 1324/2017 dellaCorte d’appello di Bologna” sul rilievo, tra l’altro, che: - “ilcontratto di compravendita del terreno edificabile e il coevopreliminare di compravendita di un’unità immobiliare dell’edificioche la società acquirente del terreno avrebbe costruito su diRic. 2017 n. 26595 - Sez. 1 – CC del 3 giugno 2026Numero registro generale 26595/2017Nu5m ero sezionale 2465/2026Numero di raccolta generale 21853/2026Data pubblicazione 26/06/2026esso, unitamente alla prestazione di garanzia, eranochiaramente stipulati al fine di realizzare la comune intenzionedei contraenti”, e cioè “di permutare il terreno conl’appartamento edificando, in conformità e in esecuzione delcontratto preliminare di permuta inizialmente stipulato fra leparti, avente identico oggetto”; - se “considerata con la lente delcollegamento negoziale, anche la presenza dei pagamenti‘quietanzati’ dei due contratti del 19.10.2002, di pari importo eche si elidevano a vicenda, non era affatto impeditiva dellapossibilità di ricostruire in maniera unitaria l’intera operazionenegoziale e dunque di pervenire alla risoluzione della permuta,con conseguente restituzione del terreno ai ricorrenti”.RAGIONI DELLA DECISIONE4.1. Con il primo motivo, i ricorrenti, lamentando laviolazione e/o la falsa applicazione degli artt. 72 e 93 l.fall.,hanno censurato la pronuncia impugnata nella parte in cui iltribunale non ha disposto la sospensione del giudizio diopposizione allo stato passivo in attesa della decisione da partedel giudice ordinario sulla domanda di risoluzione del contrattosenza, tuttavia, considerare che: - se il contraente intendeottenere con la pronuncia di risoluzione del contratto larestituzione di una somma o di un bene ovvero il risarcimentodel danno, deve proporre la domanda, come prevede l’art. 72,comma 5°, l.fall., secondo le disposizioni di cui agli artt. 93 ss.l.fall.; - tale domanda è, pertanto, di esclusiva pertinenza deltribunale fallimentare ma la pronuncia sulla stessa presupponel’accoglimento della domanda di risoluzione del contratto, conla conseguenza che il giudizio di opposizione allo stato passivo,contrariamente a quanto fatto dal tribunale, doveva esserenecessariamente sospeso in attesa della definitività dellasentenza resa dal giudice ordinario sulla domanda di risoluzione.Ric. 2017 n. 26595 - Sez. 1 – CC del 3 giugno 2026Numero registro generale 26595/2017Nu6m ero sezionale 2465/2026Numero di raccolta generale 21853/2026Data pubblicazione 26/06/20264.2. Con il terzo motivo, i ricorrenti, lamentando laviolazione e la falsa applicazione dell’art. 295 c.p.c., in relazioneall’art. 360 n. 3 c.p.c., hanno censurato la sentenza impugnatanella parte in cui il tribunale ha escluso la necessità di disporrela sospensione del giudizio di opposizione allo stato passivo indomanda di risoluzione del contratto, omettendo, tuttavia, diconsiderare che: - la domanda di restituzione sulla quale iltribunale fallimentare doveva pronunciarsi dipendeva dalladefinizione della causa di risoluzione; - solo la decisionefavorevole su quest’ultima causa, infatti, poteva determinarel’obbligo di restituzione dell’immobile da parte della procedura.4.3. I motivi, da trattare congiuntamente, sonoinfondati.4.4. Le Sezioni Unite di questa Corte, a composizione delcontrasto sorto in ordine alla corretta interpretazione dellanorma prevista dall’art. 72, comma 5°, l.fall., hanno ritenutoche: - la domanda di risoluzione del contratto perinadempimento che (come quella che gli opponenti hanno a suotempo introdotto innanzi al tribunale di Parma) costituiscapremessa di domande di restituzione o di risarcimento del dannonei confronti della massa, e che sia proposta prima delfallimento, oltre che trascritta prima di esso, ove riguardantebeni soggetti al regime pubblicitario, diventa improcedibile insede di cognizione ordinaria e dev’essere, quindi, propostasecondo il rito speciale disciplinato dagli artt. 93 ss. l.fall.; - ilgiudizio contenzioso relativo alla domanda di risoluzionedivenuta improcedibile in ragione della dichiarazione difallimento non dev’essere, dunque, riassunto, essendo ilcontraente in bonis semplicemente onerato (a differenza diquanto risultano aver fatto gli opponenti) di proporre la dettadomanda avanti al giudice delegato, unitamente a quelleRic. 2017 n. 26595 - Sez. 1 – CC del 3 giugno 2026Numero re7gis tro generale 26595/2017Numero sezionale 2465/2026Numero di raccolta generale 21853/2026Data pubblicazione 26/06/2026conseguenziali di contenuto risarcitorio o restitutorio; - ledomande di restituzione che risultano (come nel caso in esame)proposte in sede concorsuale disgiuntamente dalla domanda di(accertamento o di pronuncia della) risoluzione del contratto(per inadempimento del contraente poi fallito), che necostituisce il fondamento fattuale, sono, di conseguenza,infondate (Cass. SU n. 6481 del 2026, in motiv.).4.5. Con il secondo e il quarto motivo, i ricorrenti,lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1362,1363 ss., 1366 e 1369 ss. c.c. e degli art. 1230 e 1231 ss. c.c.,in relazione all’art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c., hanno censurato lasentenza impugnata nella parte in cui il tribunale, conmotivazione illogica e contraddittoria, ha rigettato la domandasubordinata di ammissione al passivo del credito derivantedall’inadempimento della società poi fallita, senza, per contro,considerare che: - la corretta interpretazione dei contrattistipulati tra gli opponenti e la società poi fallita e la lorovalutazione congiunta e coordinata avrebbe imposto diqualificare l’operazione intercorsa tra le parti come una permutadi cosa presente con cosa futura; - la somma richiesta inrestituzione dagli istanti non corrispondeva, dunque, al prezzoindicato nel contratto di vendita ma al valore dell’area cedutacosì come concordato nel preliminare di permuta.4.6. I motivi, nella misura in cui non sono già assorbitidalle statuizioni assunte sul primo e il terzo, sono inammissibiliper difetto della dovuta specificità delle relative censure.4.7. I ricorrenti, infatti, lamentano, in sostanza, lamancata o erronea valutazione da parte del giudice di meritodei contratti a suo tempo intercorsi con la società attrice, senza,tuttavia, provvedere alla riproduzione in ricorso dei relativi testi(cfr. p. 5, 6), quanto meno nella misura necessaria a farnecomprendere il reale significato.Ric. 2017 n. 26595 - Sez. 1 – CC del 3 giugno 2026Numero re8gis tro generale 26595/2017Numero sezionale 2465/2026Numero di raccolta generale 21853/2026Data pubblicazione 26/06/20264.8. Ed è, invece, noto che il ricorrente per cassazione,il quale intenda dolersi dell’omessa o erronea valutazione di undocumento da parte del giudice di merito, ha, in base all’art.366, comma 1°, n. 6, c.p.c., il duplice onere, imposto a penad’inammissibilità del ricorso, di indicare esattamente nell’attointroduttivo in quale fase processuale ed in quale fascicolo diparte si trovi il documento in questione, e di evidenziarne ilcontenuto, trascrivendolo o riassumendolo nei suoi esattitermini, al fine di consentire al giudice di legittimità di valutarela fondatezza del motivo senza dover procedere all’esame deifascicoli d’ufficio o di parte (Cass. n. 26174 del 2014; Cass. n.19048 del 2016; in precedenza, Cass. n. 2966 del 2011).4.9. Sono, pertanto, inammissibili, per violazionedell’art. 366, comma 1°, n. 6, c.p.c., le censure che, comequelle in esame, sono dichiaratamente fondate su atti edocumenti del giudizio di merito, tutte le volte in cui il ricorrentesi limiti a richiamare tali atti e documenti ma non ne riproducail contenuto nel ricorso (Cass. SU n. 34469 del 2019; Cass. n.18695 del 2021; Cass. n. 24179 del 2025, in motiv.), a menoche (ma non è questo il caso) si tratti di un documento aventeun contenuto prestabilito (Cass. n. 12259 del 2022).5. il ricorso dev’essere, dunque, respinto.6. Le spese del presente giudizio devono essere, tuttavia,compensate per intero tra le parti, avendo le Sezioni Unite soloin epoca successiva alla sua introduzione risolto, nei terminiesposti, il contrasto interpretativo in ordine alla norma previstadall’art. 72, comma 5°, l.fall. e, dunque, alla legittimaprosecuzione, in sede ordinaria, del giudizio di risoluzione delcontratto per inadempimento e la legittima proposizione, insede fallimentare, delle solo domande di ammissione dei crediticonseguenziali alla restituzione di quanto prestato in esecuzionedel contratto e al risarcimento dei danni.Ric. 2017 n. 26595 - Sez. 1 – CC del 3 giugno 2026Numero re9gis tro generale 26595/2017Numero sezionale 2465/2026Numero di raccolta generale 21853/2026Data pubblicazione 26/06/20267. La Corte, infine, dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1,comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte così provvede: rigetta il ricorso; compensaintegralmente tra le parti le spese del giudizio; dà atto, ai sensidell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testointrodotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della PrimaSezione Civile, il 3 giugno 2026.Il PresidenteRic. 2017 n. 26595 - Sez. 1 – CC del 3 giugno 2026