CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 19024/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale estesa in calce al ricorso ricorrente intimato sul ricorso incidentale contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del suo curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 10 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che , unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], lorappresenta e difende per procura speciale estesa a margine del controricorso controricorrente ricorrente incidentale avverso il decreto n. 3625/2016 emesso il 22 aprile 2016dal Tribunale di Parma; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 aprile2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto dichiarativo dell’esecutività dello stato passivo del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. il giudice delegato del Tribunale di Parma rigettò le domande di [OSCURATO:PERSONA] volte aottenere l’ammissione al passivo di crediti, complessivamente pari a €. 106.995,37, assistiti dal privilegio generale di cui all’art. 2751-bis, n. 2), cod. civ., asseritamente derivati dallo svolgimento in favore della società poi fallita di prestazioni d’opera professionale, nonché dell’incarico di presidente del collegio sindacale. 2. L’opposizione ex art. 98 l. fall. proposta dal dott. [OSCURATO:PERSONA] contro il provvedimento del G.D. fu parzialmente accolta dal Tribunale di Parmache,con decreto emesso il 22 aprile 2016: ammise creditidell’opponente per €. 35.265,75, d a collocare col privilegio generale di cui all’art. 2751-bis, n. 2), cod. civ.; rigettò le domande aventi per oggetto gli altri crediti; condannò il [OSCURATO:PERSONA] della Alins.p.a. a rimborsare all’opponente le spese da costui anticipate nel giudizio di opposizione nella misura in dispositivo liquidata. 2.1 Queste sono, in sintesi, le motivazioni alla base di tali decisioni: l’opponente deduce di essere titolare di credito pari a €. 27.788,90 per l’esecuzione delle prestazioni professionali a lui commesse dalla società Alin con lettera d’incarico del 1° settembre 2010; tale lettera venne sottoscritta da [OSCURATO:PERSONA] che al tempo non era amministratore dotato dei poteri di rappresentanza sostanziale di [OSCURATO:SOCIETA]. ma era solo “titolare di procura che non comprendeva la facoltà di sottoscrivere accordi con i professionisti”; la deduzione dell’opponente, secondo cui [OSCURATO:PERSONA] operò “quale rappresentante apparente della società ingenerando nel terzo in buona fede la convinzione che il falsus procuratoragisse quale suo legittimo rappresentante”, è infondata, non operando, alla luce della disciplina legale caratterizzante la rappresentanza di società di capitali nei confronti di terzi, il principio dell’affidamento incolpevole del terzo sulla apparente esistenza del potere rappresentativo in capo a colui che dichiara di agire in nome e nell’interesse della società quando l’attribuzione del potere rappresentativo non risulti dalle iscrizioni nel registro delle imprese; la domanda dell’opponente di ammissione al passivo della procedura per detto credito è dunque infondata; fondata è invece la domanda relativa al credito di €. 21.680, in quanto: con lettera dell’8 novembre 2011 sottoscritta da [OSCURATO:PERSONA] (nel frattempo divenuto “legale rappresentante della fallita”) venne al dott. [OSCURATO:PERSONA] conferito l’incarico “di effettuare la rendicontazione delle spese inerenti il progetto DIT”; l’esecuzione dell’incarico da parte del suo destinatario non è contestata dalla curatela del fallimento di Alin, che ha solo “genericamente dedotto che il “progressivo deterioramento della situazione della società” avrebbe dovuto fare apparire chiaro al ricorrente che erano venuti meno i presupposti della partecipazione di Alin ad un progetto finanziato con fondi pubblici comunitari”; se anche fosse vero quanto affermato dalla curatela, “non vi è alcun presupposto giuridico (peraltro non esplicitato) per escludere il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto il compenso per le prestazioni incontestatamente svolte in forza di incarico libero-professionale”; le medesime considerazioni valgono quanto al credito di €. 14.097,75 conseguente all’esecuzione da parte del professionista “della redazione della partecipazione detenuta da Alin nella società Almed”; l’opponente non ha invece alcun diritto al compenso per l’attività da lui svolta quale presidente del collegio sindacale di [OSCURATO:SOCIETA]. in quanto ineleggibile a tale incarico ex art. 2399, primo comma, lett. c), cod. civ., essendo la consistenza quantitativa del compenso a lui dovuto per lo svolgimento in favore di tale società “dell’attività commissionatagli per il progetto DIT” maggiore di quello convenuto per lo svolgimento dell’attività di controllo della stessa società; infine, le spese relative al giudizio di opposizione “seguono la soccombenza in base al decisum”. 3. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato il decreto con ricorso per cassazione affidato a due motivi; il [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso, illustrato da memoria, contenente anche ricorso incidentale per due motivi. [OSCURATO:PERSONA] I. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 1.Con il primo motivo il ricorrente censura il decreto impugnato - nella parte in cui rigetta la domanda di ammissione di credito pari a €.27.788,80 per l’esecuzione dell’incarico a lui conferito con lettera sottoscritta il 1°settembre 2010 da persona che non aveva il potere di rappresentanza sostanziale della [OSCURATO:SOCIETA]. –perché caratterizzato da “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione sui punti controversi e decisivi per il giudizio” (art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ.), in quanto: il sottoscrittore della citata lettera di conferimento di incarico ([OSCURATO:PERSONA]) era “certamente munito di procura, come si evince dai poteri conferiti e richiamati nella visura camerale”; sotto altro, concorrente profilo, “i potenziali effetti negativi” di tale procura sono “risultati sanati dal pagamento del 4.5.2012, con cui il Dott. [OSCURATO:PERSONA] -divenuto nel frattempo amministratore unico della società – ha ratificato il conferimento del precedente incarico all’odierno deducente, come confermato dal riferimento contenuto nella causale del bonifico effettuato”. 2. Il motivo, rientrante nella fattispecie disciplinata dall’art. art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ. (omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti), è, per come dedotto, inammissibile in quanto: da un lato, non si confronta con l’affermazione contenuta nel decreto impugnato,secondo cui la procura speciale data alla persona ([OSCURATO:PERSONA]) conferentel’incarico professionale in nome e nell’interesse di [OSCURATO:SOCIETA]. “non comprendeva la facoltà di sottoscrivere accordi con i professionisti”; limitandosi il ricorrente alla generica affermazione sopra riportata, relativa a fatto in questa sede non esaminabile in ragione della non autosufficienza del motivo sul punto specifico; dall’altro, dal contenuto del decreto impugnato non risulta che la questione (mista, di fatto e diritto) della ratifica (art. 1399 cod. civ.) dell’operato del falsus procurator conseguente a comportamento in tal senso concludente posto in essere, dopo il conferimento dell’incarico, dall’amministratore dotato dei poteri di rappresentanza sostanziale della società di capitali abbia formato oggetto delle difese nel procedimento di opposizione svolte dal ricorrente (la curatela controricorrente nega, nella memoria, che ciò sia avvenuto), risultando solo che la consistenza quantitativa del credito oggetto di domanda di ammissione al passivo era pari al “saldo delle prestazioni svolte in forza del contratto del 1°settembre 2010” (pag. 4 decreto) e il ricorrente non deduce specificamente in questa sede (mediante riproduzione del contenuto di atti acquisti al procedimento di merito definito con il decreto impugnato) quando come e in quali termini tale questione abbia formato oggetto di discussione fra le parti, con conseguente non autosufficienza del motivo sul punto, costituente il corollario del requisito di specificità dei motivi che debbono caratterizzare il ricorso per cassazione (art. 366, n. 6), cod. proc. civ.). 3. Con il secondo motivo il ricorrente deduce che il decreto impugnato, nella parte in cui esclude dal passivo il diritto al compenso per lo svolgimento dell’incarico di presidente del collegio sindacale della [OSCURATO:SOCIETA]. nonostante egli fosse decaduto da tale incarico in applicazione dell’art. 2399, primo comma, lett. c), cod. civ., è caratterizzato da erronea applicazione al caso di specie di tale disposizione del codice civile, in quanto: esso ricorrente “si occupava di unapiccolissima parte dell’attività dell’azienda, riguardante la rendicontazione alla Regione Sicilia delle spese inerenti il progetto, con esclusione, quindi, di alcun riferimento alla contabilità o all’amministrazione”; non risponde al vero l’affermazione,contenuta nel decreto impugnato, secondo cui il proprio compenso per l’attività di consulenza oggetto dell’incarico in questione “era 10 volte superiore a quello di sindaco, in quanto il compenso da consulente era già maturato e in parte pagato e non era soggetto alla discrezionalità dell’amministratore o dei soci”; in particolare, il compenso “per la rendicontazione (pari a €. 25.168,00) era, invece, certamente inferiore a quello dovuto per la carica di sindaco (pari a €. 52.120,69), e non era, in ogni caso, da considerarsi determinante se rapportato al reddito” di esso ricorrente. 4. Il decreto impugnato ha fatto consapevole applicazione dei principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità (richiamando Cass. n. 11554 del 2008 e Cass. n. 9392 del 2015) accertandoche la decadenza, automatica, prevista dalla citata diposizione del codice civile si verificò quando il ricorrente accettò l’incarico di presidente del collegio sindacale della società poi fallita nonostante avesse svolto, per conto della stessa società, l’incarico, retribuito, di consulenza consistente nell’effettuare “la rendicontazione delle spese inerenti il progetto DIT” (il decreto impugnato tace sui contenuti dell’opera prestata dal ricorrente in esecuzione di tale incarico e le parti nulla dicono in questa sede al riguardo), “essendo i proventi dell’attività libero-professionale maggiori rispetto a quelli convenuti per l’attività di controllo”. La sopra richiamata giurisprudenza di legittimità ha precisato che la ragione sottostante la causa di ineleggibilità per i sindaci di società per azioni prevista dall’art. 2399, primo comma, lett. e), cod. civ. (prevedente anche, quale norma di chiusura, il vincolo negoziale,fra società e chi è chiamato a svolgere l’incarico di sindaco di questa, derivantedi “altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l’indipendenza”) “risiede nell’esigenza di garantire l’indipendenza di colui che è incaricato delle funzioni di controllo, in presenza di situazioni idonee a compromettere tale indipendenza, quando il controllore sia direttamente implicato nell’attività sulla quale dovrebbe, in seguito, esercitare dette funzioni di controllo”(nello stesso senso, cfr. altresì Cass. n. 4069 del 2016); altresì evidenziando che “l’espressione “altri rapporti patrimoniali che ne compromettano l’indipendenza”, nella sua indeterminatezza, affida al prudente apprezzamento del giudice di merito l’individuazione del criterio da seguire nella concreta fattispecie sottoposta al suo esame (oltre che la verifica della sussistenza in fatto dell’incompatibilità in base allo stesso criterio)” (così, in motivazione, Cass. n. 9392 del 2015). Premesso che, alla luce del chiaro contenuto precettivo, rispettivamente contenuto nell’art. 2403. (indicante i doveri del collegio sindacale) e nell’art. 2403-bis(recante la descrizione dei poteri dello stesso collegio) cod. civ., non si vede la ragione per cui il collegio sindacale di [OSCURATO:SOCIETA]. non avrebbe dovuto sottoporre al suo controllo anche le decisioni degli amministratori relative al “progetto DIT” attuato dalla stessa società, la censura dal ricorrente mossa al decreto impugnato (che come detto ha valorizzato, quanto al rapporto patrimoniale in discorso e quale elemento determinante a minare l’indipendenza del ricorrente nello svolgimento dell’attività di controllo sulla gestione della società, la consistenza quantitativa del compenso per lo svolgimento dell’incarico relativo a tale “progetto” maggiore di quella del compenso a lui spettante per lo svolgimento dell’incarico di presidente del collegio sindacale) è di puro merito;limitandosi, in buona sostanza, il ricorrente ad affermare, in mera contrapposizione con l’accertamento giudiziale, che il compenso per l’attività professionale di consulenza era “inferiore” a quello spettante quale presidente del collegio sindacale e che il “progetto” riguardava “una piccolissima parte dell’attività dell’azienda”. Il motivo, per come dedotto, è dunque inammissibile. II. Il ricorso incidentale della curatela del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. 5. Con il primo motivo la curatela deduce che il decreto impugnato, nella parte recante l’ammissione del dott. [OSCURATO:PERSONA] passivo per i crediti da compensi professionali per l’attività di “rendicontazione delle spese inerenti il progetto DIT” e per quella di redazione di perizia relativa al valore della “partecipazione detenuta da Alin nella società Almed”, è caratterizzato da violazione dell’art. 1176, secondo comma, cod. civ., in quanto: il giudice ha sbrigativamente liquidato ledifese con le quali era stato contestato il diritto di [OSCURATO:PERSONA] ad ottenere i compensi che gli sono stati riconosciuti; il ricorrente , per le ragioni nell’atto indicate,aveva l’obbligo, in ragione della speciale diligenza caratterizzante lo svolgimento degli incarichi ricevuti, di far presente alla società committente che non era il caso di proseguire nell’esecuzione degliincarichi. 6. Il motivo, per come dedotto, è manifestamente inammissibile: non risultando dal contenuto del ricorso quando e in quali termini la questione dell’esecuzione da parte dell’allora opponente dei due incarichi sopra indicati senza la doverosa diligenza di cui all’art 1176, secondo comma, cod. civ. sia stata dalla curatela posta all’attenzione del giudice di merito; risultando, al contrario, il contenuto dei documenti nel motivo richiamati affattoinidoneo a delineare con la necessaria chiarezza tale questione. 7. Con il secondo motivo il decreto impugnato, nella parte relativa alla pronuncia relativa alla ripartizione fra le parti contrapposte delle spese del giudizio di opposizione, è dalla curatela censurata per violazione ovvero erronea applicazione degli artt. 91 e 92, secondo comma, cod. proc. civ. in quanto: la domanda introduttiva del giudizio di opposizione al passivo si componeva di quattro capi (relativi a crediti per complessivi €. 106.995,37); solo due capi sono stati accolti (relativi a crediti per complessivi €. 35.265,75); in base al decisum “il giudice avrebbe dovuto utilizzare la discrezionalità che gli assegna l’art. 92 c.p.c. nell’ambito di una motivata decisione relativa alla compensazione delle spese di lite”. 8. Il giudizio di opposizione definito con il decreto impugnato aveva per oggetto quattro domande, cumulate, di ammissione al passivo per crediti aventi la propria fonte in altrettanti rapporti giuridici sostanziali intercorsi fra l’opponente e la società Alin prima del suo fallimento. L’opponente è risultato vittorioso rispetto a due domande e soccombente rispetto alle altre due. Alla luce del precetto recato dall’art. 91 cod. proc. civ., l’opponente, parzialmente vittorioso, non poteva legittimamente essere condannato arimborsare alcunché alla parte parzialmente soccombente (giurisprudenza di legittimità costante). Tale evento non si è però verificato, dal momento che la parte parzialmente soccombente è col decreto condannata a pagare a quella parzialmente vittoriosale spese processuali “in base al decisum” (secondo la sintetica espressione del decreto impugnato sul punto). Il giudice di merito non si è avvalso dunque della facoltà, attribuitagli dall’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., di compensare, anche solo in parte, fra le parti contrapposte, le spese processuali da ciascuna rispettivamente anticipate. Il mancato esercizio di tale facoltà non è sindacabile in sede di legittimità anche nel caso di soccombenza reciproca quando sia rispettata la regola impediente la condanna alle spese della parte anche solo parzialmente vittoriosa (giurisprudenza di legittimità costante). La curatela ricorrente non deduce inoltre in questa sede che la misura del compenso di avvocato e quella delle spese nel decreto liquidate fossero commisurate al valore complessivo di tutti i crediti oggetto delle domande cumulate; compresi quelli oggetto delle due domande rigettate. Il motivo, per come dedotto, è quindi inammissibile, dal momento che: il mancato esercizio da partedel giudice di merito della facoltà attribuitagli dall’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. non è sindacabile in sede di legittimità quando la condanna riguardi la parte parzialmente soccombente; non si deduce che spese e compenso di avvocato liquidatisiano, in ragione della loro consistenza quantitativa, commisurati al valore di tutte le domande originariamente proposte e non solo a quello delle domande accolte. 9. La soccombenza reciproca delle parti costituisce presupposto per compensare integralmente fra le stesse le spese da ciascuna di esse rispettivamente anticipate nel presente giudizio di legittimità (art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso principale; dichiara inammissibile il r icorso incidentale; compensa integralmente fra le parti le spese da ciascuna rispettivamente anticipate nel presente giudizio. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presuppostiper il versamento, da parte del ricorrente principale e di quello incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello ste