CassazionedecretoSezione 1Decisione del 11 maggio 1970
Cassazione n. 05393/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]/5/1970 avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Salerno del 9/7/2025 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza in data 9.7.2025, la Corte d’appello di Salerno ha provveduto su una istanza di revocazione, presentata da [OSCURATO:PERSONA] ex art. 28, lett. a), d.lgs. n. 159/2011, del provvedimento di confisca di un terreno a lui intestato, ma ritenuto riconducibile alla disponibilità del proposto [OSCURATO:PERSONA]. L'istante ha fatto presente che il suo immobile è stato confiscato con decreto del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 24.11.2015, definitivo il 7.3.2018, e che egli è venuto a conoscenza nel marzo 2025 di una decisione della Corte d’appello di Salerno del 10.11.2021, con cui, su istanza di [OSCURATO:PERSONA], veniva disposta la revocazione della confisca dell'ultimo dei beni dello stesso [OSCURATO:PERSONA] oggetto di ablazione, sulla base del fatto che la pericolosità sociale del proposto era stata rimodulata come risalente ai primi anni ‘90 invece che ai primi anni ‘80, come era stato stabilito dall’originario decreto del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto, secondo l’istante tale provvedimento costituisce una “prova nuova” alla stregua dell'art. 28, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 159 del 2011, e avrebbe anche il carattere di “sentenza penale” di cui allo stesso art. 28, comma 1, lett. b). [OSCURATO:PERSONA], inoltre, ha segnalato un altro provvedimento giurisdizionale avente natura di “prova nuova” sopravvenuta, cioè il decreto emesso dalla Corte d’appello di Catanzaro in funzione di giudice dell'esecuzione il 22.12.2017, che peraltro è stato posto alla base del successivo provvedimento di revocazione della Corte d’appello di Salerno. In tale decreto, si stabiliva che la pericolosità di [OSCURATO:PERSONA] cominciava dall'anno 1990 e che l'illecita accumulazione di beni avrebbe avuto inizio a partire dal 1998. Si tratta di anni ben lontani dall'epoca di acquisto da parte di [OSCURATO:PERSONA] del bene a lui confiscato, in quanto il terreno su cui è stato edificato era già in possesso di suo padre per averlo acquistato nella qualità di procuratore speciale del figlio il 9.3.1990 dalla diocesi di Mileto. La concessione edilizia venne rilasciata l’1.9.1990, ma i lavori di edificazione erano iniziati già alla fine degli anni ‘80, come comprovato dalla testimonianza resa al difensore da diversi soggetti. Si tratta di un periodo antecedente a quello in cui ha avuto inizio la pericolosità del proposto. La Corte d’appello di Salerno ha dato atto che era pervenuta in cancelleria anche una nota dell'Agenzia nazionale per i beni confiscati, da cui risulta che [OSCURATO:PERSONA] aveva già in passato presentato istanze di revoca della confisca alla Corte d’appello di Catanzaro, dichiarate inammissibili, e che egli, cognato del proposto [OSCURATO:PERSONA], era stato oggetto della misura ablatoria, non solo perché ritenuto fittiziamente intestatario del bene per conto del congiunto, ma anche perché egli stesso ritenuto partecipe del sodalizio. Ciò premesso, i giudici rimarcano innanzitutto che il precedente decreto della Corte d’appello di Salerno nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] riguardava un bene diverso, di cui era stata accertata l'appartenenza alla famiglia del proposto fin dagli anni ‘80, laddove invece la sentenza di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di associazione mafiosa aveva delimitato l'epoca di commissione del reato dai primi anni ‘90 al 1995. Nel caso di [OSCURATO:PERSONA], invece, l'immobile confiscato era stato acquistato l’1.3.1990 e, quindi, dentro il perimetro di pericolosità sociale del proposto. In ogni caso, la Corte d’appello ritiene insussistente il presupposto di ammissibilità della richiesta di revocazione, mezzo di impugnazione sottoposto al termine di decadenza di cui all'art. 28, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011, che è di sei mesi dall'emersione di uno dei casi di cui al comma 1. A voler considerare come “prove nuove” il provvedimento della Corte d’appello di Salerno del 2021 e il provvedimento della Corte d’appello di Catanzaro quale giudice dell'esecuzione del 2017, non è stato rispettato il termine di decadenza, in quanto il terzo interessato non ha fornito la prova di una plausibile incolpevole causa di mancata conoscenza. E non rileva, al riguardo, il fatto che egli fosse un terzo estraneo rispetto ai procedimenti nei quali sono stati emessi quei provvedimenti, in quanto il suo legame di parentela con il proposto rende difficile la dimostrazione di una mancata conoscenza dei provvedimenti favorevoli a [OSCURATO:PERSONA] per una causa a lui non imputabile. Di conseguenza, la Corte d’appello ritiene la richiesta intempestiva e, dunque, inammissibile. Ma anche sotto il profilo della sostanziale novità delle prove dedotte, con riferimento alle testimonianze che dimostrerebbero l'appartenenza alla famiglia [OSCURATO:PERSONA] dell'immobile fin dalla seconda metà degli anni ‘80, l'istanza – secondo la Corte d’appello – appare carente e, quindi, inammissibile, poiché, trattandosi di prove tendenti a dimostrare la proprietà effettiva del bene confiscato, sarebbero prive del carattere di novità, in quanto certamente conosciute o comunque conoscibili dall'interessato, che avrebbe dovuto farle valere già in sede di incidente di esecuzione all'indomani della notifica del provvedimento di confisca. 2.Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi. 2.1 Con il primo motivo, deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione all’art. 28 d.lgs. n. 159 del 2011. Il ricorso evidenzia che il comma 3 dell'art. 28, che prevede il termine di decadenza di sei mesi, va esaminato in combinato disposto con la previsione della lett. b) del comma 1 dello stesso art. 28, il quale dispone che la revocazione può essere richiesta quando vi siano sentenze penali definitive, sopravvenute o conosciute in epoca successiva alla conclusione del procedimento di prevenzione, che escludono l'esistenza dei presupposti di applicazione della confisca. Questo vuol dire che è motivo di richiesta di revocazione anche un provvedimento preesistente, ma conosciuto in epoca successiva. Si tratta, appunto, del caso di specie, nel quale i provvedimenti sono stati conosciuti da [OSCURATO:PERSONA] solo successivamente alla loro emissione, in quanto egli era estraneo ai giudizi in cui quelle decisioni furono assunte. Nell’istanza alla Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] aveva assolto al suo onere di allegazione, segnalando di avere avuto conoscenza del decreto relativo a [OSCURATO:PERSONA] solo nel marzo del 2025. 2.2 Con il secondo motivo, deduce travisamento della prova documentale e violazione di legge in relazione al giudizio sull’epoca di acquisizione del bene confiscato. La Corte d’appello è comunque incorsa in un travisamento della prova e in una omessa valutazione delle deduzioni difensive allegate all'istanza, quando ha ritenuto che il bene confiscato fosse stato acquisito al patrimonio di [OSCURATO:PERSONA] in epoca contemporanea alla insorgenza della pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA], e ciò sulla scorta del contratto di compravendita che è datato 9.3.1990. Tuttavia, non è stato considerato il testo del contratto di compravendita, e in particolare l'allegato n. 5, cioè il contratto preliminare, da cui risulta che il prezzo fu interamente versato tra il luglio e il dicembre del 1985, e dunque in epoca ben precedente a quello in cui si fissa l'inizio della pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA]. Di conseguenza, la Corte d’appello non ha assolto all'obbligo di valutare le prove offerte dalla difesa e ha basato la sua decisione su una motivazione apparente. 3. Con requisitoria scritta trasmessa il 31.10.2025, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, in quanto, contrariamente a quanto assume il ricorrente, la Corte territoriale si è confrontata con gli elementi di prova sopravvenuti. Il ricorso, in realtà, si limita a doglianze di carenza di motivazione, di fatto inesistente, nonché di una generica violazione dell’art. 28 d.lgs. 159/2011 anch’essa manifestamente infondata, richiamando piuttosto circostanze di fatto che non possono dispiegare alcun effetto con riferimento al vizio di violazione di legge, trattandosi di questioni affrontate dai giudici di merito con motivazione congrua e non meramente apparente. 4. In data 18.11.2025, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha fatto pervenire una memoria di replica. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1. Va premesso che sia nell’originaria istanza alla Corte d’appello di Salerno che nel ricorso si fa riferimento a una pluralità di provvedimenti – sentenze, ma soprattutto provvedimenti di prevenzione e di esecuzione, come tali suscettibili di integrare in astratto la previsione tanto della lett. a), quanto della lett. b) dell’art. 28 d.lgs. n. 159 del 2011 – che, sopravvenuti o comunque conosciuti successivamente alla conclusione del procedimento di prevenzione, escluderebbero, nella prospettazione difensiva, l’esistenza dei presupposti di applicazione della confisca. Secondo la difesa del ricorrente, i dati di conoscenza sopravvenuti al provvedimento di prevenzione con cui il suo immobile è stato confiscato (decreto del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 24.11.2015, definitivo il 7.3.2018) sarebbero stati tratti dal provvedimento della Corte d’Appello di Salerno del 10.11.2021, con cui è stata disposta la revocazione della confisca di prevenzione di un bene del proposto [OSCURATO:PERSONA], e dal provvedimento della Corte d’appello di Catanzaro del 23.11.2017, che pure aveva statuito la revoca della confisca dello stesso bene, precedentemente disposta anche ai sensi dell’art. 12-sexies L. n. 356 del 1992. Dalla lettura dei provvedimenti risulta che l’elemento di novità era costituito da una consulenza tecnica del maggio del 2017, che aveva consentito di affermare che la mancata intestazione del bene a [OSCURATO:PERSONA] fosse riconducibile, non a una volontà di dissimulazione, ma all’impossibilità di procedere al rogito per il carattere abusivo dell’immobile. Tuttavia, l’istanza di [OSCURATO:PERSONA] ritiene impropriamente di poter individuare il motivo di novità che ha occasionato la revoca della confisca nel fatto che i provvedimenti che l’hanno adottata hanno “perimetrato” la pericolosità sociale a partire dall’anno 1990. Si tratta, invero, di un dato che non trova riscontro nel testo dei provvedimenti in questione, dai quali, anzi, risulta che [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato già in fase di cognizione per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. “commesso dai primi anni ’90 al 1995” (v. p. 1 decreto Corte d’appello di Catanzaro del 23.11.2017 e p. 6 dello stesso decreto della Corte d’appello di Salerno oggi impugnato). Questa circostanza non è in alcun modo confutata dal ricorso, che invece sul punto è generico, in quanto, ancorando il dato di novità ad una pretesa rimodulazione del tempus commissi delicti fatta risalire al provvedimento del giudice dell’esecuzione, è privo di qualsiasi riferimento alla sentenza di condanna di [OSCURATO:PERSONA] nella fase di cognizione, che peraltro, pur nel contesto di una ampia produzione documentale, non allega. 2. Quanto appena osservato è da considerarsi pertinente in relazione ad entrambi gli aspetti di rilievo della vicenda in esame, ovvero quello della tempestività dell’istanza e, prima ancora, quello della “novità” della prova. In particolare, il primo motivo di ricorso prospetta doglianze relative alla parte del provvedimento impugnato che contiene la declaratoria di inammissibilità dell’originaria istanza di revocazione per inosservanza dei termini previsti dall’art. 28, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011. Il ricorrente ha sostenuto di essere venuto a conoscenza solo nel marzo 2025 dei due provvedimenti indicati nell’istanza originaria, ma si tratta di una affermazione incontrollabile, perché priva di qualsiasi indicazione delle circostanze in cui ne è venuto a conoscenza. L’art. 28, comma 3, d.lgs. n. n. 159 del 2011 prevede testualmente che l’interessato debba “dimostrare” di non aver avuto conoscenza di uno dei casi di cui al comma 1, così evidentemente richiedendo che si debba provare con dati di fatto, suscettibili di verifica, la conformità al vero di quanto si afferma con riferimento alla data di conoscenza di provvedimenti, a maggior ragione quando, come nel caso di specie, si tratti di provvedimenti adottati dalle autorità giudiziaria diversi anni prima. In questa prospettiva, la motivazione della Corte d’appello è nient’affatto illogica quando ritiene che la circostanza oggettiva secondo cui [OSCURATO:PERSONA] era un terzo estraneo ai procedimenti in cui è stata disposta la revoca della confisca non possa considerarsi prevalente sul legame familiare intercorrente tra il ricorrente stesso e [OSCURATO:PERSONA], marito della sorella, ciò che rende inverosimile che egli non sia venuto prima a conoscenza di ben due provvedimenti favorevoli al cognato in un ambito processuale in cui era lui stesso coinvolto. Non è ravvisabile, pertanto, la violazione di legge eccepita con il primo motivo di ricorso, che, quindi, deve essere disatteso. 3. Anche il secondo motivo, che lamenta specificamente il vizio della valutazione della Corte d’appello circa l’epoca di acquisizione del bene confiscato a [OSCURATO:PERSONA], deve essere esaminato, prima ancora, alla luce delle osservazioni fatte in premessa. Quello che la istanza di revocazione, dapprima, e il ricorso per cassazione, poi, individuano come “elemento di novità” sarebbe la posticipazione, ad opera dei due provvedimenti della Corte d’appello di Salerno nel 2021 e della Corte d’appello di Catanzaro nel 2017, dell’inizio della pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA] al 1990, di guisa che il bene confiscato a [OSCURATO:PERSONA], in quanto acquisito in epoca precedente, sarebbe insuscettibile di essere ricollegato alla illecita accumulazione patrimoniale di [OSCURATO:PERSONA]. Come si è detto, si tratta, tuttavia, di una non fedele interpretazione del tenore testuale dei provvedimenti in questione, da cui risulta che la data del commesso reato associativo di [OSCURATO:PERSONA] sia stata fatta decorrere dal 1990 sin dalla relativa sentenza di condanna in fase di cognizione. Questa circostanza, dunque, era già nota al ricorrente, il quale avrebbe dovuto farla valere da subito nel procedimento di prevenzione, tanto più che la Corte d’appello di Salerno dà atto – non smentita – che l’Agenzia nazionale per i beni confiscati ha prodotto un precedente provvedimento di rigetto dell’appello già presentato da [OSCURATO:PERSONA] a Catanzaro avverso la confisca del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 2015. Di conseguenza, quella individuata dal ricorrente non può essere considerata prova “nuova” (rilevante ai fini della revoca ex tunc della misura), la quale, in tema di confisca di prevenzione, è da intendersi solo come quella preesistente e scoperta dopo che la misura è divenuta definitiva ovvero quella sopravvenuta rispetto alla conclusione del procedimento di prevenzione, perché formata dopo di essa, ma non anche quella deducibile e non dedotta nell'ambito del procedimento stesso (Sez. 1, n. 6236 del 26/11/2024, dep. 2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 287520 – 01; Sez. U, n. 43668 del 26/5/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283707 – 01; Sez. 1, n. 1649 del 28/9/2021, dep. 2022, Esposto, Rv. 282485 - 01). Questa conclusione assorbe – in quanto preclude, prima ancora, il sindacato del merito del rigetto – i motivi di doglianza articolati nel secondo motivo di ricorso, che, pertanto, deve essere egualmente disatteso. 4. Alla luce di quanto fin