Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 12221/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

vocativrpec.it), e comunque presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, giusta procura in allegato al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] il Comune di Zevio (VR), in persona del Sindaco pro tempore; INTIMATO avverso la sentenza depositata dalla Comm issione t ributaria regionale del Veneto – sezione staccata di Verona l’11 marzo 2019, n. 161/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21 aprile 2023 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; RILEVATOCHE: [OSCURATO:PERSONA] ACCERTAMENTO1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionaledel Veneto – sezione staccata di Verona l’11 marzo 2019, n. 161/09/2019, che, in controversia su impugnazione diavvisidi accertamento per l’ICI relativa agli anni dal 2007 al 2010, con riguardo ai suoli compresi nella lottizzazione denominata “P.R.C.B.”alla località Campagnola del Comune di Zevio (VR), deiquali [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] era no proprietari, ha parzialmente accolto l’appello proposto da questi ultimi nei confronti del medesimo Comune avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Verona l’11 dicembre 2014, n. 405/01/2014, con compensazione delle spese giudiziali; 2.la Comm issione tr ibutaria r egionale ha riformato la decisione di prime curenel senso di determinare il valore un itario dei suoli compresi nella predetta lottizzazione, sulla base di una consulenza tecnica d’ufficio,nella misura di €/mq. 104,00 per gli anni 2007 e 2008 con riguardo alle aree territoriali, di €/mq. 94,50 per gli anni 2009 e 2010 con riguardo alle aree territoriali, di €/mq.265,00 per l’anno 2009 con riguardo alle aree fondiarie;

3. il Comune di Zevio (VR) è rimasto intimato;

4. il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale si denunciano, al contempo, violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 1, lett. b, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.,per non essere stato tenuto in conto dal giudice di appello che il valore unitario dei suoli compresi nella predetta lottizzazione non poteva discostarsi dai parametrifissati ai fini dell’ICI dalla deliberazione adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] il 25 marzo 2008, n. 64, dai quali esso risultava nella misura di €/mq. 57,00 nell’anno 2007 e nella misura di € /mq. 59,50 nell’anno 2008; [OSCURATO:PERSONA]: 1.il motiv o è in fondat o ; 1.1in base all’art. 5, comma 5, del d.l.gs. 30 dicembre 1992, n. 504: «Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche»; 1.2inoltre, ai sensi dell’art. 59, comma 1, lett. g) , del d.lgs. 15 novembre 1997, n. 446, il regolamento comunale può: « g) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del Comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso»; 1.3 secondo la giurisprudenza di legittimità, ai fini della determinazione del valore imponibile per l'applicazione dell'ICI, è indispensabile che la misura del valore venale in comune commercio sia ricavata in base ai parametri vincolanti previsti dall’art. 5, comma5, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, che, per le aree fabbricabili, devono avere riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per gli eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche; tali criteri, normativamente determinati, debbono considerarsi tassativi e non possono essere surrogati da valutazioni effettuate sullabase di un'aprioristica e del tutto indimostrata valutazione basata su altri argomenti (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 15 giugno 2010, n. 14385; Cass., Sez. 5^, 11 maggio 2012, n. 7297; Cass., Sez. 5^, 17 maggio 2017, n. 12273; Cass., Sez. 5^, 30 maggio 2017, n. 13567; Cass., Sez. 5^, 31 ottobre 2018, n. 27807; Cass., Sez. 5^, 24 settembre 2019, nn. 23680 e 23681; Cass., Sez. 6^-5, 8 febbraio 2021, n. 2347; Cass., Sez. 6^-5, 26 marzo 2021, n. 8614; Cass., Sez. 5^, 29 marzo 2022, n. 10003); 1.4 in altri termini, stante il percorso vincolato dettato, in relazione alla determinazione del valore delle aree fabbricabili, dall’art. 5, comma 5, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, il giudice del merito, investito della questione della corrispondenza del valore venale attribuito ad un'area fabbricabile, non può esimersi dal verificarne la corrispondenza, tenendo conto dell'anno di imposizione, ai criteri normativi sopra indicati (zona territoriale di ubicazione, indice di edificabilità, destinazione d'uso consentita, oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche), formulando una valutazione di merito che, nella misura in cui risulterà congruamente motivata e rispettosa dei parametri normativi, sarà incensurabile in questa sede (Cass., Sez. 5^, 24 settembre 2019, nn. 23680 e 23681); 1.5per giurisprudenza consolidata di questa Corte, in tema di ICI, è legittimo l'avviso di accertamento emanato sulla base di un regolamento comunale che, in forza degli artt. 52 e 59 d.lgs.15 dicembre 1997, n. 446,e 48 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, abbia indicato periodicamente i valori delle aree edificabili per zone omogenee con riferimento al valore venale in comune commercio, trattandosi di atto che ha il fine di delimitare il potere di accertamento del Comune qualora l'imposta sia versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato e, pur non avendo natura imperativa, integra una fonte di presunzioni idonea a costituire, anche con portata retroattiva, un indice di valutazione per l'ente impositore ed il giudice, con funzione analoga agli studi di settore, previsti dagli artt. 62-bise 62-sexies d.l. 30 agosto 1993, n. 331, convertito , con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, costituenti una diretta derivazione dei “ redditometri ” o “coefficienti i reddito e di ricavi”previsti dall’art. 12 d.l.2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, ed atteggiantisi come mera fonte di presunzioni hominis, vale a dire supporti razionali offerti dall'amministrazione al giudice, paragonabili ai bollettini di quotazioni di mercato o ai notiziari ISTAT, nei quali è possibile reperire dati medi presuntivamente esatti(tra le tante: Cass., Sez. 5^, 30 giugno 2010, n. 15555; Cass., Sez. 5^, 13 marzo 2015, n. 5068; Cass., Sez. 6^-5, 12 giugno 2018, n. 15312; Cass., Sez. 5^, 18 dicembre 2020, nn. 29083, 29084, 29085 e 29086; Cass., Sez. 5^, 14 dicembre 2021, nn. 39794 e 39795; Cass., Sez. 5^, 22 marzo 2022, nn. 9187 e 9188; Cass., Sez. 6^-5, 17 novembre 2022, n. 33851; Cass., Sez. 5^, 2 dicembre 2022, n. 35521; Cass., Sez. 5^, 15 febbraio 2023, n. 4814); 1.6tali parametri non possono ritenersi esclusivi od esaustivi, poiché altri possono in via alternativa essere applicati, purché adeguati ed idonei alla individuazione del valore commerciale (Cass., Sez. 5^, 8 febbraio 2021, n. 2347); 1.7 ne consegue che, essendo fonte di mere presunzioni hominis, la delibera prevista dall'art. 59 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, con la quale il Comune determina periodicamente i valori delle aree edificabili per zone omogenee con riferimento al valore venale in comune commercio, non impedisce la rideterminazione dell'imposta dovuta ove l'amministrazione venga in possesso (anche attraverso la consultazione di atti pubblici o privati) di informazioni specifiche idonee a contraddire quelle desunte dai valori delle aree circostanti aventi analoghe caratteristiche (Cass., Sez. 5^, 28 febbraio 2018, n. 4605; Cass., Sez. 5^, 3 maggio 2019, n. 11643; Cass., Sez. 5^, 31 maggio 2022, n. 17748); 1.8peraltro, posto che la determinazione periodica per zone omogenee dei valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili deve essere esercitato con un regolamento adottato ai sensi dell’art. 52 , comma 1, d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il quale, all’ultimo periodo, prescrive che: «Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti», questo inciso impone, quindi, di rispettare, fra l'altro, il disposto dell'art. 5, comma 5, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504,per il quale il valore delle aree fabbricabili, ai fini ICI, è pur sempre quello « venale in comune commercio »; con la conseguenza che i regolamenti predisposti dagli enti locali per prevenire il contenzioso non possono esonerare gli stessi enti dall'obbligo di determinare l'imposta ai sensi degli atti aventi forza di legge che regolano la materia, che costituiscono una fonte di rango superiore, e, quindi, nel rispetto della regola che impone di accertare l'effettivo valore di mercato dei cespiti (Cass., Sez. 5^, 6 novembre 2019, n. 28554);1.9più in particolare, si è anche detto che , i n tema di ICI, ai fini della determinazione del valore imponibile è necessario che la misura del valore venale in comune commercio sia ricavata in base ai parametri vincolanti e tassativi previsti dall'art. 5, comma 5, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 504 (che, per le aree fabbricabili, devono avere riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per gli eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche) solo laddove si debba pervenire al calcolo del valore venale in comune commercio in mancanza di un valore direttamente riferibile al terreno oggetto di stima; diversamente,nel caso in cui il valore del terreno, e quindi il suo prezzo, sia già assegnato, perché posto in vendita, il valore fissato a quel terreno, considerato congruo o rettificato con avviso di accertamento divenuto definitivo, ne rappresenta il valore venale in comune commercio, sicchéla valutazione del giudice del merito che, investito della questione del valore attribuito ad un'area fabbricabile, assuma come parametro oggettivo di riferimento il prezzo dichiarato di acquisto dell'area fabbricabile, motivi congruamente le ragioni per le quali lo stesso debba considerarsi corretto, è incensurabile in sede di legittimità (in termini: Cass., Sez. 5^, 7 giugno 2017, n. 14118; Cass., Sez. 5^, 11 maggio 2018, n. 11445; Cass., Sez. 5^, 31 ottobre 2018, n. 27807;Cass., Sez. 6^- 5, 3 febbraio 2021, n. 2347; Cass., Sez. 6^-5, 15 ottobre 2021, n. 28392; Cass., Sez. 5^, 28 dicembre 2021, n. 41738; C ass., Sez. 6^ - 5, 28 marzo 2022, nn. 9887, 9889 e 9890;Cass., Sez. 5^, 29 marzo 2022, n. 10003; Cass., Sez. 5^, 31 marzo 2022, n. 10382; Cass., Sez. 5^, 4 aprile 2023, n. 9311);1.10 nella specie, la sentenza impugnata si è sostanzialmente attenuta ai principi enunciati da questa Corte, avendo ritenuto di discostarsi, nella determinazione della base imponibile ai fini della liquidazione dell’ICI, sia da i parametri fissati per zone omogenee dalla delibera comunale (secondo la prospettazione dei contribuenti)che dai prezz i pattuit i per le compravendite relative alle aree in questione (secondo la prospettazione dell’ente impositore), per tener conto dell’incidenza reale dei vincoli e degli oneri derivanti dal piano di lottizzazione sul valore venale (secondo le risultanze dell’espletata consulenza tecnica d’ufficio), sulla base di tali argomentazioni : « In relazione al merito la espletata consulenza tecnica d’ufficio ha evidenziato che si tratta di terreni pianeggianti, “inseriti in un tessuto edilizio prevalentemente residenziale con la presenza nelle vicinanze di alcune strutture di tipo produttivo/commerciale”.

Il perito ha precisato la situazione urbanistica (piano di lottizzazione con esecuzione di opere di urbanizzazione ed ultimazione dei lavori avvenuta in data 21/08/2012) effettuando una dettagliata verifica dell’analisi estimativa sui terreni della lottizzazione.

Ha proceduto anche alla quantificazione delle spese e degli oneri previsti per le opere di urbanizzazione, calcolandone la percentuale prevista sull’importo totale delle stesse, fornito da parte contribuente.

Ha utilizzato quotazioni di mediazione tra quelle espresse nella documentazione raccolta giungendo ad indicare nella relazione di aggiornamento depositata in data 17/01/2019, dopo aver tenuto conto delle osservazioni dei periti di parte:per le aree territoriali un valore al mq. di euro 104 per gli anni 2007, 2008; per le aree territoriali un valore al mq. di euro 94,95 per gli anni 2009, 2010; per le aree fondiarie un valore al mq. di euro 264-267 per l’anno 2009.

Ritiene la presente commissione che tali quantificazioni effettuate dal consulente debbano ritenersi corrette e condivisibili in quanto fondate su ragionamenti e criteri logici e conformi alla situazione reale rappresentata.

Atteso l’esito della vertenza deve essere accolta la domanda degli appellanti relativa alla non debenza delle sanzioni applicate.

Ogni altra questione può quindi ritenersi assorbita.

Deve, quindi, essere accolto nei limiti di cui in motivazione l’appello dei ricorrenti e riformata l’ugnata sentenza nel senso che il valore da attribuire alle aree per cui è vertenza per gli anni in contestazione si individua nell’importo di euro 104 per le aree territoriali per gli anni 2007, 2008; nell’importo di euro 94,50 per le aree territoriali per gli anni 2009, 2010; nell’importo di euro 265 per le aree fondiarie per l’anno 2009»; 1.11 avendo tenuto conto – oltre che degli oneri di urbanizzazione – anche delle superfici da cedere al Comune secondo le previsioni del piano di lottizzazione, la stima delle aree in questione secondo il canone dell’edificabilità “effettiva” è conforme ai criteri dettati dall’art. 5, comma 5, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, il cui soddisfacimento rende superfluo e pleonastico ogni riferimento, sul piano motivazionale, ai parametri presuntivi della delibera comunale;

2. alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque, valutandosi l’infondatezza del motivo dedotto, il ricorso deve essere rigettato;

3. nulla deve essere disposto in ordine alla regolamentazione delle spese giudiziali, giacché la parte vittoriosa è rimasta intimata;

4. ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso ; dà atto dell'obbligo, a carico del ricorrente, di pagare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso a Roma ne l l a camera di consiglio del 15 marzo 2023.

IL PRESIDENTE

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
vocativrpec.it), e comunque presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, giusta procura in allegato al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] il Comune di Zevio (VR), in persona del Sindaco pro tempore; INTIMATO avverso la sentenza depositata dalla Comm issione t ributaria regionale del Veneto – sezione staccata di Verona l’11 marzo 2019, n. 161/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21 aprile 2023 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; RILEVATOCHE: [OSCURATO:PERSONA] ACCERTAMENTO1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionaledel Veneto – sezione staccata di Verona l’11 marzo 2019, n. 161/09/2019, che, in controversia su impugnazione diavvisidi accertamento per l’ICI relativa agli anni dal 2007 al 2010, con riguardo ai suoli compresi nella lottizzazione denominata “P.R.C.B.”alla località Campagnola del Comune di Zevio (VR), deiquali [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] era no proprietari, ha parzialmente accolto l’appello proposto da questi ultimi nei confronti del medesimo Comune avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Verona l’11 dicembre 2014, n. 405/01/2014, con compensazione delle spese giudiziali; 2.la Comm issione tr ibutaria r egionale ha riformato la decisione di prime curenel senso di determinare il valore un itario dei suoli compresi nella predetta lottizzazione, sulla base di una consulenza tecnica d’ufficio,nella misura di €/mq. 104,00 per gli anni 2007 e 2008 con riguardo alle aree territoriali, di €/mq. 94,50 per gli anni 2009 e 2010 con riguardo alle aree territoriali, di €/mq.265,00 per l’anno 2009 con riguardo alle aree fondiarie; 3. il Comune di Zevio (VR) è rimasto intimato; 4. il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale si denunciano, al contempo, violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 1, lett. b, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.,per non essere stato tenuto in conto dal giudice di appello che il valore unitario dei suoli compresi nella predetta lottizzazione non poteva discostarsi dai parametrifissati ai fini dell’ICI dalla deliberazione adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] il 25 marzo 2008, n. 64, dai quali esso risultava nella misura di €/mq. 57,00 nell’anno 2007 e nella misura di € /mq. 59,50 nell’anno 2008; [OSCURATO:PERSONA]: 1.il motiv o è in fondat o ; 1.1in base all’art. 5, comma 5, del d.l.gs. 30 dicembre 1992, n. 504: «Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche»; 1.2inoltre, ai sensi dell’art. 59, comma 1, lett. g) , del d.lgs. 15 novembre 1997, n. 446, il regolamento comunale può: « g) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del Comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso»; 1.3 secondo la giurisprudenza di legittimità, ai fini della determinazione del valore imponibile per l'applicazione dell'ICI, è indispensabile che la misura del valore venale in comune commercio sia ricavata in base ai parametri vincolanti previsti dall’art. 5, comma5, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, che, per le aree fabbricabili, devono avere riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per gli eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche; tali criteri, normativamente determinati, debbono considerarsi tassativi e non possono essere surrogati da valutazioni effettuate sullabase di un'aprioristica e del tutto indimostrata valutazione basata su altri argomenti (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 15 giugno 2010, n. 14385; Cass., Sez. 5^, 11 maggio 2012, n. 7297; Cass., Sez. 5^, 17 maggio 2017, n. 12273; Cass., Sez. 5^, 30 maggio 2017, n. 13567; Cass., Sez. 5^, 31 ottobre 2018, n. 27807; Cass., Sez. 5^, 24 settembre 2019, nn. 23680 e 23681; Cass., Sez. 6^-5, 8 febbraio 2021, n. 2347; Cass., Sez. 6^-5, 26 marzo 2021, n. 8614; Cass., Sez. 5^, 29 marzo 2022, n. 10003); 1.4 in altri termini, stante il percorso vincolato dettato, in relazione alla determinazione del valore delle aree fabbricabili, dall’art. 5, comma 5, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, il giudice del merito, investito della questione della corrispondenza del valore venale attribuito ad un'area fabbricabile, non può esimersi dal verificarne la corrispondenza, tenendo conto dell'anno di imposizione, ai criteri normativi sopra indicati (zona territoriale di ubicazione, indice di edificabilità, destinazione d'uso consentita, oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche), formulando una valutazione di merito che, nella misura in cui risulterà congruamente motivata e rispettosa dei parametri normativi, sarà incensurabile in questa sede (Cass., Sez. 5^, 24 settembre 2019, nn. 23680 e 23681); 1.5per giurisprudenza consolidata di questa Corte, in tema di ICI, è legittimo l'avviso di accertamento emanato sulla base di un regolamento comunale che, in forza degli artt. 52 e 59 d.lgs.15 dicembre 1997, n. 446,e 48 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, abbia indicato periodicamente i valori delle aree edificabili per zone omogenee con riferimento al valore venale in comune commercio, trattandosi di atto che ha il fine di delimitare il potere di accertamento del Comune qualora l'imposta sia versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato e, pur non avendo natura imperativa, integra una fonte di presunzioni idonea a costituire, anche con portata retroattiva, un indice di valutazione per l'ente impositore ed il giudice, con funzione analoga agli studi di settore, previsti dagli artt. 62-bise 62-sexies d.l. 30 agosto 1993, n. 331, convertito , con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, costituenti una diretta derivazione dei “ redditometri ” o “coefficienti i reddito e di ricavi”previsti dall’art. 12 d.l.2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, ed atteggiantisi come mera fonte di presunzioni hominis, vale a dire supporti razionali offerti dall'amministrazione al giudice, paragonabili ai bollettini di quotazioni di mercato o ai notiziari ISTAT, nei quali è possibile reperire dati medi presuntivamente esatti(tra le tante: Cass., Sez. 5^, 30 giugno 2010, n. 15555; Cass., Sez. 5^, 13 marzo 2015, n. 5068; Cass., Sez. 6^-5, 12 giugno 2018, n. 15312; Cass., Sez. 5^, 18 dicembre 2020, nn. 29083, 29084, 29085 e 29086; Cass., Sez. 5^, 14 dicembre 2021, nn. 39794 e 39795; Cass., Sez. 5^, 22 marzo 2022, nn. 9187 e 9188; Cass., Sez. 6^-5, 17 novembre 2022, n. 33851; Cass., Sez. 5^, 2 dicembre 2022, n. 35521; Cass., Sez. 5^, 15 febbraio 2023, n. 4814); 1.6tali parametri non possono ritenersi esclusivi od esaustivi, poiché altri possono in via alternativa essere applicati, purché adeguati ed idonei alla individuazione del valore commerciale (Cass., Sez. 5^, 8 febbraio 2021, n. 2347); 1.7 ne consegue che, essendo fonte di mere presunzioni hominis, la delibera prevista dall'art. 59 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, con la quale il Comune determina periodicamente i valori delle aree edificabili per zone omogenee con riferimento al valore venale in comune commercio, non impedisce la rideterminazione dell'imposta dovuta ove l'amministrazione venga in possesso (anche attraverso la consultazione di atti pubblici o privati) di informazioni specifiche idonee a contraddire quelle desunte dai valori delle aree circostanti aventi analoghe caratteristiche (Cass., Sez. 5^, 28 febbraio 2018, n. 4605; Cass., Sez. 5^, 3 maggio 2019, n. 11643; Cass., Sez. 5^, 31 maggio 2022, n. 17748); 1.8peraltro, posto che la determinazione periodica per zone omogenee dei valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili deve essere esercitato con un regolamento adottato ai sensi dell’art. 52 , comma 1, d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il quale, all’ultimo periodo, prescrive che: «Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti», questo inciso impone, quindi, di rispettare, fra l'altro, il disposto dell'art. 5, comma 5, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504,per il quale il valore delle aree fabbricabili, ai fini ICI, è pur sempre quello « venale in comune commercio »; con la conseguenza che i regolamenti predisposti dagli enti locali per prevenire il contenzioso non possono esonerare gli stessi enti dall'obbligo di determinare l'imposta ai sensi degli atti aventi forza di legge che regolano la materia, che costituiscono una fonte di rango superiore, e, quindi, nel rispetto della regola che impone di accertare l'effettivo valore di mercato dei cespiti (Cass., Sez. 5^, 6 novembre 2019, n. 28554);1.9più in particolare, si è anche detto che , i n tema di ICI, ai fini della determinazione del valore imponibile è necessario che la misura del valore venale in comune commercio sia ricavata in base ai parametri vincolanti e tassativi previsti dall'art. 5, comma 5, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 504 (che, per le aree fabbricabili, devono avere riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per gli eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche) solo laddove si debba pervenire al calcolo del valore venale in comune commercio in mancanza di un valore direttamente riferibile al terreno oggetto di stima; diversamente,nel caso in cui il valore del terreno, e quindi il suo prezzo, sia già assegnato, perché posto in vendita, il valore fissato a quel terreno, considerato congruo o rettificato con avviso di accertamento divenuto definitivo, ne rappresenta il valore venale in comune commercio, sicchéla valutazione del giudice del merito che, investito della questione del valore attribuito ad un'area fabbricabile, assuma come parametro oggettivo di riferimento il prezzo dichiarato di acquisto dell'area fabbricabile, motivi congruamente le ragioni per le quali lo stesso debba considerarsi corretto, è incensurabile in sede di legittimità (in termini: Cass., Sez. 5^, 7 giugno 2017, n. 14118; Cass., Sez. 5^, 11 maggio 2018, n. 11445; Cass., Sez. 5^, 31 ottobre 2018, n. 27807;Cass., Sez. 6^- 5, 3 febbraio 2021, n. 2347; Cass., Sez. 6^-5, 15 ottobre 2021, n. 28392; Cass., Sez. 5^, 28 dicembre 2021, n. 41738; C ass., Sez. 6^ - 5, 28 marzo 2022, nn. 9887, 9889 e 9890;Cass., Sez. 5^, 29 marzo 2022, n. 10003; Cass., Sez. 5^, 31 marzo 2022, n. 10382; Cass., Sez. 5^, 4 aprile 2023, n. 9311);1.10 nella specie, la sentenza impugnata si è sostanzialmente attenuta ai principi enunciati da questa Corte, avendo ritenuto di discostarsi, nella determinazione della base imponibile ai fini della liquidazione dell’ICI, sia da i parametri fissati per zone omogenee dalla delibera comunale (secondo la prospettazione dei contribuenti)che dai prezz i pattuit i per le compravendite relative alle aree in questione (secondo la prospettazione dell’ente impositore), per tener conto dell’incidenza reale dei vincoli e degli oneri derivanti dal piano di lottizzazione sul valore venale (secondo le risultanze dell’espletata consulenza tecnica d’ufficio), sulla base di tali argomentazioni : « In relazione al merito la espletata consulenza tecnica d’ufficio ha evidenziato che si tratta di terreni pianeggianti, “inseriti in un tessuto edilizio prevalentemente residenziale con la presenza nelle vicinanze di alcune strutture di tipo produttivo/commerciale”. Il perito ha precisato la situazione urbanistica (piano di lottizzazione con esecuzione di opere di urbanizzazione ed ultimazione dei lavori avvenuta in data 21/08/2012) effettuando una dettagliata verifica dell’analisi estimativa sui terreni della lottizzazione. Ha proceduto anche alla quantificazione delle spese e degli oneri previsti per le opere di urbanizzazione, calcolandone la percentuale prevista sull’importo totale delle stesse, fornito da parte contribuente. Ha utilizzato quotazioni di mediazione tra quelle espresse nella documentazione raccolta giungendo ad indicare nella relazione di aggiornamento depositata in data 17/01/2019, dopo aver tenuto conto delle osservazioni dei periti di parte:per le aree territoriali un valore al mq. di euro 104 per gli anni 2007, 2008; per le aree territoriali un valore al mq. di euro 94,95 per gli anni 2009, 2010; per le aree fondiarie un valore al mq. di euro 264-267 per l’anno 2009. Ritiene la presente commissione che tali quantificazioni effettuate dal consulente debbano ritenersi corrette e condivisibili in quanto fondate su ragionamenti e criteri logici e conformi alla situazione reale rappresentata. Atteso l’esito della vertenza deve essere accolta la domanda degli appellanti relativa alla non debenza delle sanzioni applicate. Ogni altra questione può quindi ritenersi assorbita. Deve, quindi, essere accolto nei limiti di cui in motivazione l’appello dei ricorrenti e riformata l’ugnata sentenza nel senso che il valore da attribuire alle aree per cui è vertenza per gli anni in contestazione si individua nell’importo di euro 104 per le aree territoriali per gli anni 2007, 2008; nell’importo di euro 94,50 per le aree territoriali per gli anni 2009, 2010; nell’importo di euro 265 per le aree fondiarie per l’anno 2009»; 1.11 avendo tenuto conto – oltre che degli oneri di urbanizzazione – anche delle superfici da cedere al Comune secondo le previsioni del piano di lottizzazione, la stima delle aree in questione secondo il canone dell’edificabilità “effettiva” è conforme ai criteri dettati dall’art. 5, comma 5, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, il cui soddisfacimento rende superfluo e pleonastico ogni riferimento, sul piano motivazionale, ai parametri presuntivi della delibera comunale; 2. alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque, valutandosi l’infondatezza del motivo dedotto, il ricorso deve essere rigettato; 3. nulla deve essere disposto in ordine alla regolamentazione delle spese giudiziali, giacché la parte vittoriosa è rimasta intimata; 4. ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso ; dà atto dell'obbligo, a carico del ricorrente, di pagare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello previsto per il ricorso, se dovuto. Così deciso a Roma ne l l a camera di consiglio del 15 marzo 2023. IL PRESIDENTE