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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 01632/2026

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13966/2021r.g., proposto [OSCURATO:PERSONA], elett. dom.to presso la Cancelleria di questa Corte , rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]. ricorrente contro S.E.S.[OSCURATO:PERSONA] spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom.to presso la Cancelleria di questa Corte, rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. controricorrente avverso la sentenza della Corte d’Appello di Catanzaron. 24/2021 pubblicata in data 18/03/2021, n.r.g. 10/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 02/12/2025dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.-[OSCURATO:PERSONA], titolare dell’omonima impresa individuale di trasporti, per circa trenta anni aveva prestato la sua attività in favore di [OSCURATO:SOCIETA] per la distribuzione del quotidiano “[OSCURATO:PERSONA] del Sud” nell’alto Tirreno cosentino, nella tratta Paola-Tortora.

OGGETTO: appalto del servizio di trasporto e distribuzione merci - tariffe - regime giuridico -"costi minimi" - rilevanza Con nota del 26/05/2015 la committente aveva comunicato il suo recesso a decorrere dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA] deduceva che il rapporto di lavoro aveva assunto i tratti propri della c.d. parasubordinazione, in quanto attività coordinata e continuativa svolta personalmente per un lunghissimo periodo di tempo, nonostante la mancanza di accordo formale.

Rappresentava che il compenso era stato pattuito verbalmente in euro 0,274 a chilometro fino ad aprile 2010 e poi in euro 0,310 a chilometro per il periodo successivo.

Allegava che l’art. 4 d.lgs. n. 286/2005 aveva abolito il sistema di determinazione delle tariffe cc.dd. a forcella e aveva previsto che i corrispettivi fossero rimessi alla libera contrattazione delle parti, sanzionando però con la nullità quelle clausole che avessero comportato modalità e condizioni di esecuzione della prestazione contrarie alla sicurezza della circolazione stradale.

Aggiungeva che ai sensi dell’art. 83 bis d.l. n. 112/2008, conv. in L. n. 133/2008, per garantire la sicurezza stradale, ilcompenso per il vettore doveva tenere conto dell’esigenza di rispettare i parametri di sicurezza stradale e a tal fine il legislatore aveva demandato la determinazione dei “costi minimi” ad accordi volontari di settore e, in mancanza, all’Osservatorio sulle attività di autotrasporto.

Precisava che nella specie i “costi minimi” erano stati determinati per la prima volta nell’anno 2011 dal Dipartimento dei trasporti.

Deduceva che, comparando questi “costi minimi” con il compenso pattuito, la [OSCURATO:SOCIETA] era rimasta debitrice della complessiva somma di euro 434.191,64, come da conteggi allegati.

Pertanto adìva il Tribunale di Paola per ottenere l’accertamento di un rapporto di lavoro coordinato, continuativo e personale in termini di parasubordinazioneintercorso fra le parti, nonché la condanna della predetta società al pagamento della precisata somma, anche ai sensi dell’art. 36 Cost. 2.- Costituitosi il contraddittorio, il Tribunale rigettava le domande, ritenendo applicabile il termine annuale di prescrizione previsto dall’art. 2951 c.c. per i contratti di spedizione e di trasporto, e non quello quinquennale introdotto dal d.l. n. 82/1993 per i contratti conclusi dopo l’entrata in vigore del decreto legge, come precisato dalla Corte di Cassazione (Cass. n. 20878/2018; Cass. n. 3857/2017); affermava che il decorso del termine (annuale) di prescrizione era ancorato al momento di esecuzione delle singole prestazioni e che questo sistema di cui all’art. 2951 c.c. era stato dichiarato costituzionalmente legittimo anche nella parte in cui trovava applicazione ai rapporti di lavoro parasubordinato (C.

Cost. n. 365/1995); infine escludeva l’efficacia interruttiva della diffida (del 17/07/2015) inviata dal ricorrente prima della notifica del ricorso introduttivo del giudizio (il 09/12/2015), posto che l’art. 83 bis, co. 8, d.l. n. 112/2008(che prevedeva la richiesta del vettore relativa alle differenze di compenso)dal 02/11/2011 era divenuto contrario alle norme comunitarie, come affermato da C. Cost. n. 47/2018. 3.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello rigettava il gravame interposto dal Giliberti, con cui la domanda era stata precisata e limitata al periodo dall’anno 2005 fino al recesso della committente di giugno 2015.

Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava: a) la pretesa creditoria del Giliberti si fonda sull’art. 83 bis d.l. n. 112/2008, conv. in L. n. 133/2008; b) è irrilevante il d.lgs. n. 286/2005, posto che quel corpus normativo non si occupava di corrispettivo, disciplina che è stata introdotta solo dall’art. 83 bis d.l. n. 112/2008, introdotto dalla legge di conversione n. 133/2008 e quindi in vigore dal 22/08/2008; c) già per questo motivo è manifestamente infondata la domanda per il periodo anteriore al 22/08/2008; d) i commi 1, 2, 3 e da 6 a 11 dell’art. 83 bis cit. sono stati abrogati dalla legge n. 190/2014, entrata in vigore in data 01/01/2015, sicché la domanda è manifestamente infondata anche per l’anno 2015; e) per i residui periodi la domanda è infondata in ragione dell’evidente genericità delle allegazioni e delle prove da cui è connotata, con riferimento sia all’an, sia al quantum; f) tutti i passaggi previsti dalla normativa – e segnatamente dai commi 6, 7 e 8 dell’art. 83 bis cit. in termini di evidenziazione dei vari costi nella fattura emessa dal vettore – sono essenziali per accertare l’ an e il quantumdella pretesa; g) di tali passaggi non vi è traccia del ricorso introduttivo, né la situazione muta dalla lettura dei conteggi, costituiti da un mero prospetto contabile; h) il co. 9 dell’art. 83 bis cit. prevede la possibilità per il vettore di ricorrere in sede monitoria, ma precisando specifici dati, come ad esempio il veicolo utilizzato per l’esecuzione del trasporto; i) nella specie il ricorrente non ha neppure indicato la tipologia di veicolo utilizzato, né ha emesso le fatture secondo le modalità previste dal legislatore, né ha documentato la propria iscrizione all’albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi, né ha prodotto la carta di circolazione del veicolo utilizzato; j) per tali ragioni non può ammettersi una consulenza tecnica d’ufficio, che sarebbe meramente esplorativa; k) pertanto a nulla rileva che il termine di prescrizione fosse quinquennale, come in effetti previsto dall’art. 83 bis, co. 8, d.l. cit. per i contratti di trasporto conclusi in forma orale; l) inoltre i conteggi sono palesemente errati, perché adottano come “costo minimo” quello per la prima volta stabilito dall’Osservatorio a dicembre 2011 e lo comparano con i compensi pattuiti relativamente al periodo dal 2005 al 2011, ossia anche in relazionead un periodo anteriore al 2011; m)inoltre quei conteggi non tengono conto che la Corte GUE con sentenza del 04/09/2014, ha dichiarato che l’art. 83 bis cit. si pone in contrasto con gli artt. 4, par. 3, e 101 TFUE, nella parte in cui demandava a tale organismo la determinazione dei “costi minimi”, in quanto organo composto principalmente da rappresentanti degli operatori economici interessati. 4.-Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi. 5.-SES [OSCURATO:PERSONA] spa ha resistito con controricorso. 6.- D epositat a dal ricorrente memoria per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA],il ricorso è stato rinviato a nuovo ruolo. 7.- Fissata nuova adunanza camerale, i l collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. il ricorrente lamenta violazione o falsa applicazione dell’art. 4 d.lgs. n. 286/2005, per avere la Corte territoriale escluso che tale fonte normativa prevedesse una disciplina sui costi minimi di esercizio.

Il motivo è infondato.

Pur ammesso che la previsione di nullità (ex art. 4, co. 2, d.lgs. n. n. 286 cit.) delle clausole del contratto di trasporto relative a modalità e condizioni di esecuzione della prestazione contrarie alla sicurezza della circolazione stradale si riferisca anche a clausole che stabiliscano corrispettivi inferiori a quelli successivamente disciplinati come “costi minimi” (in considerazione del fatto che, al di sotto di questi limiti minimi, potrebbero essere compromessi i livelli di sicurezza stradale in virtù di uno sfruttamento eccessivo delle risorse umane e materiali), nondimeno la sussistenza del credito non dipende da tale previsione di nullità, bensì dalla concreta determinazione dei “costi minimi”.

Solo in virtù di tale individuazione, infatti, è possibile verificare se il contratto individuale e segnatamente la sua clausola del compenso sia valida oppure nulla, a seguito della sua comparazione con i “costi minimi” per verificarne il rispetto oppure la violazione. 2.-Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. il ricorrente lamenta violazione o falsa applicazione della legge n. 190/2014 relativamente al periodo dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] in poi.

Precisa che tale legge si è limitata ad abrogare quei commi dell’art. 83 bis d.l. n. 112/2008, che demandavano la determinazione dei “costi minimi” all’Osservatorio ivi istituito, ma non ha certo fatto venire meno il sistema dei “costi minimi”, che infatti sono stati poi determinati dal Ministero dei trasporti.

Il motivo resta irrilevante, una volta che la principale ed assorbente ratio decidendidella sentenza impugnata è essenzialmente fondata sulla mancanza di concrete e specifiche allegazioni (e quindi d elle relative prove ) sugli elementi costitutivi del credito vantato. 3.-Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. il ricorrente lamenta violazione o falsa applicazione dell’art. 83 bis d.l. n. 112/2008 conv. in L. n. 133/2008 per avere la Corte territoriale omesso di considerare che i commi dell’art. 83 bis da essa evocati erano stati espressamente abrogati dalla legge n. 190/2014 a decorrere dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e quindi tale abrogazione sarebbe certamente applicabile al caso in esame, atteso che il giudizio è iniziato con ricorso depositato il 09/12/2015 (v. ricorso per cassazione, p. 22).

Il motivo è infondato.

Sul piano delle fonti normative l’abrogazione di una norma produce effetti ex nunc.

Ciò significa che, in relazione al periodo anteriore all’abrogazione, la norma precedente (poi abrogata) continua a regolare le fattispecie verificatesi in quel periodo.

Ne consegue che, nel caso in esame, per i crediti oggetto di domanda relativi al periodo dal 2005 al 31/12/2014 la disciplina applicabile è esattamente quella recata dai commi 6, 7 e 8 dell’art. 83 bis cit., ricordata ed applicata dalla Corte territoriale, la cui decisione,quindi, è conforme a diritto. 4.-Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3) (rectius 5), c.p.c. il ricorrente lamenta l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, per avere la Corte territoriale ritenuto che il ricorrente non avesse neppure allegato i presupposti essenziali per l’insorgenza del diritto.

Il motivo è inammissibile, atteso che quanto prospettato potrebbe in ipotesi integrare gli estremi di un’errata interpretazione del contenuto del ricorso giudiziale(non prospettata né fatta valere), non certo l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizioe oggetto di controversia. 5.-Con il quinto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. il ricorrente lamenta violazione o falsa applicazione degli artt. 421 e 437 c.p.c. per avere la Corte territoriale ritenuto inutilizzabili i “costi minimi” elaborati dall’Osservatorio, in quanto ciò sarebbe stato impedito dalla sentenza della Corte GUE del 2014 e per non avere allora esercitato i suoi poteri istruttori d’ufficio, volti alla determinazione del giusto compenso.

Il motivo è inammissibile.

Il ricorrenteincorre nell’equivoco di ritenere che la giusta determinazione del compenso sia un risultato istruttorio, quando invece essa è un profilo della vicenda negoziale fra le parti di un contratto di trasporto, da risolvere sul piano del diritto sostanziale.

E comunque giammai la Corte territoriale avrebbe potuto esercitare i suoi poteri istruttori ufficiosi, una volta assodato l’insanabile difetto delle deduzioni e delle allegazioni nel ricorso introduttivo del giudizio relativi ad esempio all’iscrizione del Giliberti all’albo degli autotrasportatori, all’indicazione del veicolo o dei veicoli utilizzati per il trasporto e delle relative caratteristiche tecniche, tutti elementi assolutamente necessari ed imprescindibili sulla base dei quali poi procedere alla determinazionedel giusto compenso. 5.-Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali e accessori di legge.

Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13966/2021r.g., proposto [OSCURATO:PERSONA], elett. dom.to presso la Cancelleria di questa Corte , rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]. ricorrente contro S.E.S.[OSCURATO:PERSONA] spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom.to presso la Cancelleria di questa Corte, rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. controricorrente avverso la sentenza della Corte d’Appello di Catanzaron. 24/2021 pubblicata in data 18/03/2021, n.r.g. 10/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 02/12/2025dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.-[OSCURATO:PERSONA], titolare dell’omonima impresa individuale di trasporti, per circa trenta anni aveva prestato la sua attività in favore di [OSCURATO:SOCIETA] per la distribuzione del quotidiano “[OSCURATO:PERSONA] del Sud” nell’alto Tirreno cosentino, nella tratta Paola-Tortora. OGGETTO: appalto del servizio di trasporto e distribuzione merci - tariffe - regime giuridico -"costi minimi" - rilevanza Con nota del 26/05/2015 la committente aveva comunicato il suo recesso a decorrere dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA] deduceva che il rapporto di lavoro aveva assunto i tratti propri della c.d. parasubordinazione, in quanto attività coordinata e continuativa svolta personalmente per un lunghissimo periodo di tempo, nonostante la mancanza di accordo formale. Rappresentava che il compenso era stato pattuito verbalmente in euro 0,274 a chilometro fino ad aprile 2010 e poi in euro 0,310 a chilometro per il periodo successivo. Allegava che l’art. 4 d.lgs. n. 286/2005 aveva abolito il sistema di determinazione delle tariffe cc.dd. a forcella e aveva previsto che i corrispettivi fossero rimessi alla libera contrattazione delle parti, sanzionando però con la nullità quelle clausole che avessero comportato modalità e condizioni di esecuzione della prestazione contrarie alla sicurezza della circolazione stradale. Aggiungeva che ai sensi dell’art. 83 bis d.l. n. 112/2008, conv. in L. n. 133/2008, per garantire la sicurezza stradale, ilcompenso per il vettore doveva tenere conto dell’esigenza di rispettare i parametri di sicurezza stradale e a tal fine il legislatore aveva demandato la determinazione dei “costi minimi” ad accordi volontari di settore e, in mancanza, all’Osservatorio sulle attività di autotrasporto. Precisava che nella specie i “costi minimi” erano stati determinati per la prima volta nell’anno 2011 dal Dipartimento dei trasporti. Deduceva che, comparando questi “costi minimi” con il compenso pattuito, la [OSCURATO:SOCIETA] era rimasta debitrice della complessiva somma di euro 434.191,64, come da conteggi allegati. Pertanto adìva il Tribunale di Paola per ottenere l’accertamento di un rapporto di lavoro coordinato, continuativo e personale in termini di parasubordinazioneintercorso fra le parti, nonché la condanna della predetta società al pagamento della precisata somma, anche ai sensi dell’art. 36 Cost. 2.- Costituitosi il contraddittorio, il Tribunale rigettava le domande, ritenendo applicabile il termine annuale di prescrizione previsto dall’art. 2951 c.c. per i contratti di spedizione e di trasporto, e non quello quinquennale introdotto dal d.l. n. 82/1993 per i contratti conclusi dopo l’entrata in vigore del decreto legge, come precisato dalla Corte di Cassazione (Cass. n. 20878/2018; Cass. n. 3857/2017); affermava che il decorso del termine (annuale) di prescrizione era ancorato al momento di esecuzione delle singole prestazioni e che questo sistema di cui all’art. 2951 c.c. era stato dichiarato costituzionalmente legittimo anche nella parte in cui trovava applicazione ai rapporti di lavoro parasubordinato (C. Cost. n. 365/1995); infine escludeva l’efficacia interruttiva della diffida (del 17/07/2015) inviata dal ricorrente prima della notifica del ricorso introduttivo del giudizio (il 09/12/2015), posto che l’art. 83 bis, co. 8, d.l. n. 112/2008(che prevedeva la richiesta del vettore relativa alle differenze di compenso)dal 02/11/2011 era divenuto contrario alle norme comunitarie, come affermato da C. Cost. n. 47/2018. 3.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello rigettava il gravame interposto dal Giliberti, con cui la domanda era stata precisata e limitata al periodo dall’anno 2005 fino al recesso della committente di giugno 2015. Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava: a) la pretesa creditoria del Giliberti si fonda sull’art. 83 bis d.l. n. 112/2008, conv. in L. n. 133/2008; b) è irrilevante il d.lgs. n. 286/2005, posto che quel corpus normativo non si occupava di corrispettivo, disciplina che è stata introdotta solo dall’art. 83 bis d.l. n. 112/2008, introdotto dalla legge di conversione n. 133/2008 e quindi in vigore dal 22/08/2008; c) già per questo motivo è manifestamente infondata la domanda per il periodo anteriore al 22/08/2008; d) i commi 1, 2, 3 e da 6 a 11 dell’art. 83 bis cit. sono stati abrogati dalla legge n. 190/2014, entrata in vigore in data 01/01/2015, sicché la domanda è manifestamente infondata anche per l’anno 2015; e) per i residui periodi la domanda è infondata in ragione dell’evidente genericità delle allegazioni e delle prove da cui è connotata, con riferimento sia all’an, sia al quantum; f) tutti i passaggi previsti dalla normativa – e segnatamente dai commi 6, 7 e 8 dell’art. 83 bis cit. in termini di evidenziazione dei vari costi nella fattura emessa dal vettore – sono essenziali per accertare l’ an e il quantumdella pretesa; g) di tali passaggi non vi è traccia del ricorso introduttivo, né la situazione muta dalla lettura dei conteggi, costituiti da un mero prospetto contabile; h) il co. 9 dell’art. 83 bis cit. prevede la possibilità per il vettore di ricorrere in sede monitoria, ma precisando specifici dati, come ad esempio il veicolo utilizzato per l’esecuzione del trasporto; i) nella specie il ricorrente non ha neppure indicato la tipologia di veicolo utilizzato, né ha emesso le fatture secondo le modalità previste dal legislatore, né ha documentato la propria iscrizione all’albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi, né ha prodotto la carta di circolazione del veicolo utilizzato; j) per tali ragioni non può ammettersi una consulenza tecnica d’ufficio, che sarebbe meramente esplorativa; k) pertanto a nulla rileva che il termine di prescrizione fosse quinquennale, come in effetti previsto dall’art. 83 bis, co. 8, d.l. cit. per i contratti di trasporto conclusi in forma orale; l) inoltre i conteggi sono palesemente errati, perché adottano come “costo minimo” quello per la prima volta stabilito dall’Osservatorio a dicembre 2011 e lo comparano con i compensi pattuiti relativamente al periodo dal 2005 al 2011, ossia anche in relazionead un periodo anteriore al 2011; m)inoltre quei conteggi non tengono conto che la Corte GUE con sentenza del 04/09/2014, ha dichiarato che l’art. 83 bis cit. si pone in contrasto con gli artt. 4, par. 3, e 101 TFUE, nella parte in cui demandava a tale organismo la determinazione dei “costi minimi”, in quanto organo composto principalmente da rappresentanti degli operatori economici interessati. 4.-Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi. 5.-SES [OSCURATO:PERSONA] spa ha resistito con controricorso. 6.- D epositat a dal ricorrente memoria per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA],il ricorso è stato rinviato a nuovo ruolo. 7.- Fissata nuova adunanza camerale, i l collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. il ricorrente lamenta violazione o falsa applicazione dell’art. 4 d.lgs. n. 286/2005, per avere la Corte territoriale escluso che tale fonte normativa prevedesse una disciplina sui costi minimi di esercizio. Il motivo è infondato. Pur ammesso che la previsione di nullità (ex art. 4, co. 2, d.lgs. n. n. 286 cit.) delle clausole del contratto di trasporto relative a modalità e condizioni di esecuzione della prestazione contrarie alla sicurezza della circolazione stradale si riferisca anche a clausole che stabiliscano corrispettivi inferiori a quelli successivamente disciplinati come “costi minimi” (in considerazione del fatto che, al di sotto di questi limiti minimi, potrebbero essere compromessi i livelli di sicurezza stradale in virtù di uno sfruttamento eccessivo delle risorse umane e materiali), nondimeno la sussistenza del credito non dipende da tale previsione di nullità, bensì dalla concreta determinazione dei “costi minimi”. Solo in virtù di tale individuazione, infatti, è possibile verificare se il contratto individuale e segnatamente la sua clausola del compenso sia valida oppure nulla, a seguito della sua comparazione con i “costi minimi” per verificarne il rispetto oppure la violazione. 2.-Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. il ricorrente lamenta violazione o falsa applicazione della legge n. 190/2014 relativamente al periodo dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] in poi. Precisa che tale legge si è limitata ad abrogare quei commi dell’art. 83 bis d.l. n. 112/2008, che demandavano la determinazione dei “costi minimi” all’Osservatorio ivi istituito, ma non ha certo fatto venire meno il sistema dei “costi minimi”, che infatti sono stati poi determinati dal Ministero dei trasporti. Il motivo resta irrilevante, una volta che la principale ed assorbente ratio decidendidella sentenza impugnata è essenzialmente fondata sulla mancanza di concrete e specifiche allegazioni (e quindi d elle relative prove ) sugli elementi costitutivi del credito vantato. 3.-Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. il ricorrente lamenta violazione o falsa applicazione dell’art. 83 bis d.l. n. 112/2008 conv. in L. n. 133/2008 per avere la Corte territoriale omesso di considerare che i commi dell’art. 83 bis da essa evocati erano stati espressamente abrogati dalla legge n. 190/2014 a decorrere dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e quindi tale abrogazione sarebbe certamente applicabile al caso in esame, atteso che il giudizio è iniziato con ricorso depositato il 09/12/2015 (v. ricorso per cassazione, p. 22). Il motivo è infondato. Sul piano delle fonti normative l’abrogazione di una norma produce effetti ex nunc. Ciò significa che, in relazione al periodo anteriore all’abrogazione, la norma precedente (poi abrogata) continua a regolare le fattispecie verificatesi in quel periodo. Ne consegue che, nel caso in esame, per i crediti oggetto di domanda relativi al periodo dal 2005 al 31/12/2014 la disciplina applicabile è esattamente quella recata dai commi 6, 7 e 8 dell’art. 83 bis cit., ricordata ed applicata dalla Corte territoriale, la cui decisione,quindi, è conforme a diritto. 4.-Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3) (rectius 5), c.p.c. il ricorrente lamenta l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, per avere la Corte territoriale ritenuto che il ricorrente non avesse neppure allegato i presupposti essenziali per l’insorgenza del diritto. Il motivo è inammissibile, atteso che quanto prospettato potrebbe in ipotesi integrare gli estremi di un’errata interpretazione del contenuto del ricorso giudiziale(non prospettata né fatta valere), non certo l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizioe oggetto di controversia. 5.-Con il quinto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. il ricorrente lamenta violazione o falsa applicazione degli artt. 421 e 437 c.p.c. per avere la Corte territoriale ritenuto inutilizzabili i “costi minimi” elaborati dall’Osservatorio, in quanto ciò sarebbe stato impedito dalla sentenza della Corte GUE del 2014 e per non avere allora esercitato i suoi poteri istruttori d’ufficio, volti alla determinazione del giusto compenso. Il motivo è inammissibile. Il ricorrenteincorre nell’equivoco di ritenere che la giusta determinazione del compenso sia un risultato istruttorio, quando invece essa è un profilo della vicenda negoziale fra le parti di un contratto di trasporto, da risolvere sul piano del diritto sostanziale. E comunque giammai la Corte territoriale avrebbe potuto esercitare i suoi poteri istruttori ufficiosi, una volta assodato l’insanabile difetto delle deduzioni e delle allegazioni nel ricorso introduttivo del giudizio relativi ad esempio all’iscrizione del Giliberti all’albo degli autotrasportatori, all’indicazione del veicolo o dei veicoli utilizzati per il trasporto e delle relative caratteristiche tecniche, tutti elementi assolutamente necessari ed imprescindibili sulla base dei quali poi procedere alla determinazionedel giusto compenso. 5.-Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali e accessori di legge. Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai s