CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 gennaio 2023
Cassazione n. 04504/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uti di stato Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. 17/1/2023CC Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 28360/2019 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (già [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] C. s.n.c.), in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], con sede in Villasimius (CA), P. Iva 01799940927, rappresenta e difesa giusta procura speciale apposta in calce al ricorsoper revocazione, dagli [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia in Cagliari , [OSCURATO:PERSONA] n.74, presso il loro studio professionale. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (cod. fisc. 80002870923 ), in persona del legale rappresentante pro tempore il Presidente della Regione, rappresentatae difesa, per mandato ex lege , dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui Uffici in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi n. 12 è elettivamente domiciliata. - controric orrente - avverso la sentenza della Cortedi Cassazione, depositata in data 26 febbraio 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/1/2023 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.La vicenda processuale si può riassumere nei termini che seguono. 1.2 Con la decisione 2008/854 - CE, la Commissione europea dichiarava che gli aiuti, concessi nell'ambito del regime di sovvenzioni in favore di investimenti iniziali nell'industria alberghiera in Sardegna, di cui alla l. regionale Sardegna11-3-1998, n. 9, erano incompatibili con il mercato comune. Il regime di aiuti era stato autorizzato, invero,dalla medesima Commissione (con la decisione n. D9547 del 12 - 11 - 1998) alla condizione che gli investimenti, relativi al progetto iniziale, fossero realizzati dopo la presentazione del la relativa domanda da parte dell'impresa interessata, mentre taluni dei contributi in questione erano stati dalla Regione Sardegna concessiinvece per progett i d'investimento iniziati prima di quel momento. Come conseguenza, la Commissione imponeva alla Repubblica italiana di procedere al recupero, presso i singoli beneficiari, degli aiuti dichiarati incompatibili. In esito a tale decisione la R egione Sardegna disponeva la sospensione delle erogazioni pendenti e impugnava, tuttavia , la decisione medesima dinanzi agli organi giurisdizionali dell'Unione. Il relativo ricorso veniva definitivamente rigettato dalla Corte di giustizia CE con la sentenza 13 - 6 - 2013 (cause riunite C - 631/11 e C - 633/11). Interveniva, inoltre, un'altra decisione della Corte di giustizia (la sent. 29-3-2012, in causa C-243/10) con la quale la Repubblica italiana veniva dichiarata inadempiente agli obblighi su di essa gravanti, a i sensi della decisione 2008/854-CE. La R egione Sardegna provvedeva , pertanto, a notificare ai singoli beneficiari degli aiuti dichiarati incompatibili, e tra questi alla a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , un'ordinanza - ingiunzione per ottenere la restituzione del contributo erogato, oltre interessi.1.3 La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. – che , peraltro , aveva già impugnato dinanzi al Tar il provvedimento regionale di sospensione delle erogazioni pendenti e l'ulteriore successivo provvedimento regionale di revoca – proponeva opposizione all’ordinanza ingiunzione innanzi al Tribunale , deducendo la violazione del principio del legittimo affidamento da parte della Regione e la responsabilità della stessa per i danni in tal modo cagionati, danni che faceva valere in compensazione con la pretesa restitutoria della Regionemedesima. [OSCURATO:PERSONA] dellaSardegna (prima) e il Consiglio di Stato (poi), quest'ultimo con sentenzan. 2848 del 2015, rigettavano, durante la pendenza del giudizio civile,il ricorso della società avverso gli atti sopra descritti. Il T ribunale di Cagliari rigettava però l'opposizione, ritenendo che, con ilpassaggio in giudicato delle citate decisioni della Corte di giustizia e del Consiglio di Stato, fosse stata definitivamente accertata la legittimità dei provvedimenti di revoca dei contributi previsti dalla l.r. n. 9 del 1998. 1.4 Proposto appello da parte della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., il relativo gravame veniva, invece , parzialmente accolto dalla Corte d'appello di Cagliari, la quale osservava che la società aveva diritto a usufruire della tutela connessa al legittimo affidamento indotto dalla stessa Regione.La Corte distrettuale aveva ritenuto che dalle delibere di giunta conseguenti alla prima decisione della Commissione europea -che aveva autorizzato gli aiuti in questione -, delibere attuative, per quanto detto sopra, della l.r. n. 9 del 1998, era difatti emerso che le sopra menzionate direttive erano state adottate in palese e consapevole violazione della decisione comunitaria, cosicché era stato diffuso tra gli operatori economici del settore, attraverso la pubblicazione dei citati atti, il convincimento che sarebbe stato possibile beneficiare di un regime transitorio in contrasto con lecondizioni poste dalla UE, con la possibilità di accedere agli incentivi anche perinterventi effettuati prima della domanda. La Corte di merito evidenziava, più in particolare, che la R egione Sardegna aveva , in un primo momento,provveduto ad annullare tali atti (con delibera di giunta n. 33/4 del 2000) ripristinando il rispetto delle condizioni citate, ma aveva, poi (con successiva delibera n. 33/6 del 2000), introdotto un ’ espressa deroga alla condizione originariamente imposta, con l'esplicito fine di scongiurare possibili contenziosi in ragione proprio del legittimo affidamento ingenerato tra le imprese fruitrici. La Corte d'appello escludeva, pertanto, che fosse addebitabile alla società , oggi di nuovo ricorrente, l'inadempimento di un qualche aggiuntivo e più stringente onere di diligenza, non avendo avuto la stessa motivo di dubitare della legittimità degli atti posti in essere dall'amministrazione regionale in esito alla notifica alla Commissione europea dei progetti modificativi delregime di aiuti. Ulteriormente la corte territoriale escludeva che la contropretesa della società fosse preclusa dal giudicato formatosi in sede comunitaria ovvero in sede nazionale. Sulla base di tali argomentazioni, la Corte territorialeannullava l'ingiunzione, accertando, nel contempo, il credito risarcitorio della società per la patita lesione del legittimo affidamento e, disposta la compensazione, la condannava al pagamento della differenza,con maggiorazione di interessi. 1.5 La [OSCURATO:PERSONA] proponeva allora ricorso per la cassazione della predetta sentenza n. 5 11/2 017 della Corte di appello di Cagliari, affidato a tre motivi. La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. proponeva invece cinque motivi di ricorso incidentale. La Corte di cassazione, con sentenza n. 5350/2019, depositata in data 22 febbraio 2019, qui impugnata per revocazione, ha accolto il terzo motivo del ricorso principale, dichiarato assorbiti gli altri,rigettato il ricorso incidentale - ecosì cassando la sentenza impugnata con deci sione nel merito - ha rigettato l’opposizione proposta nei confronti dell’ordinanza ingiunzione. La Corte di legittimità ha ritenuto che era essenziale l’esame preliminare ed assorbente del terzo motivo del ricorso principale - nel quale era contenuta la contestazione della Regione Sardegna, in ordine all a ritenuta sussistenza del legittimo affidamento -e che lo stesso erafondato; ha, infatti , osservato che la valutazione relativa all'affidamento, quale base di affermazione della lesione extracontrattuale e in ogni caso della buona fede ai sensi dell'art. 2033 cod. civ., era stata, nella sentenza impugnata, malposta, e ciò non tanto in relazione al giudicato -asseritamente preclusivo - discendente dalle decisioni assunte dal giudice amministrativo e dalla Corte di giustizia,quanto piuttosto perché in sé contrastante con l'orientamento pacificamente emerso nella giurisprudenza nazionale ed europea a proposito della configurazione di tale affidamento; ha invero evidenziato che più volte erastato affermato che, in ipotesi di aiuti concessi in violazione dell'art. 108 del TFUE, incombe in ogni caso sul beneficiario dell'aiuto un obbligo di diligenza consistente nel verificare direttamente il contenuto della decisione, a prescindere, cioè , dal comportamento dell'amministrazione erogatrice del contributo e che, pertanto, le imprese beneficiarie di un aiuto possono fare legittimo affidamento sulla regolarità dell'aiuto medesimo solo quando esso sia stato concesso nel rispetto di quanto previsto dall'art. 108 del TFUE; ha dunque ulteriormente rilevato che le imprese beneficiarie hanno , più precisamente, l'onere di vigilare sul rispetto della procedura finalizzata al controllo del carattere compatibile dell'aiuto, ciò rientrando nella normale diligenza di ogni operatore economico agente sul mercato interno, con la fondamentale conseguenza che - soltanto allor quando quest'onere sia stato assolto - le impre se beneficiarie possono invocare il loro legittimo affidamento sulla regolarità dell'aiuto,dovendosi presumere non illegale e non incompatibile solo un aiuto attuato nel rispetto della procedura prevista dalla norma comunitaria ; ha inoltre osservato che, in mancanza di tale controllo , nessun legittimo affidamento può essere affermato, in quanto l'obbligo di sopprimere un aiuto incompatibile con il Trattato è assoluto e la soppressione ne presuppone la necessaria restituzione da parte del beneficiario, di modo che quest’ultimo sia privato dell'indebito vantaggio di cui aveva usufruito nel mercato comune a danno dei suoi concorrenti(così richiamando : C. giust., 20-3-1997, C-24/95; C. giust., 7 - 3-2002, C- 310/1999; C. giust., 15-12-2005, C-148/04; C. giust. 22-6-2006, C-182/03 e C-217/03); ha inoltre osservato che l'orientamento della giurisprudenza comunitaria era stato recepito da lla stessa giurisprudenza di questa Corte Suprema, con ciò dovendosi ritenere che il principio del legittimo affidamento doveva infatti intendersi non come affidamento puro e semplice nell'operato degli organi nazionali, bensì come affidamento nella regolarità delle procedure destinate ad accertare la compatibilità della concreta concessione dell'aiuto con le norme comunitarie (richiamando così: Cass. n. 27401-18, Cass. n. 16870-16); ha osservato che l’affidamento era invocabile, da parte del beneficiario di aiuti non dovuti, solo se si fosse fondato sull'avvenuto rispetto delle procedure previste dal Trattato (e in particolare, oggi, dall'art. 108);ha evidenziato che, contrariamente a quanto sostenuto dalla C orte d'appello di Cagliari, l'onere di informazione circa il rispetto delle procedure e delle condizioni per la concessione degli aiuti non è subordinato al comportamento delle amministrazioni nazionali, e si impone anche se l'eventuale illegittimità della concessione sia interamente imputabile a queste ultime (richiamando, sul punto: Cass. n. 4353 - 03; Cass. n. 6756-12); ha dunque concluso nelsenso che, per ottenere una qualunque forma di risarcimento, ovvero per invocare a qualunque titolo la buona fede, i beneficiari dell'aiuto illegittimo non potevano invocare il loro legittimo affidamento sulla correttezza dell'operato della Regione qualor a non avessero a loro volta ottemperato all'onere di diligenza di accertare il rispetto della procedura comunitaria finalizzata al controllo di compatibilità con il diritto comunitario degli aiuti ricevuti; ha dunque evidenziato che le predetteconsiderazioni - che logicamente assorbivano i primi due motivi del ricorso principale - determinavano pure l’assorbimento de i profili sollevati con i motivi primo, secondo e quinto del ricorso incidentale, in tal caso per assorbimento cd. improprio, posto che la decisione assorbente, che appunto atteneva al terzo motivo del ricorso principale, rende va superfluo provvedere esplicitamente sulle censure incidentali, in ragione del fatto che l'accoglimento del ripetuto terzo motivo di per sé comportaval'implicita negazione del presupposto di sostenibilità di quelle; ha infatti osservato che -anche in base alla sentenza impugnata - la società beneficiaria si eralimitata a fare affidamento su ciò che era stato deciso dalla RegioneSardegna, sull'errata premessa che la decisione fosse conforme a quanto stabilito dalla Commissione europea, con la conseguenza che, considerando i sopra riferiti principi, nonera consentito affermare che un tale affidamento fosse giustappunto "legittimo"e che, considerato l'affidamento come base logica sia dell ’azionata responsabilità risarcitoria, sia dell'ulteriore affermazione di buona fede ai fini dell'art. 2033 cod. civ., tutti i citati profili del l'impugnata sentenza dovevano considerarsi errati; ha infine osservato che il terzo e il quarto motivo del ricorso incidentale - in relazione alle doglianze sollevate in ordine alle somme asseritamente corrispondenti agli oneri fiscali eprevidenziali - erano invece inammissibili, posto che, da un lato, le doglianze postulavano un sindacato di fatto con riguardo alla valenza della prova documentale, sindacato notoriamente inammissibile nel giudizio di legittimità, e,dall'altro, peccavano di difetto autosufficienza con riguardo al profilo della noncontestazione. 2. La sentenza, pubblicata il 22.2.2019, è stata impugnata dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con ricorso per revocazione, affidato a tre motivi, cui la REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNAha resistito con controricorso. La societàricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo la societàricorrente lamenta errore di fatto revocatorio ai sensi dell’art. 395, n. 4, e 391-bis, cod. proc. civ. Ricorda chela Corte di Cassazioneaveva accolto il terzo motivo del ricorso principale, ritenendo che lavalutazione operata dalla Corte d'appello di Cagliari, in ordine al requisito dell'affidamento, fosse in realtà contrastante con l'orientamento pacificamente emerso nella giurisprudenza nazionale ed europea in ordine alla configurabilità di tale affidamento e che, pertanto , in ipotesi di inadempimento dell'onere di diligenza, a nessun titolo era invocabile da parte dei beneficiari un legittimo affidamento su aiuti incompatibili con l'ordinamento europeo. Osserva invece la società ricorrente che la conclusione alla quale era giunta la Corte di Cassazione si fondava sulla supposizione della inesistenza di una circostanza, ossia, l'esercizio da parte della beneficiaria della dovuta diligenza circa la conformità dell'aiuto alle norme comunitarie. Tale circostanza- sottolinea - era stata in realtà negata implicitamente dalla Suprema Corte, la quale, tuttavia, nella sentenza qui impugnata, non aveva svolto alcuna verifica o accertamento a riguardo ed anzi non aveva neppure dato espressamente atto della sua inesistenza. Ne consegueche la predetta circostanza - la cui inesistenza era stata supposta dalla Corte di Cassazione– avrebbe rappre se ntato un “ fatto ” sul quale la stessa Corte di legittimità sarebbe incorsa in errore. Si evidenzia,ancora,che la Corte di Cassazione, nella sentenza qui impugnata per revocazione,aveva accolto il ricorso perché avrebbe implicitamente ritenuto inesistente una circostanza di fatto ( il rispetto, cioè, dell'onere di diligenza da parte della beneficiaria)che invece sarebbe emersa dagli atti e dai documenti di causa e che la Corte d'appello aveva infatti riconosciuto come positivamente accertata. Più in particolare, l'errore di fatto revocatorio avrebbe dovuto ritenersi sussistente sotto un duplice profilo, da un lato, per l'errore in cui sarebbe incorsa l a Corte di legittimità per aver ritenuto inesistente l'adempimento dell'onere di diligenza e, dall'altro, per quelloin cui sarebbe incappata sempre questa Corte p er aver implicitamente supposto come inesistentile due circostanze di fatto sulla base delle quali la Corte distrettuale di Cagliari aveva ritenuto invece accertato l'adempimento dell'onere di diligenza, ovverosia l'avvenuto esame del provvedimento con il quale la commissione europea aveva approvato il regime di aiuti qui in discussione e la successiva pubblicazione delle direttive di attuazione approvate cond.G.R. n. 58/60 del 22.12.1998, le quali erano, a loro volta, conformi al predetto provvedimento di approvazione. Tali circostanze - sottolinea la società ricorrente- rileverebbero singolarmente come “fatti” la cui esiste nza sarebbe stata positivamente accertata in quanto risultante dagli atti e documenti della causa, come riprodotti nel giudizio di cassazione e,dunque, da considerarsi come atti interni al giudizio di legittimità, nonché menzionati nel controricorso e ricorso incidentalee nella sentenza di secondo grado. Aggiunge, inoltre , la ricorrente che nessuno di tali fatti specifici avrebbe costituito punto controverso sul quale il provvedimento qui impugnata per revocazione si era pronunciato, così essendo riconducibile in entrambi i casi sopra elencati l'errore denunciato alla fattispecie di cui all'art. 395, n. 4, c.p.c., p osto che questa Corte di legittimità avrebbe accolto il ricorso della Regione Sardegna sul presupposto secondo cui, in caso di inadempimento dell'onere di diligenza, alcun affidamento legittimo potesse riconoscersi al beneficiario del contributo oggetto di recupero, con ciò non avvedendosi, tuttavia, che, proprio nel caso di specie, l'onere di diligenza era stato correttamente adempiuto, come risultava dai documenti prodotti e sopra richiamati e dal conseguente accertamento compiuto dalla Corte di appello. La Suprema Corte non sarebbe,dunque, entrata nel merito della valutazione circa l'adempimento o meno dell'onere di diligenza ( n è in realtà avrebbe potuto farlo , essendo la stessa una valutazione di merito incensurabile in sede di legittimità), ma sarebbe passata direttamente dal principio generale al dispositivo, senza che il principio generale fosse stato “ cal ato ” nello specifico caso preso in considerazione. Evidenzia ancora la società ricorrente che avevaottemperato al proprio onere di diligenza, avendo accertato, attraverso l'esame della decisioneD/ 9547 del 12 novembre 1998 che l'aiuto era stato notificato ed approvato, senza alcuna condizione ostativa, essendo, dunque , in tal caso, l'errore di fatto della Corte di Cassazione ancora più evidente, posto cheessa beneficiaria dell'aiuto“incompatibile” non avrebbe assolutamente fondato il proprio affidamento sul comportamento dell'amministrazione nazionale che le aveva materialmente erogato l'aiuto e che pertanto avrebbe verificato- prima di avviare i lavori oggetto di finanziamento- che il regime fosse stato approvato nella sede comunitaria e che non vi fos se alcuna condizione preclusiva all'ottenimento del contributo. 1.2 Il motivo di doglianza, così articolato, è inammissibile perché lo stesso non denuncia, in realtà, un errore revocatorio ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ., e cioè un errore di fatto in cui sarebbe in ipotesi incorsa questa Corte nel provvedimento qui impugnato, quanto piuttosto un supposto errore di valutazione del giudice di legittimità in ordine al mancato rilievo dell’adempimento agli obblighi di diligenza da parte della beneficiaria degli aiuti non dovuti nella verifica del contenuto della decisione della commissione europea, al di là dei comportamenti adottati dall’amministrazione erogatrice del beneficio, diligenza di cui la ricorrente ha ritenuto, invece,di aver fornito adeguata prova nel corso dei giudizi di merito. 1.3 Come è dato riscontraredalla lettura del motivo di ricorso, non si rientra nel caso di speciein alcun modo nel paradigma applicativo dell’errore di fatto, di cui all’art. 395, n. 4, cod. proc. civ.Sul punto è necessario ricordare che, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte, l'istanza di revocazione di una pronuncia della Corte di cassazione, proponibile ai sensi dell'art. 391- bis c.p.c., implica, ai fini della sua ammissibilità, un errore di fatto riconducibile all'art. 395, n. 4, c.p.c., che consiste in un errore di percezione, o in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza (o l'inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti, invece, in modo incontestabile escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso, su cui il giudice si sia pronunciato. L'errore in questione presuppone, quindi, il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l'altra dagli atti e documenti processuali, sempreché la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio, formatosi sulla base di una valutazione (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 442 del 11/01/2018; cfr. anche Cass. 10040/2022; Cass. 20635/2017). E’ stato infatti precisato, proprio in tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, che l'errore revocatorio è configurabile nelle ipotesi in cui la Corte sia incorsa in un errore meramente percettivo, risultante in modo incontrovertibile dagli atti e tale da aver indotto il giudice a fondare la valutazione della situazione processuale sulla supposta inesistenza (o esistenza) di un fatto, positivamente acquisito (o escluso) nella realtà del processo, che, ove invece esattamente percepito, avrebbe determinato una diversa valutazione della situazione processuale, e non anche nella pretesa errata valutazione di fatti esattamente rappresentati(così Cass. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 22868 del 12/12/2012; Sezioni Unite n. 26022 del 2008; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7778 del 27/03/2017).Orbene, dalla lettura del ricorso introduttivo non è dato neanche evincere – perché neanche enucleato (e perché enucleato, in verità, dalla ricorrente sotto la diversa veste sostanziale di “errore di giudizio ” ) - quale sia stato l’errore percettivo in cui sarebbe incorsa questa Corte nel provvedimento qui impugnato per revocazione. Non può neanche essere dimenticato che, secondo la costante giurisprudenza espressa da questa Corte, il ricorso per revocazione è soggetto al disposto dell'art. 366 c.p.c., secondo cui la formulazione del motivo deve risolversi nell'indicazione specifica, chiara e immediatamente intellegibile del fatto che si assume avere costituito oggetto dell'errore percettivo e nell'esposizione delle ragioni per cui l'errore presenta i requisiti previsti dall'art. 395 c.p.c.; ne consegue che il mancato rispetto di tali requisiti espone il ricorrente al rischio di una declaratoria d'inammissibilità dell'impugnazione, non consentendo la valorizzazione dello scopo del processo, volto, da un lato, ad assicurare un'effettiva tutela del diritto di difesa ex art. 24 Cost., nell'ambito dei principi del giusto processo di cui all'art. 111, comma 2, Cost. e in coerenza con l'art. 6 CEDU e, dall'altro, a evitare di gravare lo Stato e le parti di oneri processuali superflui (Cass. Sez. 6- 2, Ordinanza n. 26161 del 27/09/2021; vedi anche: n. 8009 del 2019, n. 12816 del 2002; Sez. L, Sentenza n. 5221 del 04/03/2009). 1.4 Come già sopra precisato,quello che la società ricorrente introduce, sotto l'egida applicativa del vizio di cui all'art. 395, n. 4, c.p.c., si concretizza, in realtà,in una censura di “merito” alla sentenza della Cassazione che avrebbe mal valutatoin ipotesi (e peraltro neanche avrebbe potuto farlo, in ragione del notorio perimetro di cognizionedel giudizio di legittimità) -sulla base delle risultanze del giudizio di appello- il comportamento della società beneficiaria dell’aiuto incompatibile, nei termini di mancanza di diligenza e dunque di conseguente mancata insorgenza del cd. legittimo affidamento, così proponendo, in buona sostanza , un quarto grado di giudizio, peraltro articolato infatto. La società ricorrente, infatti,si dilunga, nel motivo di ricorso qui in esame , in argomentazioni volte a dimostrare - senza tuttavia riuscirvi - che l'errore denunciato verterebbe su un fatto ( i l mancato adempimento all'onere di dirigenza) e che tale fatto s arebbe decisivo , ai fini della decisione della controversia. 1.5 Non è in realtà in discussioneche la questione denunciata - e cioè che i comportamenti descritti integrino o meno gli estremidella diligenza - vada a qualificareun “fatto”, nei termini , già sopra prospettati , della riconducibilità dei comportamenti stessi alla possibileesimente del “legittimo affidamento”; ma ciò non esclude, nello stesso tempo, che tale“fatto” sia stato ogg etto da parte della Corte di Cassazione di una valutazione di natura giuridica, integrando il ragionamento operato nel provvedimento - qui impugnato , inopinatamente,sotto l'egida applicativa del vizio revocatorio - per l’appunto un “giudizio” formatosi sulla base di una valutazione,e non già un fatto (così, v. anche: Cass. Sez. 6- 2, Ordinanza n. 26161/2021, cit. supra ). La Corte di cassazione, nel provvedimento qui impugnato, ha infatti evidenziato che le imprese beneficiariedell’aiuto hanno l'onere di vigilare sul rispetto della procedura finalizzata al controllo del carattere compatibile dell'aiuto, ciò rientrando nella normale diligenza di ogni operatore economico agente sul mercato interno, con la fondamentale conseguenza che - soltanto allorquando quest'onere sia stato assolto - le imprese beneficiarie possono invocare il loro legittimo affidamento sulla regolarità dell'aiuto. Con la conseguenza che, per ottenere una qualunque forma di risarcimento, ovvero per invocare - a qualunque titolo - la buona fede, i beneficiari dell'aiutoillegittimo non avrebbero potuto invocare il loro legittimo affidamento sulla correttezza dell'operato della regione, qualora non avessero a loro volta ottemperato all'onere di accertare con diligenza il rispetto della procedura comunitaria finalizzata al controllo di compatibilità con il diritto comunitario degli aiuti ricevuti. Questa è in realtà la ratio decidendi qu i impugnata impropriamente ex art. 395, n. 4, c.p.c, invocando da parte della società ricorrente il vizio revocatorio determinato da un supposto “errore percettivo”. 1.6 La Corte ha limitato il suo intervento a censurare l'apprezzamento compiuto dai giudici del merito, in ordine all'adempimento dell'obbligo di diligenzada parte della beneficiaria dell'aiuto non dovuto, ritenendolo errato perché fondato su un parametro giuridico scorretto. Ed invero, il provvedimento impugnato per revocazione evidenzia che la società beneficiaria aveva fondato il proprio affidamento su ciò che era stato deciso dalla Regione Sardegna, sulla errata premessa che la decisione fosse conforme a quanto stabilito dalla commissione europea, comportamento che, tuttavia,sulla base dei principi affermati dalla giurisprudenza nazionale e da quella eurounitaria ( per come ricordati nell a stessa sentenza della cassazione), non consentiva di affermare che un tale affidamento fosse in realtà legittimo. C ome precisato nella sentenza qui impugnata per revocazione (e per quanto già ricordato sopra) , la regola comunitaria pretende che l'affidamento degli operatori privati in materia di aiuti di Stato non possa che obbedire solo alle specifiche disposizioni europee nellamateria in esame,così evidenziandosi che l'affidamento in parola possa dirsi legittimo, se vuole essere ostativo alla procedura di recupero del finanziamento non dovuto, unicamente se si fonda sul rispetto della regola comuni taria, come interpretata dalla giurisprudenza europea. Come affermato da questa Corte nella sentenza qui di nuovo impugnata, nessun comportamento della Regione Sardegna avrebbe potuto essere preso in considerazione per le finalità decisorie azionate nel giudizio di opposizione- ingiunzione civile sopra descritto in premessa, in tal modo essendo stato posto in luce nella sentenza d ella Cassazione , oggetto dell ’ istanza di revocazione, l'errore di carattere giuridico (prima che fattuale) in cui era incappata la sentenza della Corte di Appello di Cagliari che, diversamente da quanto affermato nella sentenza della Cassazione , aveva erroneamente spostato il fulcro della verifica fattuale sulla condotta della Regione Sardegna priva di qualsiasi rilevanza, da un lato, per fornire raffigurazioni sulla compatibilità dell'aiuto di Stato con il mercato comune in base ai criteri dettati dall'art. 108 TFUE ( trattandosi di compito spetta n te in via esclusiva alla commissione europea, sotto il controllo del giudice comunitario), e dall'altro, per accertare la diligenza dovuta dai beneficiari degli aiutiincompatibili ai fini dell'insorgenza del legittimo affidamento. Si tratta, con tutta evidenza, di una valutazione -quella operata da questa Corte di Cassazione nel provvedimento oggetto di revocazione- in diritto, che pertanto non presuppone l'accertamento di fatti(peraltro incontroversi tra le parti), oggetto di possibili fraintendimenti ovvero(peggio, come ritenuto dalla società istante in revocazione) di erroridi percezione da parte del giudice di legittimità,integrando la stessa un giudizio di ca rattere prettamente giuridico sulle modalità di accertamento della diligenza dovuta dal beneficiario dell'aiutoe dunque di una valutazione che non può essere attinta , in questa sede,tramite la deduzione del vizio revocatorio. 1.7 Aciò va aggiunto che l'eventuale fatto oggetto di erronea percezione ex art. 395, n. 4, c.p.c, per essere rilevante al fine dell’accoglimento della impugnazione straordinaria qui azionata,oltre ad essere decisivo, non deve altresì riguardareun punto controverso sul quale la sentenza impugnata per revocazione ebbe a pronunciare. Ebbene, il punto qui in discussioneè stato invero esaminato, valutato e posto come base della decisione da parte dei giudici del merito, ed è stato altresì oggetto di gravame nell'atto di appello presentato dalla Regione Sardegna, ed infine oggetto di giudizio in Cassazione tramite il rilievo dell'erronea valutazione operata dalla Corte distrettuale in ordine al parametro valutativo attraverso il quale scrutinare la diligenza prestata dall'operatore privato nel controllo della procedura di determinazione dell'aiuto autorizzabile in sede europeae dunque, come ulteriore conseguenza, la legittimità dell'affidamento insorto nel beneficiario dell'aiuto stesso. Rappresenta quest’ultimo,dunque, un profilo sul quale la Corte di Cassazione si è pronunciata con una valutazione, tuttavia, espressa -si ripete da ultimo -in termini giuridici per l a indi cazione del parametro di giudizio applicabile al caso di specie. Tale ragionamento, oltre ad essere corretto giuridicamente, non è in alcun modo aggredibile con l'istituto della revocazione. Ne consegue l'inammissibilità del motivo di revocazione così proposto. 2. I restanti motivi articolati dalla società ricorrente –con i quali, da un lato, si ripropongono i primi due motivi di ricorso incidentale, originariamente avanzatiinnanzi alla Corte di cassazione e dichiarati assorbiti da quest’ultima e, dall’altro, si contesta comunque la fondatezza dei primi due motivi di ricorso principalearticolati dalla Regione Sardegna nel giudizio oggetto della domanda di revocazione -rimangono, invero, assorbiti dalla declaratoria di inammissibilità dell’istanza di revocazione già decretata in relazione al primo motivo,posto che le doglianze e le articolazioni difensive così dedotte erano state proposte subordinatamente all’accoglimento della domanda di revocazione e all’instaurazione del giudizio rescissorio. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.Al riguardo va evidenziato che la liquidazione è compiuta seguendo i nuovi parametri del d.m. 13 agosto 2022 n.147 (cfr. Sez. U., Ordinanza n. 33482 del 14/11/2022). Quest'ultimo decreto del Ministro della Giustizia, infatti, prevede all'articolo 6 che le nuove tariffe in esso disposte "si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore", e all'articolo 7 statuisce l'entrata in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione sulla [OSCURATO:PERSONA]; essendo stato pubblicato, dunque, sulla [OSCURATO:PERSONA] dell'8 ottobre 2022, la vigenza decorre dal 23 ottobre 2022. Nella presente causa - che è stata decisa a segu ito di rito camerale - si riscontrano invero prestazioni professionali esaurite successivamente al 23 ottobre 2022, essendo stata depositata memoria da parte della ricorrente successivamente a tale data (v. anche S.U. 12 ottobre 2012 n. 17405). Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019). P.Q.M. dichiara inammissibile la domanda di revocazione della sentenza emessa da questa Corte di cassazione in data 22.2.2019 e di cui al n. 5350/2019 e, dichiarate assorbite tutte le ulteriori domande,condanna la società ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che l