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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 1 febbraio 2023

Cassazione n. 37852/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, Luigi CUOMO: Annullamento senza rinvio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con provvedimento del 22 febbraio 2023, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova convalidava il provvedimento del Questore di Genova del 25 gennaio 2023, notificato all'intimato il 30 gennaio 2023 ore 15,30, ex art. 6 della legge 13 dicembre 1989 n. 401, a carico di [OSCURATO:PERSONA], che aveva disposto il divieto di accesso nei luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive, con le modalità ivi previste.

2. Ricorre in cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2.

1. Omessa motivazione relativamente alla memoria depositata dal ricorrente a mezzo PEC.

La memoria difensiva (con richiesta di acce4a agli atti) è stata regolarmente depositata a mezzo PEC il 1 febbraio 2023, ma il Giudice nel suo provvedimento di convalida omette completamente di analizzare l'apporto difensivo del ricorrente.

Nell'ordinanza di convalida il giudice rileva, invece, che nessuna memoria difensiva risultava depositata.

Oltre alla prova della ricezione della PEC (ricevuta generata dal sistema) anche l'autorizzazione all'accesso agli atti conferma l'avvenuta regolare ricezione della memoria spedita con PEC.

L'omessa analisi della memoria ha pertanto concretamente inciso sul diritto di difesa e l'ordinanza di convalida deve essere annullata dalla Corte di Cassazione. 2.

2. Violazione di legge (art. 3 e 10

I. 241/1990) ed eccesso di potere per difetto di motivazione del provvedimento del Questore in relazione al principio di gradualità della sanzione.

Il giudice della convalida non motiva sulla durata di cinque anni degli obblighi di presentazione, limitandosi solo sbrigativamente a ritenere equa la sanzione. 2.

3. Violazione di legge (art. 6, primo e secondo comma,

I. 401 del 1989) e difetto di motivazione sulle ragioni della presentazione presso la Questura anche per le partite amichevoli.

Anche per le partite amichevoli del [OSCURATO:PERSONA] il ricorrente deve presentarsi in Questura.

Il giudice della convalida recepisce senza motivare sulle ragioni di questa presentazione per le partite amichevoli.

Gli eventi sportivi dovrebbero essere identificabili facilmente dal ricorrente, e risulta impossibile la conoscenza di tutte le partite amichevoli della squadra.

2.4. Vizio della motivazione sulle ragioni di necessità ed urgenza per l'adozione della misura.

Il DASPO veniva convalidato 4 mesi dopo l'accadimento dei fatti della partita del 7 ottobre 2022.

Manca una motivazione adeguata sulle ragioni id necessità ed urgenza della misura applicata al ricorrente.

Ha chiesto pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 2.

3. La Procura Generale della Cassazione, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di annullare senza rinvio l'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso risulta fondato, relativamente al preliminare e assorbente primo motivo - omessa analisi della memoria difensiva - e l'ordinanza deve annullarsi con rinvio al Tribunale di Genova per nuovo esame, con la dichiarazione di sospensione dell'efficacia della misura degli obblighi di presentazione.

4. L'obbligo del giudice di motivare in ordine al contenuto delle memorie o deduzioni, tempestivamente presentate dall'interessato in vista della convalida del provvedimento del Questore impositivo dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia (art. 6,

I. 13 dicembre 1989, n. 401), si intende assolto anche nel caso in cui ne risulti testualmente avvenuto l'esame e sia desumibile, dal complessivo tenore del provvedimento, l'implicita esclusione della loro fondatezza. (Sez. 3, n. 46223 del 16/11/2011 - dep. 13/12/2011, [OSCURATO:PERSONA] e altro, Rv. 251330; Sez. 3, n. 2862 del 13/11/2014 - dep. 22/01/2015, Luraschi, Rv. 262900).

Infatti, "L'omessa valutazione di una memoria difensiva non determina alcuna nullità, ma può influire sulla congruità e sulla correttezza logico-giuridica della motivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado nel cui ambito sono state espresse le ragioni difensive" (Sez. 1, n. 26536 del 24/06/2020 - dep. 23/09/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 27957801; vedi ancheSez. 5, n. 24437 del 17/01/2019 - dep. 31/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 27651101).

Nel caso in giudizio l'omessa analisi della memoria è rilevante e determinante, in quanto nella stessa il ricorrente prospettava motivi rilevanti: con il primo motivo si rilevava che una prima richiesta di convalida era stata rigettata e all'esito la Questura rinotificava una nuova diffida con la richiesta di una nuova convalida, con abnormità della procedura seguita; con un secondo motivo si prospettava l'illegittimità del diniego di accesso agli atti; con un terzo motivo si evidenziava l'illegittimità dell'obbligo anche per le partite amichevoli; con un ultimo motivo si rappresentava l'insussistenza dei motivi che avevano giustificato il provvedimento del Questore.

Conseguentemente, la memoria deve ritenersi specifica e le censure in essa contenute decisive per la convalida ("In tema di impugnazione di misure cautelari personali, l'omessa valutazione di una memoria difensiva da parte del giudice del riesame determina la nullità del provvedimento nel solo caso in cui siano in essa articolate specifiche deduzioni che non si limitino ad approfondire argomenti a fondamento di quelle già prospettate ex art. 309, comma 6, cod. proc. pen., ma contengano autonome e inedite censure del provvedimento impugnato, che rivestano carattere di decisività" Sez. 5 - , Sentenza n. 11579 del 22/02/2022 Cc. (dep. 29/03/2022 ) Rv. 282972 - 01; vedi anche Sez. 3, Sentenza n. 2862 del 13/11/2014 Cc. (dep. 22/01/2015 ) Rv. 262900 - 0).

L'omessa valutazione della memoria comporta, quindi, la nullità dell'ordinanza di convalida impugnata, per violazione del diritto di difesa del ricorrente ("È nulla, per violazione del diritto di difesa, l'ordinanza di convalida del provvedimento del Questore, impositivo dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia, che non contenga alcun riferimento alle deduzioni oggetto della memoria difensiva depositata entro il termine di quarantotto ore dalla notifica al diffidato" Sez. 3, Sentenza n. 3740 del 10/12/2020 Cc. (dep. 01/02/2021) Rv. 281321 - 01).

5. Deve solo osservarsi, per completezza, che la memoria difensiva a mezzo PEC deve ritenersi legittimamente presentata, al momento della ricezione della PEC.

Sul punto deve confermarsi la giurisprudenza di questa Corte di Cassazione ("Nel procedimento di convalida del divieto di accedere a manifestazioni sportive con obbligo di presentazione all'ufficio di p.s., è ammissibile la presentazione delle richieste e delle memorie delle parti al giudice competente tramite posta elettronica certificata (PEC), in quanto, da un lato, l'art. 6, comma 2-bis, della legge n. 401 del 1989, al fine di contemperare il regolare esercizio di diritto di difesa con l'estrema ristrettezza dei termini previsti per gli adempimenti in questione, non prescrive che i predetti atti debbano essere necessariamente depositati in cancelleria nella loro materiale fisicità e, dall'altro, il mezzo impiegato garantisce sicura affidabilità quanto alla provenienza e alla ricezione. (In motivazione, la Corte ha precisato che il giudice della convalida deve tenere conto degli atti inviati a mezzo PEC anche se pervenuti in cancelleria in un giorno festivo, essendo irrilevante l'assenza, in tali giorni, del personale addetto alla ricezione degli atti esterni, trattandosi di un disservizio imputabile all'ufficio giudiziario che non può ripercuotersi negativamente sul cittadino)" Sez. 3 - , Sentenza n. 17844 del 12/12/2018 Cc. (dep. 30/04/2019) Rv. 275600 - 01; vedi anche Sez. 3, Sentenza n. 11475 del 17/12/2018 Cc. (dep. 14/03/2019 ) Rv. 275185 - 0). tiAl:"„oa7_, ft.,104., P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Genova per nuovo esame.

La Corte dichiara sospesa l'efficacia del provvedimento del Questore di Genova in data

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, Luigi CUOMO: Annullamento senza rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con provvedimento del 22 febbraio 2023, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova convalidava il provvedimento del Questore di Genova del 25 gennaio 2023, notificato all'intimato il 30 gennaio 2023 ore 15,30, ex art. 6 della legge 13 dicembre 1989 n. 401, a carico di [OSCURATO:PERSONA], che aveva disposto il divieto di accesso nei luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive, con le modalità ivi previste. 2. Ricorre in cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2. 1. Omessa motivazione relativamente alla memoria depositata dal ricorrente a mezzo PEC. La memoria difensiva (con richiesta di acce4a agli atti) è stata regolarmente depositata a mezzo PEC il 1 febbraio 2023, ma il Giudice nel suo provvedimento di convalida omette completamente di analizzare l'apporto difensivo del ricorrente. Nell'ordinanza di convalida il giudice rileva, invece, che nessuna memoria difensiva risultava depositata. Oltre alla prova della ricezione della PEC (ricevuta generata dal sistema) anche l'autorizzazione all'accesso agli atti conferma l'avvenuta regolare ricezione della memoria spedita con PEC. L'omessa analisi della memoria ha pertanto concretamente inciso sul diritto di difesa e l'ordinanza di convalida deve essere annullata dalla Corte di Cassazione. 2. 2. Violazione di legge (art. 3 e 10 I. 241/1990) ed eccesso di potere per difetto di motivazione del provvedimento del Questore in relazione al principio di gradualità della sanzione. Il giudice della convalida non motiva sulla durata di cinque anni degli obblighi di presentazione, limitandosi solo sbrigativamente a ritenere equa la sanzione. 2. 3. Violazione di legge (art. 6, primo e secondo comma, I. 401 del 1989) e difetto di motivazione sulle ragioni della presentazione presso la Questura anche per le partite amichevoli. Anche per le partite amichevoli del [OSCURATO:PERSONA] il ricorrente deve presentarsi in Questura. Il giudice della convalida recepisce senza motivare sulle ragioni di questa presentazione per le partite amichevoli. Gli eventi sportivi dovrebbero essere identificabili facilmente dal ricorrente, e risulta impossibile la conoscenza di tutte le partite amichevoli della squadra. 2.4. Vizio della motivazione sulle ragioni di necessità ed urgenza per l'adozione della misura. Il DASPO veniva convalidato 4 mesi dopo l'accadimento dei fatti della partita del 7 ottobre 2022. Manca una motivazione adeguata sulle ragioni id necessità ed urgenza della misura applicata al ricorrente. Ha chiesto pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 2. 3. La Procura Generale della Cassazione, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di annullare senza rinvio l'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta fondato, relativamente al preliminare e assorbente primo motivo - omessa analisi della memoria difensiva - e l'ordinanza deve annullarsi con rinvio al Tribunale di Genova per nuovo esame, con la dichiarazione di sospensione dell'efficacia della misura degli obblighi di presentazione. 4. L'obbligo del giudice di motivare in ordine al contenuto delle memorie o deduzioni, tempestivamente presentate dall'interessato in vista della convalida del provvedimento del Questore impositivo dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia (art. 6, I. 13 dicembre 1989, n. 401), si intende assolto anche nel caso in cui ne risulti testualmente avvenuto l'esame e sia desumibile, dal complessivo tenore del provvedimento, l'implicita esclusione della loro fondatezza. (Sez. 3, n. 46223 del 16/11/2011 - dep. 13/12/2011, [OSCURATO:PERSONA] e altro, Rv. 251330; Sez. 3, n. 2862 del 13/11/2014 - dep. 22/01/2015, Luraschi, Rv. 262900). Infatti, "L'omessa valutazione di una memoria difensiva non determina alcuna nullità, ma può influire sulla congruità e sulla correttezza logico-giuridica della motivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado nel cui ambito sono state espresse le ragioni difensive" (Sez. 1, n. 26536 del 24/06/2020 - dep. 23/09/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 27957801; vedi ancheSez. 5, n. 24437 del 17/01/2019 - dep. 31/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 27651101). Nel caso in giudizio l'omessa analisi della memoria è rilevante e determinante, in quanto nella stessa il ricorrente prospettava motivi rilevanti: con il primo motivo si rilevava che una prima richiesta di convalida era stata rigettata e all'esito la Questura rinotificava una nuova diffida con la richiesta di una nuova convalida, con abnormità della procedura seguita; con un secondo motivo si prospettava l'illegittimità del diniego di accesso agli atti; con un terzo motivo si evidenziava l'illegittimità dell'obbligo anche per le partite amichevoli; con un ultimo motivo si rappresentava l'insussistenza dei motivi che avevano giustificato il provvedimento del Questore. Conseguentemente, la memoria deve ritenersi specifica e le censure in essa contenute decisive per la convalida ("In tema di impugnazione di misure cautelari personali, l'omessa valutazione di una memoria difensiva da parte del giudice del riesame determina la nullità del provvedimento nel solo caso in cui siano in essa articolate specifiche deduzioni che non si limitino ad approfondire argomenti a fondamento di quelle già prospettate ex art. 309, comma 6, cod. proc. pen., ma contengano autonome e inedite censure del provvedimento impugnato, che rivestano carattere di decisività" Sez. 5 - , Sentenza n. 11579 del 22/02/2022 Cc. (dep. 29/03/2022 ) Rv. 282972 - 01; vedi anche Sez. 3, Sentenza n. 2862 del 13/11/2014 Cc. (dep. 22/01/2015 ) Rv. 262900 - 0). L'omessa valutazione della memoria comporta, quindi, la nullità dell'ordinanza di convalida impugnata, per violazione del diritto di difesa del ricorrente ("È nulla, per violazione del diritto di difesa, l'ordinanza di convalida del provvedimento del Questore, impositivo dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia, che non contenga alcun riferimento alle deduzioni oggetto della memoria difensiva depositata entro il termine di quarantotto ore dalla notifica al diffidato" Sez. 3, Sentenza n. 3740 del 10/12/2020 Cc. (dep. 01/02/2021) Rv. 281321 - 01). 5. Deve solo osservarsi, per completezza, che la memoria difensiva a mezzo PEC deve ritenersi legittimamente presentata, al momento della ricezione della PEC. Sul punto deve confermarsi la giurisprudenza di questa Corte di Cassazione ("Nel procedimento di convalida del divieto di accedere a manifestazioni sportive con obbligo di presentazione all'ufficio di p.s., è ammissibile la presentazione delle richieste e delle memorie delle parti al giudice competente tramite posta elettronica certificata (PEC), in quanto, da un lato, l'art. 6, comma 2-bis, della legge n. 401 del 1989, al fine di contemperare il regolare esercizio di diritto di difesa con l'estrema ristrettezza dei termini previsti per gli adempimenti in questione, non prescrive che i predetti atti debbano essere necessariamente depositati in cancelleria nella loro materiale fisicità e, dall'altro, il mezzo impiegato garantisce sicura affidabilità quanto alla provenienza e alla ricezione. (In motivazione, la Corte ha precisato che il giudice della convalida deve tenere conto degli atti inviati a mezzo PEC anche se pervenuti in cancelleria in un giorno festivo, essendo irrilevante l'assenza, in tali giorni, del personale addetto alla ricezione degli atti esterni, trattandosi di un disservizio imputabile all'ufficio giudiziario che non può ripercuotersi negativamente sul cittadino)" Sez. 3 - , Sentenza n. 17844 del 12/12/2018 Cc. (dep. 30/04/2019) Rv. 275600 - 01; vedi anche Sez. 3, Sentenza n. 11475 del 17/12/2018 Cc. (dep. 14/03/2019 ) Rv. 275185 - 0). tiAl:"„oa7_, ft.,104., P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Genova per nuovo esame. La Corte dichiara sospesa l'efficacia del provvedimento del Questore di Genova in data
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