CassazionedecretoSezione 1Decisione del 15 settembre 2026
Cassazione n. 25363/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lo in virtù di procura speciale in calce al ricorso-ricorrente-controMinistero dell’Interno - Questura di Torino, in persona del Ministro pro tempore,rappresentato e difeso dall’Avvocatura di Stato-controricorrente-avverso il decreto del Giudice di pace di Torino del 3 agosto 2026, che ha convalidato ilprovvedimento di trattenimento adottato dal Questore di Torino il 31 luglio 2026.Viste le conclusioni della Procura generale, in persona del Sostituto procuratore generaledott.ssa [OSCURATO:PERSONA], per l’accoglimento del ricorso;Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10.9.2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]Ruggiero.1. Con decreto del 31 luglio 2026 il Questore di Torino disponeva il trattenimento diHEGAZY [OSCURATO:PERSONA] presso il Centro di permanenza per irimpatri di Torino-Brunelleschi, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998,ritenendo necessario procedere ad accertamenti supplementari in ordine all'identitàe alla nazionalità dell'interessato nonché all'acquisizione di un documento valido perl'espatrio.Numero registro generale 19202/2026Numero sezionale 3227/2026Numero di raccolta generale 25363/2026Data pubblicazione 15/09/20262. Il trattenimento veniva adottato contestualmente alla notificazione del provvedimentodella Commissione territoriale di Torino del 9 luglio 2026 che aveva rigettato, permanifesta infondatezza, la domanda di protezione internazionale presentata dalcittadino straniero il 25 giugno 2026.3. Investito della richiesta di convalida, il Giudice di pace di Torino, con decreto del 3agosto 2026, respingeva l'eccezione di incompetenza proposta dalla difesa econvalidava il trattenimento. [OSCURATO:PERSONA] riteneva che, a seguito della decisione dellaCommissione territoriale, il trattenuto aveva perduto lo status di richiedenteprotezione internazionale e che il trattenimento aveva assunto natura preordinataall'esecuzione del rimpatrio, con conseguente applicabilità dell'art. 14 del d.lgs. n.286 del 1998 e sussistenza della competenza del giudice di pace. Il ricorrenteriferiva, inoltre, di avere impugnato il diniego della protezione internazionale conricorso depositato il 3 agosto 2026 dinanzi al Tribunale di Torino, procedimentotuttora pendente.4. Per la cassazione di tale decreto HEGAZY [OSCURATO:PERSONA] haproposto ricorso affidato a due motivi.5. L'Amministrazione ha resistito in giudizio depositando controricorso, sostenendo lacorrettezza della qualificazione del trattenimento come misura pre-espulsiva erichiamando, a sostegno della decisione impugnata, la giurisprudenza formatasi inmateria.6. La Procura generale ha depositato memoria con la quale ha chiesto l’accoglimento delprimo motivo, con assorbimento del residuo.RAGIONI DELLA DECISIONE7. Con il primo motivo di impugnazione, il ricorrente denunzia la violazione delle regolesulla competenza, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 2) c.p.c., per essere stato emesso untrattenimento ex art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998 a carico di un soggetto che aveva lostatus di richiedente protezione internazionale e per essere stato, conseguentemente,violato il combinato disposto degli artt. 6, comma 5, del d.lgs. n. 142 del 2015 e dell’art.3, comma 1, lett. c-bis), del d.l. n. 13 del 2017 che stabilisce la competenza per le convalidedel trattenimento dei richiedenti asilo in capo alle Sezioni Specializzate in materia diimmigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unioneeuropea del Tribunale del luogo nel quale hanno sede le Corti d’Appello.8. Con il secondo motivo di impugnazione, il ricorrente denunzia la violazione dell’art.360, comma 1, n. 3) c.p.c., per la nullità del provvedimento di trattenimento emesso exart. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998 a carico di un cittadino straniero richiedente protezioneNumero registro generale 19202/2026Numero sezionale 3227/2026Numero di raccolta generale 25363/2026Data pubblicazione 15/09/2026internazionale, per il quale avrebbe dovuto, semmai, essere emesso un provvedimento ditrattenimento ex art. 6 del d.lgs. n. 142 del 2015.9. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione delle regole sulla competenza,assumendo che, al momento dell'adozione e della convalida del trattenimento, conservavala qualità di richiedente protezione internazionale, non essendo ancora intervenuta unadecisione definitiva sulla domanda di asilo, con conseguente competenza del Tribunale diTorino, Sezione specializzata in materia di immigrazione, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n.142 del 2015.10. Il motivo è infondato.Va premesso che la questione della permanenza della qualità di richiedente protezioneinternazionale è distinta da quella concernente l'individuazione del giudice competente allaconvalida del trattenimento, la quale va effettuata avuto riguardo al titolo giuridicoconcretamente posto a fondamento della misura restrittiva.Questa Corte ha di recente affermato che la circostanza che lo straniero conservi la qualitàdi richiedente protezione internazionale fino all'adozione di una decisione definitiva nondetermina, sempre, la competenza del tribunale specializzato, ove il trattenimento sia statodisposto non già ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 142 del 2015, bensì in ossequio all’ordinedi rimpatrio disposto ex art. 32, comma 4, del d.lgs. n. 25 del 2008. La norma prevedeche l'attestazione dell'obbligo di rimpatrio tenga luogo e produca gli effetti delprovvedimento di espulsione amministrativa e che il Questore proceda ai sensi dell'art. 13del d.lgs. n. 286 del 1998. Per i provvedimenti adottati in tale fase esecutiva la competenzaappartiene al giudice individuato dalla disciplina dell'espulsione e del correlatotrattenimento pre-attuativo del rimpatrio.Nel caso di specie il Questore ha espressamente disposto il trattenimento ai sensi dell'art.14 del d.lgs. n. 286 del 1998, qualificandolo quale misura funzionale all'esecuzione delrimpatrio, conseguente alla decisione della Commissione territoriale che aveva rigettatoper manifesta infondatezza la domanda di protezione internazionale e rilevando lanecessità di ulteriori attività finalizzate all'allontanamento.Ne consegue che il trattenimento sottoposto a convalida non era quello previsto dall'art. 6del d.lgs. n. 142 del 2015, , bensì il distinto trattenimento conseguente all’ordine dirimpatrio che consegue alla declaratoria di manifesta infondatezza ex art. 32, comma 4,del d.lgs n. 25 del 2008 della domanda di protezione internazionale, da parte dellaCommissione territoriale, nelle ipotesi in cui non è operante la sospensione degli effettiesecutivi del diniego.La circostanza che il ricorrente conservava, secondo la prospettazione difensiva, la qualitàdi richiedente protezione internazionale e che non era ancora intervenuta una decisioneNumero registro generale 19202/2026Numero sezionale 3227/2026Numero di raccolta generale 25363/2026Data pubblicazione 15/09/2026definitiva sulla domanda rileva, eventualmente, ai fini della verifica della legittimitàsostanziale del trattenimento e della concreta eseguibilità dell'allontanamento, ma nonincide sul criterio di individuazione del giudice competente, che resta ancorato al titologiuridico della misura effettivamente adottata e del peculiare regime giuridico che nellaspecie la sorregge.Il motivo deve pertanto essere rigettato.11. Con il secondo motivo il ricorrente deduce sostanzialmente la violazione degli artt.32, comma 4, e 35-bis del d.lgs. n. 25 del 2008, assumendo che il trattenimento previstodall'art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998 è stato disposto in assenza di un titolo espulsivo giàsuscettibile di esecuzione.Il motivo è fondato.L'art. 32, comma 4, del d.lgs. n. 25 del 2008, nel testo vigente ratione temporis, disponeche le decisioni contemplate dalle lettere b), b-bis), b-ter) e b-quater del comma 1, nonchéle ulteriori ipotesi espressamente richiamate dalla medesima disposizione, comportanol'obbligo per il richiedente di lasciare il territorio nazionale soltanto alla scadenza deltermine previsto per l'impugnazione (“La decisione di cui al comma 1, lettere b), b-bis), b-ter) e b-quater, del presente articolo e il verificarsi delle ipotesi previste dagli articoli 23,23-bis, 29 e 29-bis comportano, alla scadenza del termine per l'impugnazione, l'obbligoper il richiedente di lasciare il territorio nazionale, salvo che gli sia stato rilasciato unpermesso di soggiorno ad altro titolo e salvo che la Commissione territoriale rilevi lasussistenza di una delle condizioni di cui ai commi 3.2 e 3-bis del presente articolo o di unadelle cause impeditive di cui all'articolo 19, commi 1-bis e 2, del decreto legislativo 25luglio 1998, n. 286. Nei casi di cui al periodo precedente, la decisione reca anchel'attestazione dell'obbligo di rimpatrio e del divieto di reingresso di cui all'articolo 13, commi13 e 14, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. L'attestazione tiene luogo e producegli effetti del provvedimento di espulsione amministrativa di cui all'articolo 13 del decretolegislativo 25 luglio 1998, n. 286, e il questore procede ai sensi del medesimo articolo 13,commi 4 e 5, salvi gli effetti di cui all'articolo 35-bis, commi 3 e 4, del presente decreto”).Sino alla scadenza del termine per l’impugnazione, pertanto, la decisione, ex art. 32,comma 4, del d.lgs. n. 25 del 2008 - che tiene luogo e produce gli effetti del provvedimentodi espulsione amministrativa - non comporta l'obbligo per il richiedente di lasciare ilterritorio nazionale.Il provvedimento recante l'attestazione dell'obbligo di rimpatrio in conformità al presentecomma è impugnabile con ricorso unitario ai sensi dell'articolo 35, comma 1, di dettodecreto. Tale disciplina concerne espressamente anche il rigetto della domanda diNumero registro generale 19202/2026Numero sezionale 3227/2026Numero di raccolta generale 25363/2026Data pubblicazione 15/09/2026protezione internazionale per manifesta infondatezza di cui all'art. 32, comma 1, lett. b-bis), fattispecie nella quale ricade il caso in esame.La disposizione deve essere coordinata con l'art. 35-bis del medesimo decreto legislativo.In particolare, il richiedente non può essere allontanato dalla notificazione della decisionedella Commissione territoriale sino alla scadenza del termine per formulare l'istanza diautorizzazione a rimanere nel territorio nazionale e, ove tale istanza venga proposta, sinoalla relativa decisione, salvo le specifiche ipotesi derogatorie previste dalla normativaunionale e nazionale.Questa Corte (Cass. Sez.1, n. 24430 del 4.8.2026) ha recentemente chiarito che lamancanza di un effetto sospensivo automatico del ricorso nelle ipotesi contemplate dall'art.68, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1348 non coincide con l'immediata eseguibilitàdel provvedimento recante l'attestazione dell'obbligo di rimpatrio durante il periodoconcesso per l'impugnazione. L'obbligo di lasciare il territorio nazionale sorge, infatti,soltanto alla scadenza del termine previsto dalla legge, con la conseguenza che, prima ditale momento, il provvedimento non può essere posto in esecuzione.Nel caso di specie risulta pacifico che:il provvedimento della Commissione territoriale è stato notificato il 31 luglio 2026;il trattenimento è stato disposto nella medesima data;la convalida è intervenuta il 3 agosto 2026.Ne consegue che, al momento dell'adozione del trattenimento, non era ancora decorso iltermine previsto per l'impugnazione della decisione della Commissione territoriale.Pertanto, pur dovendosi riconoscere, per le ragioni esposte nell'esame del primo motivo,la competenza del giudice di pace, difettava il presupposto sostanziale necessario perl'adozione di una misura di trattenimento preordinata all'esecuzione dell'allontanamento,poiché l'obbligo di lasciare il territorio nazionale non era ancora sorto e il titolo recantel'attestazione dell'obbligo di rimpatrio non era ancora suscettibile di esecuzione.Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n. 105del 2001, par. 5) e di legittimità (Cass. Sez. 1, n. 24430 del 4.8.2026), il giudice dellaconvalida è tenuto a verificare non soltanto l'esistenza formale del provvedimentopresupposto, ma anche la sua effettiva efficacia e la concreta possibilità della suaesecuzione, trattandosi del titolo che giustifica la restrizione della libertà personale.Poiché, nella specie, il trattenimento è stato disposto in un momento in cui il provvedimentoamministrativo non poteva ancora essere eseguito, la misura restrittiva risulta adottata indifetto di uno dei suoi indefettibili presupposti giuridici.Ne consegue l'illegittimità del trattenimento disposto dal Questore e, conseguentemente,del decreto di convalida impugnato.Numero registro generale 19202/2026Numero sezionale 3227/2026Numero di raccolta generale 25363/2026Data pubblicazione 15/09/2026Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nelmerito.La cassazione del decreto di convalida comporta il venir meno ab origine dell'efficacia deltrattenimento, atteso che la validità del provvedimento amministrativo restanecessariamente subordinata alla sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge e allapositiva verifica giurisdizionale degli stessi. Deve pertanto essere dichiarata l'inefficacia delprovvedimento di trattenimento adottato dal Questore12. In merito alle spese di lite, si osserva quanto segue.Nel procedimento di convalida del decreto di espulsione (così come nei procedimenti diconvalida del trattenimento) il cittadino straniero è ammesso al gratuito patrocinio ex lege.Secondo il più recente orientamento di questa Corte, a conclusione del giudizio di cassazionenon vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parteammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossacontro un’Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vannoliquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice delprocedimento, e più precisamente, ai sensi dell’art. 83, comma 2, dello stesso d.P.R., nelcaso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato,ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenzaimpugnata (v. Cass. 11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione condecisione nel merito); l’art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna allespese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato,non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale (Cass.18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass. S.U. 24413/2021; daultimo Cass.7749/2023). Detto principio non può che trovare applicazione anche nellafattispecie in esame, vertendosi in ipotesi di soccombenza dell’Amministrazione statale neiconfronti di una parte ammessa ex lege al patrocinio a spese dello Stato. P.Q.Mrigetta il primo motivo, accoglie il secondo; cassa il provvedimento del Giudice di pace diTorino depositato il 3.8.2026 e, decidendo nel merito, non convalida il trattenimento delricorrente disposto dal Questore di Torino in data 31 luglio 2026 nei confronti di HEGAZYAbdalla [OSCURATO:PERSONA] e ne dichiara l'inefficacia.Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito alle parti e al Questore competenteper gli adempimenti consequenziali.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1^ Sezione civile in data 10.9.2026.La PresidenteNumero registro generale 19202/2026Numero sezionale 3227/2026Numero di raccolta generale 25363/2026Data pubblicazione 15/09/2026Maria Acierno