CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 settembre 2024
Cassazione n. 34213/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6830/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Frosinone, [OSCURATO:PERSONA] Settembre,10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che lo rappresenta e difende con procura in atti. –RICORRENTE– contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato (ADS80224030587), che lo rappresenta e difende con procura in atti. . –CONTRORICORRENTE– avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. n. 5810/2021, depositata il 21/07/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/09/2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto: compensi professionali [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 5810/201 /20 23 , la Corte d’appello di Roma ha confermato la decisione di primo grado che aveva respinto la domanda del ricorrente volta ad ottenere il pagamento dei corrispettivi per taluni servizi informatici o dell’indennizzo per ingiustificato arricchimento. Per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso in cinque motivi, illustrati con successiva memoria, cui il Ministero della difesa ha resistito con controricorso. Il Consigliere delegato ha formulato proposta di definizione anticipata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., ravvisando l’inammissibilità del ricorsoai sensi dell’art. 366 , comma primo, n.3 c.p.c . Su opposizione del ricorrente, che ha chiesto la decisione, è stata fissata l’udienza in camera di consiglio. 2. Il primo motivo deduce la violazione degli artt. 112, 113, 115,132 c.p.c. 111 Cost.), lamentando vizio di motivazione, l’omessa pronuncia sui motivi di appello e l’omessa valutazione di circostanze decisive ai finidell’accoglimento dell e dom a nde. Il secondo motivo denuncia l’omessa considerazione, ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., della valenza delle fatture prodotte dal Ministero,inidonee a provare il pagamento, oltre che delle schede di interventoche confermavano l’avvenuta prestazione dei servizi. Il terzo motivo l’omesso esame della valenza probatoria delle schede di intervento attestanti le attività svolte. Il quarto motivo denuncia l’omesso esame degli atti interruttivi della prescrizione allegati dal ricorrente ai sensi dell’art. 360, n. 5 c.p.c. Il quinto motivodenuncia la violazione degli artt. 13, comma sesto, L. 247/2012 e del DM 55/2014,lamentando che le spese siano state liquidate anche per la fase di trattazione e discussione in tutto o in parte non svolte e che, essendo il ricorrente stato ammesso al gratuito patrocinio, gli importi dovevano esser ridotti del 50%. 2. L’impugnazione è inamm issibile poiché carente di una sufficiente esposizionedei fatti di causa.Difetta in ricorso la compiuta illustrazione del contenuto della domanda (talvolta indicata come azione di pagamento, talvolta come domanda risarcitoria ), della natura e dell’oggetto dei rappo r ti intercorsi,oltre che delle questioni dibattute. Non appaiono sufficientemente esposti i contenuti delle pronunce di primo grado e di appello,né le ragioni fatte valere con il gravame. Nessuna indicazione utile in tal senso può trarsi da l contenuto dei motivi di ricorso. In definitiva, non è stata svolta l'esposizione sommaria dei fatti di causa, che deve essere tale da consentire alla Corte di cassazione di conoscere gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell'origine e dell'oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni assunte dalle parti (Cass. s.u. 11826/13); manca la necessaria "chiara e completa visione dell'oggetto dell'impugnazione" (Cass.16315/07) e non è stata assolta la "funzione riassuntiva", che sta alla base della previsione normativa (Cass. 1905/12). Nel ricorso per cassazione il requisito di cui all’art. 366, comma primo, n. 3 c.p.c. è prescritto a pena inammissibilità, poiché l'esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali della vicenda portata all’esame del giudice di legittimità è funzionale alla comprensione dei motivi e alla verifica dell'ammissibilità, pertinenza e fondatezza delle censure proposte (Cass. 10072/2018; Cass. s.u. 11308/2014). Le spese seguono la soccombenza. Poiché l’impugnazione è stata definita in senso conforme alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bis, c.p.c., vanno applicati –come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380- bis, cod. proc. civ. –il terzo e il quarto comma dell’art. 96, cod. proc. civ., con conseguente condanna del ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, di una somma equitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo), nonché al pagamento in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro nei limiti di legge (non inferiore ad € 500 e non superiore a € 5.000; cfr. Cass. S.u. 27433/2023; Cass. s.u. 27195/2023; Cass. s.u. 27947/2023). Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, pari ad € 3.000,00, oltre alle spese prenotate a debito, nonché al pagamento di € 3.000,00 ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c. e dell’ulteriore importo di € 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civil