CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 17114/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha messo in evidenza, dopo aver comunque ritenuto non apprezzabili i motivi addotti dalla difesa, la adeguatezza della pena come complessivamente determinata, la gravità del reato in ragione del "saccheggio" operato sul mezzo sottoposto a sequestro amministrativo oltre ai numerosissimi precedenti penali anche recenti, motivazione in fatto non illogica non sindacabile in sede di legittimità (tra tante, Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il