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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 giugno 2026

Cassazione n. 21457/2026

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a e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente -controLa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA],rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]- controricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA] S.a., già [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv.[OSCURATO:PERSONA], unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA] controricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difesodall’avv. [OSCURATO:PERSONA] controricorrente -controDe [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CardellaMatteo, [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Bonaccorsi [OSCURATO:PERSONA], unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA] d’Alcontres- controricorrenti e ricorrenti incidentali -Numero registro generale 22816/2021Numero sezionale 2723/2026Numero di raccolta generale 21457/2026Data pubblicazione 24/06/2026nonché contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],- intimati -avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo n. 876/2021 depositatail 28.5.2021.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del18.6.2026 dal [OSCURATO:PERSONA];uditi in udienza il sostituto Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA] DeMatteis, e i difensori intervenuti, come indicati a verbale;rilevato che il difensore della ricorrente ha depositato in data 8.6.2026dichiarazione di rinuncia al ricorso, accettata dal controricorrente [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] (accettazione sottoscritta anche dallaparte personalmente), che è subentrato ex lege in tutti i rapporti riferibilialla cessata [OSCURATO:SOCIETA].;rilevato che la rinuncia è stata accettata altresì dai controricorrenti,come ribadito in udienza;ritenuto, pertanto, che il processo si è estinto per effetto delladichiarazione di rinuncia della ricorrente accettata dai controricorrenti;ritenuto che la forma per la dichiarazione dell’estinzione del processoè quella dell’ordinanza, anche nel caso in cui sia stata fissata e si sia tenutal’udienza pubblica (Cass.

S.u. n. 19169/2017);ritenuto che in caso di rinuncia accettata non si dà luogo a decisionesulle spese di lite (art. 391, comma 4, c.p.c.);dato atto, infine, che, in base all’esito del giudizio, non sussistono ipresupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, posto che l’estinzione delprocesso è ipotesi non contemplata in quella disposizione; P.Q.Mdichiara l’estinzione del giudizio.Numero registro generale 22816/2021Numero sezionale 2723/2026Numero di raccolta generale 21457/2026Data pubblicazione 24/06/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18.6.2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente -controLa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA],rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]- controricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA] S.a., già [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv.[OSCURATO:PERSONA], unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA] controricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difesodall’avv. [OSCURATO:PERSONA] controricorrente -controDe [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CardellaMatteo, [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Bonaccorsi [OSCURATO:PERSONA], unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA] d’Alcontres- controricorrenti e ricorrenti incidentali -Numero registro generale 22816/2021Numero sezionale 2723/2026Numero di raccolta generale 21457/2026Data pubblicazione 24/06/2026nonché contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],- intimati -avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo n. 876/2021 depositatail 28.5.2021.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del18.6.2026 dal [OSCURATO:PERSONA];uditi in udienza il sostituto Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA] DeMatteis, e i difensori intervenuti, come indicati a verbale;rilevato che il difensore della ricorrente ha depositato in data 8.6.2026dichiarazione di rinuncia al ricorso, accettata dal controricorrente [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] (accettazione sottoscritta anche dallaparte personalmente), che è subentrato ex lege in tutti i rapporti riferibilialla cessata [OSCURATO:SOCIETA].;rilevato che la rinuncia è stata accettata altresì dai controricorrenti,come ribadito in udienza;ritenuto, pertanto, che il processo si è estinto per effetto delladichiarazione di rinuncia della ricorrente accettata dai controricorrenti;ritenuto che la forma per la dichiarazione dell’estinzione del processoè quella dell’ordinanza, anche nel caso in cui sia stata fissata e si sia tenutal’udienza pubblica (Cass. S.u. n. 19169/2017);ritenuto che in caso di rinuncia accettata non si dà luogo a decisionesulle spese di lite (art. 391, comma 4, c.p.c.);dato atto, infine, che, in base all’esito del giudizio, non sussistono ipresupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, posto che l’estinzione delprocesso è ipotesi non contemplata in quella disposizione; P.Q.Mdichiara l’estinzione del giudizio.Numero registro generale 22816/2021Numero sezionale 2723/2026Numero di raccolta generale 21457/2026Data pubblicazione 24/06/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18.6.2026.Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 21457/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris