Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2011
ECLI:EU:C:2011:294
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Causa C‑410/09
[OSCURATO:PERSONA] sp. z o.o.
contro
[OSCURATO:PERSONA]ędu [OSCURATO:PERSONA]
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Najwyższy)
«Atto relativo alle condizioni di adesione all’Unione europea — Art. 58 — Direttiva 2002/21/CE — Linee direttrici della [OSCURATO:PERSONA] — Mancata pubblicazione nella [OSCURATO:PERSONA] ufficiale dell’Unione europea nella lingua di uno Stato membro — Opponibilità»
Massime della sentenza
Adesione di nuovi [OSCURATO:PERSONA] membri alle Comunità — Atto di adesione del 2003 — Linee direttrici della [OSCURATO:PERSONA] adottate in
applicazione della direttiva 2002/21 — Mancata pubblicazione nella [OSCURATO:PERSONA] ufficiale dell’Unione europea nella lingua di
un nuovo Stato membro, lingua ufficiale dell’Unione europea — Opponibilità ai singoli
(Atto di adesione del 2003, art. 58; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2002/21, artt. 15 e 16)
L’art. 58 dell’Atto relativo alle condizioni di adesione all’Unione europea della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia,
della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della
Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti
dei Trattati sui quali si fonda l’Unione europea (Atto di adesione del 2003), dev’essere interpretato nel senso che esso non
osta a che un’autorità nazionale di regolamentazione (ANR) possa riferirsi alle linee direttrici della [OSCURATO:PERSONA] del 2002,
per l’analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del nuovo quadro normativo comunitario
per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, in una decisione con cui tale autorità impone taluni obblighi normativi
a un operatore di servizi di comunicazioni elettroniche, e ciò nonostante il fatto che tali linee direttrici non siano state
pubblicate nella [OSCURATO:PERSONA] ufficiale dell’Unione europea nella lingua di tale Stato membro, sebbene quest’ultima sia una lingua
ufficiale dell’Unione.
Gli artt. 15 e 16 della direttiva 2002/21, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione
elettronica, i quali sono espressamente indirizzati alle ANR, costituiscono il fondamento giuridico di dette linee direttrici.
Esse non contengono alcun obbligo che possa essere imposto, direttamente o indirettamente, ai singoli. Pertanto, l’assenza
di pubblicazione di tali linee direttrici nella [OSCURATO:PERSONA] ufficiale dell’Unione europea nella lingua di uno Stato membro non
osta a che l’ANR di detto Stato vi si riferisca in una decisione destinata a un singolo.
L’art. 58 dell’Atto di adesione del 2003 non impone al Consiglio, alla [OSCURATO:PERSONA] o alla Banca centrale europea di tradurre
nelle nove nuove lingue elencate in tale articolo tutti gli atti delle istituzioni e della Banca centrale europea adottati
prima dell’adesione dei nuovi [OSCURATO:PERSONA] membri. Detto articolo, che disciplina il regime linguistico e le condizioni di pubblicazione
degli atti adottati, prima dell’adesione, dalle istituzioni e dalla Banca centrale europea, si limita infatti a prevedere
che, tra tali atti, soltanto quelli i cui testi sono stati redatti nelle lingue dei nuovi [OSCURATO:PERSONA] membri che costituiscono lingue
ufficiali dell’Unione fanno fede, dalla data di adesione, alle stesse condizioni dei testi redatti nelle altre lingue ufficiali
e sono pubblicati nella [OSCURATO:PERSONA] ufficiale dell’Unione europea nel caso in cui questi ultimi abbiano formato oggetto di siffatta
pubblicazione. Pertanto, detto articolo implica che gli [OSCURATO:PERSONA] membri e le istituzioni procedano a una selezione degli atti
che devono essere pubblicati nella [OSCURATO:PERSONA] ufficiale dell’Unione europea e non esclude che taluni atti possano non essere
pubblicati. Di conseguenza, l’art. 58 dell’Atto di adesione del 2003 non esigeva la pubblicazione in detta [OSCURATO:PERSONA] ufficiale
delle linee direttrici del 2002 nella loro versione in lingua polacca.
(v. punti 31, 34, 37, 39 e dispositivo)
SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
12 maggio 2011 (
*
)
«Atto relativo alle condizioni di adesione all’Unione europea – Art. 58 – Direttiva 2002/21/CE – Linee direttrici della [OSCURATO:PERSONA] – Mancata pubblicazione nella [OSCURATO:PERSONA] ufficiale dell’Unione europea nella lingua di uno Stato membro – Opponibilità»
Nel procedimento C‑410/09,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Sąd Najwyższy
(Polonia) con decisione 28 ottobre 2009, pervenuta in cancelleria lo stesso giorno, nella causa
[OSCURATO:PERSONA] sp. z o.o.
contro
[OSCURATO:PERSONA]ędu [OSCURATO:PERSONA],
con l’intervento di:
[OSCURATO:PERSONA] Urzędu [OSCURATO:PERSONA] i Konsumentów,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dal sig. J.N. [OSCURATO:PERSONA], presidente di sezione, dai sigg. A. Arabadjiev, A. Rosas, A. Ó Caoimh e dalla sig.ra P. Lindh
(relatore), giudici,
avvocato generale: sig. P. [OSCURATO:PERSONA]
cancelliere: sig. B. Fülöp, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 30 novembre 2010,
considerate le osservazioni presentate:
– per la [OSCURATO:PERSONA] sp. z o.o., dai sigg. M. Korcz e S. Dudzik, radcy prawni;
– per il [OSCURATO:PERSONA] Urzędu [OSCURATO:PERSONA], dal sig. M. Kołtoński e dalla sig.ra D. Pawłowska, radcy prawni;
– per il governo polacco, dal sig. M. Szpunar, in qualità di agente;
– per il governo ceco, dal sig. M. Smolek, in qualità di agente;
– per l’Irlanda, dal sig. D. O’Hagan, in qualità di agente;
– per la [OSCURATO:PERSONA] europea, dal sig. G. Braun e dalla sig.ra K. Mojzesowicz, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 58 dell’Atto relativo alle condizioni di adesione
all’Unione europea della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia,
della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della
Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei Trattati sui quali si fonda l’Unione europea (GU 2003,
L 236, pag. 33; in prosieguo: l’«Atto di adesione del 2003»).
2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la [OSCURATO:PERSONA] sp. z o.o. (in prosieguo:
la «PTC») e il [OSCURATO:PERSONA] Urzędu [OSCURATO:PERSONA] (presidente dell’Ufficio delle comunicazioni elettroniche; in prosieguo:
il «[OSCURATO:PERSONA]») vertente su taluni obblighi normativi imposti da quest’ultimo alla PTC.
Contesto normativo
L’Atto di adesione del 2003
3
Ai sensi dell’art. 2 dell’Atto di adesione del 2003:
«Dalla data di adesione le disposizioni dei trattati originari e gli atti adottati dalle istituzioni e dalla Banca centrale
europea prima dell’adesione vincolano i nuovi [OSCURATO:PERSONA] membri e si applicano in tali [OSCURATO:PERSONA] alle condizioni previste da detti
trattati e dal presente atto».
4
L’art. 58 dell’Atto di adesione del 2003 dispone quanto segue:
«I testi degli atti delle istituzioni e della Banca centrale europea, adottati anteriormente all’adesione e redatti dal Consiglio,
dalla [OSCURATO:PERSONA] o dalla Banca centrale europea in lingua ceca, estone, lettone, lituana, maltese, polacca, slovacca, slovena
e ungherese fanno fede, dalla data di adesione, alle stesse condizioni dei testi redatti nelle undici lingue attuali. Essi
sono pubblicati nella
[OSCURATO:PERSONA] ufficiale dell’Unione europea
qualora i testi nelle lingue attuali siano stati oggetto di una tale pubblicazione».
Il regolamento n. 1
5
In forza dell’art. 1 del regolamento del Consiglio 15 aprile 1958, n. 1, che stabilisce il regime linguistico della Comunità
economica europea (GU 1958, n. 17, pag. 385), così come modificato dall’Atto di adesione del 2003, le lingue ufficiali dell’Unione
sono:
«la lingua ceca, la lingua danese, la lingua estone, la lingua finlandese, la lingua francese, la lingua greca, la lingua
inglese, la lingua italiana, la lingua lettone, la lingua lituana, la lingua maltese, la lingua olandese, la lingua polacca,
la lingua portoghese, la lingua slovacca, la lingua slovena, la lingua spagnola, la lingua svedese, la lingua tedesca e la
lingua ungherese».
6
L’art. 4 di tale regolamento prevede quanto segue:
«I regolamenti e gli altri testi di portata generale sono redatti nelle venti lingue ufficiali».
7
L’art. 5 del suddetto regolamento recita:
«[OSCURATO:PERSONA] ufficiale dell’Unione europea
è pubblicata nelle venti lingue ufficiali».
8
Ai sensi dell’art. 8 del medesimo regolamento:
«Per quanto concerne gli [OSCURATO:PERSONA] membri in cui esistono più lingue ufficiali, l’uso della lingua sarà determinato, a richiesta
dello Stato interessato, secondo le regole generali risultanti dalla legislazione di tale Stato».
La direttiva 2002/21/CE
9
L’art. 1, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/21/CE, che istituisce un quadro
normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva «quadro») (GU L 108, pag. 33), è formulato
come segue:
«La presente direttiva istituisce un quadro normativo armonizzato per la disciplina dei servizi di comunicazione elettronica,
delle reti di comunicazione elettronica e delle risorse e servizi correlati, definisce le funzioni delle autorità nazionali
di regolamentazione ed istituisce le procedure atte a garantire l’applicazione armonizzata del quadro normativo [nell’Unione]».
10
L’art. 15 della direttiva 2002/21, riguardante la procedura per la definizione dei mercati, dispone ai nn. 1‑3 quanto segue:
«1. Previa consultazione pubblica e consultazione delle autorità nazionali di regolamentazione, la [OSCURATO:PERSONA] adotta una raccomandazione
avente ad oggetto i mercati rilevanti dei servizi e dei prodotti (in prosieguo “la raccomandazione”). La raccomandazione individua,
conformemente all’allegato I, i mercati dei prodotti e dei servizi all’interno del settore delle comunicazioni elettroniche
le cui caratteristiche siano tali da giustificare l’imposizione di obblighi di regolamentazione stabiliti dalle direttive
particolari senza che ciò pregiudichi la individuazione di altri mercati in casi specifici di applicazione delle regole di
concorrenza. [OSCURATO:PERSONA] definisce i mercati in base ai principi del diritto della concorrenza.
[OSCURATO:PERSONA] riesamina periodicamente la raccomandazione.
2. [OSCURATO:PERSONA] provvede a pubblicare orientamenti per l’analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato
(in prosieguo “gli orientamenti”) conformi ai principi del diritto della concorrenza entro la data di entrata in vigore della
presente direttiva.
3. Le autorità nazionali di regolamentazione, tenendo nel massimo conto la raccomandazione e gli orientamenti, definiscono i
mercati rilevanti corrispondenti alla situazione nazionale, in particolare mercati geografici rilevanti nel loro territorio,
conformemente ai principi del diritto della concorrenza. Prima di definire mercati che differiscono da quelli contemplati
nella raccomandazione, le autorità nazionali di regolamentazione applicano la procedura di cui agli articoli 6 e 7».
11
L’art. 16 della direttiva 2002/21, intitolato «Procedura per l’analisi del mercato», prevede ai nn. 1‑5 quanto segue:
«1. Non appena possibile dopo l’adozione della raccomandazione o dopo ogni suo successivo aggiornamento, le autorità nazionali
di regolamentazione effettuano un’analisi dei mercati rilevanti tenendo nel massimo conto gli orientamenti. [OSCURATO:PERSONA] membri
provvedono affinché questa analisi sia effettuata, se del caso, in collaborazione con le autorità nazionali garanti della
concorrenza.
2. Quando l’autorità nazionale di regolamentazione [in prosieguo: l’“ANR”] è tenuta, ai sensi degli articoli 16, 17, 18 o 19
della direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale) o ai sensi degli articoli 7 e 8 della direttiva 2002/19/CE (direttiva
accesso), a decidere in merito all’imposizione, al mantenimento, alla modifica o alla revoca di obblighi a carico delle imprese,
essa determina, in base alla propria analisi di mercato di cui al paragrafo 1 del presente articolo, se uno dei mercati rilevanti
sia effettivamente concorrenziale.
3. Se conclude che tale mercato è effettivamente concorrenziale, l’[ANR] non impone né mantiene nessuno degli obblighi di regolamentazione
specifici di cui al paragrafo 2. Qualora siano già in applicazione obblighi di regolamentazione settoriali, li revoca per
le imprese operanti in tale mercato rilevante. La revoca degli obblighi è comunicata alle parti interessate con un congruo
preavviso.
4. Qualora accerti che un mercato rilevante non è effettivamente concorrenziale l’[ANR] individua le imprese che dispongono di
un significativo potere di mercato conformemente all’articolo [14] e impone a tali imprese gli appropriati specifici obblighi
di regolamentazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo ovvero mantiene in vigore o modifica tali obblighi laddove
già esistano.
5. Nel caso dei mercati transnazionali paneuropei individuati nella decisione di cui all’articolo 15, paragrafo [4], le [ANR]
interessate effettuano congiuntamente l’analisi di mercato, tenendo nel massimo conto gli orientamenti, e si pronunciano di
concerto in merito all’imposizione, al mantenimento, alla modifica o alla revoca di obblighi di regolamentazione di cui al
paragrafo 2 del presente articolo».
12
In applicazione dell’art. 15, n. 2, della direttiva 2002/21, la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato le linee direttrici per l’analisi
del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del nuovo quadro normativo comunitario per le reti
e i servizi di comunicazione elettronica (GU 2002, C 165, pag. 6; in prosieguo: le «linee direttrici del 2002»).
Causa principale e questione pregiudiziale
13
La PTC costituisce uno dei principali operatori delle telecomunicazioni in Polonia.
14
Il 17 luglio 2006 il [OSCURATO:PERSONA] considerava che la PTC disponesse di un potere significativo sul mercato dei servizi di terminazione
delle chiamate vocali e decideva di imporre a tale impresa taluni obblighi normativi.
15
Il ricorso della PTC avverso tale decisione del [OSCURATO:PERSONA] veniva respinto dai giudici di primo grado e d’appello. Nell’ambito
dell’impugnazione proposta dinanzi al giudice del rinvio la PTC sostiene che le linee direttrici del 2002, su cui si basa
detta decisione, non possono esserle opposte poiché non sono state pubblicate in lingua polacca nella
[OSCURATO:PERSONA] ufficiale dell’Unione europea
.
16
Il Sąd Najwyższy dubita delle conseguenze da trarre da tale mancata pubblicazione.
17
Tale giudice ricorda che la Corte ha dichiarato che l’art. 58 dell’Atto di adesione del 2003 osta a che gli obblighi contenuti
in una normativa comunitaria che non è stata pubblicata nella
[OSCURATO:PERSONA] ufficiale dell’Unione europea
nella lingua di un nuovo Stato membro, sebbene quest’ultima sia una lingua ufficiale dell’Unione europea, possano essere
imposti ai singoli in tale Stato, anche nel caso in cui tali soggetti avrebbero potuto prendere conoscenza della normativa
suddetta con altri mezzi (sentenze 11 dicembre 2007, causa C‑161/06, Skoma-Lux, Racc. pag. I‑10841, punti 57‑59, e 4 giugno
2009, causa C‑560/07, Balbiino, Racc. pag. I‑4447, punto 30).
18
Tale giurisprudenza conduce il giudice del rinvio a considerare che le imprese polacche di telecomunicazioni si trovano in
una situazione meno favorevole di quella delle imprese stabilite in [OSCURATO:PERSONA] membri diversi dalla Repubblica di Polonia, le quali
sono in grado di acquisire conoscenza delle linee direttrici nelle lingue ufficiali di tali [OSCURATO:PERSONA].
19
Il giudice del rinvio si chiede se la formulazione «obblighi contenuti in una normativa comunitaria», utilizzata al punto
51 della citata sentenza Skoma-Lux, riguardi esclusivamente i regolamenti e le decisioni che, per loro natura, creano obblighi
in capo ai singoli, o se essa si estenda anche ad altri atti delle istituzioni dell’Unione che incidono sui diritti o sugli
obblighi dei singoli regolati da norme del diritto nazionale che attuano direttive comunitarie. Egli rileva al riguardo che
nella sentenza 10 marzo 2009, causa C‑345/06, Heinrich (Racc. pag. I‑1659), la Corte sembra aver interpretato in maniera estensiva
la nozione di «normativa comunitaria», capace di inglobare tutti gli atti delle istituzioni dell’Unione. Essa sottolinea altresì
che dalla sentenza 21 giugno 2007, causa C‑158/06, ROM-projecten (Racc. pag. I‑5103), pare emergere che non devono essere
oggetto di pubblicazione soltanto gli atti giuridici dell’Unione che impongono obblighi ai singoli, ma che, perché la pubblicazione
sia necessaria, sia sufficiente che un atto imponga ad uno Stato membro l’obbligo di intraprendere un’azione concreta nei
confronti dei singoli.
20
Il giudice del rinvio rileva che le linee direttrici del 2002 danno luogo ad un legittimo affidamento da parte delle persone
che versano in situazioni coperte dal loro ambito di applicazione. Inoltre l’adozione di tale linee direttrici da parte della
[OSCURATO:PERSONA] discenderebbe direttamente da un obbligo previsto all’art. 15, n. 2, della direttiva 2002/21. Gli artt. 15, n. 3,
e 16, n. 1, di quest’ultima prevederebbero che le ANR devono tenere «nel massimo conto» gli orientamenti [le linee direttrici],
sia per la definizione dei mercati rilevanti, sia per la loro analisi.
21
Pertanto, il Sąd Najwyższy ha deciso di sospendere il procedimento e di proporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se l’art. 58 [dell’Atto di adesione del 2003] permetta di far valere nei confronti di un singolo in uno Stato membro le disposizioni
contenute nelle [linee direttrici del 2002], linee direttrici che, conformemente all’art. 16, n. 1, della direttiva [2002/21],
le [ANR], effettuando un’analisi dei mercati rilevanti, devono tenere nel massimo conto, qualora le suddette linee direttrici
non siano state pubblicate nella
[OSCURATO:PERSONA] dell’Unione europea
nella lingua di tale Stato allorquando quest’ultima è una lingua ufficiale dell’Unione europea»
Sulla questione pregiudiziale
22
Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede in sostanza se l’art. 58 dell’Atto di adesione del 2003 debba essere interpretato
nel senso che osta a che un’ANR possa riferirsi alle linee direttrici del 2002 in una decisione con cui tale autorità impone
taluni obblighi normativi a un operatore di servizi di comunicazioni elettroniche, qualora tali linee direttrici non siano
state pubblicate nella
[OSCURATO:PERSONA] dell’Unione europea
nella lingua di tale Stato, sebbene quest’ultima sia una lingua ufficiale dell’Unione.
23
Per rispondere a tale questione occorre ricordare che un principio fondamentale dell’ordinamento giuridico dell’Unione esige
che un atto emanante dalle pubbliche autorità non possa venir opposto agli amministrati prima che questi abbiano avuto la
possibilità di prenderne conoscenza (sentenza 25 gennaio 1979, causa 98/78, Racke, Racc. pag. 69, punto 15).
24
Inoltre, dall’art. 2 dell’Atto di adesione del 2003 risulta che gli atti adottati dalle istituzioni anteriormente all’adesione
vincolano gli [OSCURATO:PERSONA] membri e sono applicabili in tali [OSCURATO:PERSONA] dalla data di adesione. Tuttavia, l’opponibilità degli atti suddetti
alle persone fisiche e giuridiche di tali [OSCURATO:PERSONA] è subordinata alle condizioni generali di attuazione del diritto dell’Unione
negli [OSCURATO:PERSONA] membri così come previste dai Trattati originari e, per i nuovi [OSCURATO:PERSONA] membri, dallo stesso Atto di adesione del
2003 (sentenza Skoma-Lux, cit., punto 32).
25
Con riferimento ai regolamenti del Consiglio e della [OSCURATO:PERSONA] nonché alle direttive di tali istituzioni rivolte a tutti
gli [OSCURATO:PERSONA] membri, dalle disposizioni dell’art. 254, n. 2, CE risulta che tali atti possono produrre effetti giuridici soltanto
se sono stati pubblicati nella
[OSCURATO:PERSONA] ufficiale dell’Unione europea
(v., in tal senso, sentenza Skoma-Lux, cit., punto 33).
26
Inoltre, i detti atti non possono essere opposti alle persone fisiche e giuridiche in uno Stato membro prima che queste ultime
abbiano la possibilità di prenderne conoscenza tramite regolare pubblicazione nella
[OSCURATO:PERSONA] ufficiale dell’Unione europea
(citate sentenze Racke, punto 15, e Skoma-Lux, punto 37).
27
L’osservanza di questi principi è necessaria con le stesse conseguenze quando una regolamentazione dell’Unione obbliga gli
[OSCURATO:PERSONA] membri ad adottare, ai fini della sua attuazione, provvedimenti che impongano obblighi ai privati. Di conseguenza, i
provvedimenti nazionali che, in esecuzione di una regolamentazione dell’Unione, impongono obblighi ai privati devono essere
pubblicati affinché questi ultimi possano prenderne conoscenza (v., in tal senso, sentenza 20 giugno 2002, causa C‑313/99,
Mulligan e a., Racc. pag. I‑5719, punti 51 e 52). In una tale situazione, gli interessati devono avere anche la possibilità
di informarsi sulla fonte dei provvedimenti nazionali che impongono loro obblighi. Devono quindi essere pubblicati non solo
la normativa nazionale, ma anche l’atto giuridico dell’Unione che, nel caso, obbliga gli [OSCURATO:PERSONA] membri ad adottare provvedimenti
che impongano obblighi ai privati (v., in tal senso, sentenza Heinrich, cit., punti 45‑47).
28
Peraltro, dal combinato disposto dell’art. 58 dell’Atto di adesione del 2003 e degli artt. 4, 5 e 8 del regolamento n. 1 si
evince che, per uno Stato membro la cui lingua è una lingua ufficiale dell’Unione, la pubblicazione regolare di un regolamento
dell’Unione deve essere intesa come la pubblicazione di tale atto, in tale lingua, nella
[OSCURATO:PERSONA] ufficiale dell’Unione europea
(sentenza Skoma-Lux, cit., punto 34).
29
La Corte ha pertanto dichiarato che l’art. 58 dell’Atto di adesione del 2003 osta a che gli obblighi contenuti in una normativa
dell’Unione che non è stata pubblicata nella
[OSCURATO:PERSONA] ufficiale dell’Unione europea
nella lingua di un nuovo Stato membro, sebbene quest’ultima sia una lingua ufficiale dell’Unione, possano essere imposti ai
singoli in tale Stato, anche nel caso in cui tali soggetti avrebbero potuto prendere conoscenza della normativa suddetta con
altri mezzi (citate sentenze Skoma-Lux, punto 51, e Balbiino, punto 30).
30
Alla luce della giurisprudenza richiamata ai punti 23‑29 della presente sentenza, ispirata ai principi di certezza del diritto
e di non discriminazione, si deve verificare se, nel loro contenuto, le linee direttrici del 2002 impongano obblighi ai singoli.
Se ciò dovesse essere riscontrato, in mancanza della pubblicazione in lingua polacca nella
[OSCURATO:PERSONA] ufficiale dell’Unione europea
, in Polonia tali linee direttrici non potrebbero essere opposte ai singoli.
31
Gli artt. 15 e 16 della direttiva 2002/21, che sono espressamente indirizzati alle ANR, costituiscono il fondamento giuridico
delle linee direttrici del 2002. Queste ultime guidano le ANR nella definizione e nell’analisi dei mercati rilevanti al fine
di stabilire se essi debbano essere sottoposti ad una regolamentazione ex ante. Infatti, ai sensi del punto 1 di tali linee
direttrici, esse enunciano i principi sui quali le ANR devono fondare la loro analisi dei mercati e dell’effettiva concorrenza,
in applicazione del quadro normativo comune sulle comunicazioni elettroniche. Il punto 6 delle stesse linee direttrici prevede
parimenti che esse intendono fornire un orientamento alle ANR nell’esercizio delle loro nuove competenze acquisite nella definizione
dei mercati e nella valutazione del significativo potere di mercato (sentenza 3 dicembre 2009, causa C‑424/07, [OSCURATO:PERSONA]/Germania,
Racc. pag. I‑11431, punti 75 e 76).
32
Le linee direttrici del 2002 contengono, nelle loro prime tre sezioni, un’esposizione sintetica dei metodi e dei criteri utili
alla definizione del mercato, alla valutazione del significativo potere di mercato e alla designazione delle imprese con significativo
potere di mercato. Si tratta essenzialmente di un sunto della giurisprudenza in materia, completato da un’esposizione sommaria
di tre comunicazioni della [OSCURATO:PERSONA] che erano state pubblicate nella
[OSCURATO:PERSONA] ufficiale dell’Unione europea
in lingua polacca, vale a dire, rispettivamente, la comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] sulla definizione del mercato rilevante
ai fini dell’applicazione del diritto comunitario in materia di concorrenza (GU 1997, C 372, pag. 5, nonché edizione speciale
della
[OSCURATO:PERSONA] ufficiale dell’Unione europea
in lingua polacca, tomo I, capitolo 8, pag. 155), le linee direttrici sull’applicazione delle regole di concorrenza della
CEE nel settore delle telecomunicazioni (GU 1991, C 233, pag. 2, nonché edizione speciale della
[OSCURATO:PERSONA] ufficiale dell’Unione europea
in lingua polacca, tomo I, capitolo 8, pag. 43), e la comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] sull’applicazione delle regole di concorrenza
agli accordi in materia di accesso nel settore delle telecomunicazioni (GU 1998, C 265, pag. 2, nonché edizione speciale della
[OSCURATO:PERSONA] ufficiale dell’Unione europea
in lingua polacca, tomo I, capitolo 8, pag. 255).
33
Le ultime tre sezioni riguardano più direttamente l’attuazione della direttiva 2002/21. La quarta sezione, intitolata «Imposizione,
mantenimento, modifica o revoca di obblighi ai sensi del quadro normativo», è volta a dare indicazioni alle ANR riguardo alle
misure da adottare in seguito all’analisi del carattere concorrenziale del mercato. Le sezioni quinta e sesta riguardano,
da un lato, i poteri d’indagine e le procedure di cooperazione ai fini dell’analisi del mercato e, dall’altro, le procedure
di consultazione pubblica e pubblicazione delle decisioni proposte dalle ANR. Oltre a richiamare le disposizioni pertinenti
del contesto normativo applicabile, queste tre sezioni sono volte a precisare il funzionamento dei meccanismi di cooperazione
tra le ANR, le autorità nazionali per la concorrenza e la [OSCURATO:PERSONA].
34
Risulta da tali elementi che le linee direttrici del 2002 non contengono alcun obbligo che possa essere imposto, direttamente
o indirettamente, ai singoli. Pertanto, l’assenza di pubblicazione di tali linee direttrici nella
[OSCURATO:PERSONA] ufficiale dell’Unione europea
in lingua polacca non osta a che l’ANR della Repubblica di Polonia vi si riferisca in una decisione destinata a un singolo.
35
Occorre peraltro rilevare che le dette linee direttrici sono state pubblicate nel 2002 nella serie «C» della
[OSCURATO:PERSONA] ufficiale dell’Unione europea
. Orbene, contrariamente alla serie «L» di quest’ultima, la serie «C» non ha ad oggetto la pubblicazione di atti giuridicamente
vincolanti, ma soltanto la pubblicazione delle informazioni, delle raccomandazioni e dei pareri riguardanti l’Unione.
36
La PTC ritiene nondimeno che, poiché queste stesse linee direttrici sono state pubblicate nel 2002 nella
[OSCURATO:PERSONA] ufficiale dell’Unione europea
, esse avrebbero dovuto essere pubblicate, ai sensi dell’art. 58 dell’Atto di adesione del 2003, altresì nelle lingue ufficiali
dei nuovi [OSCURATO:PERSONA] membri, segnatamente in lingua polacca.
37
Si deve tuttavia rilevare che l’art. 58 dell’Atto di adesione del 2003 non impone al Consiglio, alla [OSCURATO:PERSONA] o alla Banca
centrale europea di tradurre nelle nove lingue nuove elencate in tale articolo tutti gli atti delle istituzioni e della Banca
centrale europea adottati prima dell’adesione dei nuovi [OSCURATO:PERSONA] membri. Detto articolo, che disciplina il regime linguistico
e le condizioni di pubblicazione degli atti adottati, prima dell’adesione, dalle istituzioni e dalla Banca centrale europea,
si limita infatti a prevedere che, tra tali atti, soltanto quelli i cui testi sono stati redatti nelle lingue dei nuovi [OSCURATO:PERSONA]
membri che costituiscono lingue ufficiali dell’Unione fanno fede, dalla data di adesione, alle stesse condizioni dei testi
redatti nelle altre lingue ufficiali e sono pubblicati nella
[OSCURATO:PERSONA] ufficiale dell’Unione europea
nel caso in cui questi ultimi abbiano formato oggetto di siffatta pubblicazione. Pertanto, detto articolo implica che gli
[OSCURATO:PERSONA] membri e le istituzioni procedano a una selezione degli atti che devono essere pubblicati nella
[OSCURATO:PERSONA] ufficiale dell’Unione europea
e non esclude che taluni atti possano non essere pubblicati. Di conseguenza, l’art. 58 dell’Atto di adesione del 2003 non
esigeva la pubblicazione in detta [OSCURATO:PERSONA] ufficiale delle linee direttrici del 2002 nella loro versione in lingua polacca.
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Del resto, si deve sottolineare che la Corte ha già respinto l’esistenza di un principio generale del diritto dell’Unione
in forza del quale qualsiasi atto che possa incidere sugli interessi di un cittadino dovrebbe essere redatto in ogni caso
nella sua lingua (v., in tal senso, sentenza 9 settembre 2003, causa C‑361/01 P, Kik/UAMI, Racc. pag. I‑8283, punti 82 e 83).
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Tenuto conto di quanto precede, la questione sollevata dev’essere risolta dichiarando che l’art. 58 dell’Atto di adesione
del 2003 dev’essere interpretato nel senso che esso non osta a che un’ANR possa riferirsi alle linee direttrici del 2002 in
una decisione con cui tale autorità impone taluni obblighi normativi a un operatore di servizi di comunicazioni elettroniche,
e ciò nonostante il fatto che tali linee direttrici non siano state pubblicate nella
[OSCURATO:PERSONA] ufficiale dell’Unione europea
nella lingua di tale Stato, sebbene quest’ultima sia una lingua ufficiale dell’Unione.
Sulle spese
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Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte
non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:
L’art. 58 dell’Atto relativo alle condizioni di adesione all’Unione europea della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia,
della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della
Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti
dei Trattati sui quali si fonda l’Unione europea, dev’essere interpretato nel senso che esso non osta a che un’autorità nazionale
di regolamentazione possa riferirsi alle linee direttrici della [OSCURATO:PERSONA] per l’analisi del mercato e la valutazione del
significativo potere di mercato ai sensi del nuovo quadro normativo comunitario per le reti e i servizi di comunicazione elettronica
in una decisione con cui tale autorità impone taluni obblighi normativi a un operatore di servizi di comunicazioni elettroniche,
e ciò nonostante il fatto che tali linee direttrici non siano state pubblicate nella
[OSCURATO:PERSONA] ufficiale dell’Unione europea
nella lingua di tale Stato membro, sebbene quest’ultima sia una lingua ufficiale dell’Unione.
Firme
*
Lingua processuale: il polacco.