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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 08752/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 29 settembre 2022, il Tribunale di Salerno ha rigettato l'appello cautelare, proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], confermando il provvedimento del Gup del medesimo Tribunale, con cui si era rigettata l'istanza di esecuzione degli arresti domiciliari, anche con braccialetto elettronico, in sostituzione della misura cautelare carceraria (disposta in relazione al reato di cui A all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 e a reati-scopo di cui all'art. 73 dello stesso d.P.R.), presso un'abitazione sita in Balvano, presa in locazione della madre del ricorrente.

La misura cautelare carceraria era stata disposta a seguito della scelta dell'imputato di non collaborare più con la giustizia e della conseguente indisponibilità del domicilio assegnatogli in precedenza dal Servizio centrale di protezione, nonché della mancata individuazione di un domicilio alternativo idoneo.

2. Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame il prevenuto ha proposto ricorso per cassazione, censurando, con un unico motivo di doglianza, l'erronea applicazione dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., nonché l'illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta inadeguatezza degli arresti domiciliari a salvaguardare i persistenti pericula libertatis.

Secondo la prospettazione difensiva, l'ordinanza impugnata, con una motivazione illogica e contraddittoria, avrebbe compiuto una irragionevole valorizzazione della determinazione di non collaborare più con la giustizia e della conseguente indisponibilità del domicilio assegnato dal [OSCURATO:PERSONA] di Protezione.

Ulteriormente, il Tribunale sarebbe incorso in una inammissibile regressione valutativa del quadro probatorio, avendo ritenuto il domicilio individuato dalla difesa inidoneo a superare la presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare in carcere prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., e affermando erroneamente che le dichiarazioni accusatorie rese dal ricorrente fossero di rilevanza marginale, perché limitate alla mera conferma del compendio indiziario esistente, senza alcun riferimento al delitto associativo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso - con cui si contesta la ritenuta inadeguatezza degli arresti domiciliari in relazione alle esigenze cautelari - è inammissibile, perché formulato in modo uno specifico.

Occorre evidenziare che la collaborazione non comporta automaticamente la revoca o la sostituzione della misura cautelare, che sono subordinate alla valutazione in concerto da parte del giudice che procede sulla base di tutti gli elementi di valutazione raccolti al fine di escludere l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata.

L'art. 16 -octies del d.l. n. 8 del 15 gennaio 1991 non contiene, infatti, alcun automatismo, neanche nell'ipotesi di informazioni favorevoli all'imputato da parte degli organi inquirenti, posto che tali informazioni, pur necessarie, concorrono con gli altri elementi previsti dall'art. 274 cod. proc. 2 A-k pen. per la formulazione del giudizio di pericolosità sociale e di permanenza del pericolo di reiterazione dei reati (Sez. 1, n. 9417 del 22/01/2019, Rv. 276169; Sez. 5, n. 45853 del 08/10/2003, Rv. 227858); tuttavia, la norma richiede che si proceda a detta valutazione.

Infatti, il giudizio sulla pericolosità ai fini della sostituzione o della revoca della misura della custodia cautelare non può essere limitato alla condotta processuale del collaboratore nel singolo giudizio, ma va condotto verificando in concreto se il comportamento collaborativo sia espressione di una scelta radicale di rimozione di qualsivoglia legame con la criminalità organizzata e, in particolare, con la precedente attività delinquenziale (Sez. 1, n. 9417 del 22/01/2019, Rv. 276169; Sez. 1, n. 48875 del 02/10/2013, Rv. 257668; Sez. 1, n. 21245 del 05/04/2011, Rv. 250295).

Nel caso di specie, il Tribunale del riesame evidenzia come l'interruzione del percorso collaborativo e la ritrattazione di quanto dichiarato fino a quel momento - nonostante siano comportamenti legittimi in chiave difensiva - sono indici di valutazione contrari alla scelta radicale di rimozione di qualsivoglia legame con la criminalità organizzata e, in particolare, con la precedente attività delinquenziale, per cui il ruolo propulsivo svolto, gli approvvigionamenti di non modici quantitativi di sostanze stupefacenti, la pluralità dei canali di rifornimento, i precedenti penali e le contestazioni anche in materia di armi inducono a ritenere che esigenze cautelari di siffatto spessore possano essere preservate solo con la misura inframuraria.

Dato il grave quadro indiziario e cautelare, la motivazione dell'ordinanza impugnata risulta essere congrua e adeguata, in quanto non sono stati forniti elementi idonei a superare la presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare in carcere fissata dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. in relazione al contestato delitto associativo, di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, atteso che non risultano in alcun modo acquisiti elementi specifici, dai quali risulti che le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con una misura meno afflittiva, con la conseguenza che il Tribunale del riesame ritiene correttamente che solo la restrizione carceraria possa realisticamente fronteggiare l'individuata esigenza cautelare, a fronte di una situazione complessiva che denota un persistente inserimento nel mercato degli stupefacenti.

2. Il ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile.

Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen.

Coi deciso il 06/12/2022.

Il Consigliere est

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 29 settembre 2022, il Tribunale di Salerno ha rigettato l'appello cautelare, proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], confermando il provvedimento del Gup del medesimo Tribunale, con cui si era rigettata l'istanza di esecuzione degli arresti domiciliari, anche con braccialetto elettronico, in sostituzione della misura cautelare carceraria (disposta in relazione al reato di cui A all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 e a reati-scopo di cui all'art. 73 dello stesso d.P.R.), presso un'abitazione sita in Balvano, presa in locazione della madre del ricorrente. La misura cautelare carceraria era stata disposta a seguito della scelta dell'imputato di non collaborare più con la giustizia e della conseguente indisponibilità del domicilio assegnatogli in precedenza dal Servizio centrale di protezione, nonché della mancata individuazione di un domicilio alternativo idoneo. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame il prevenuto ha proposto ricorso per cassazione, censurando, con un unico motivo di doglianza, l'erronea applicazione dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., nonché l'illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta inadeguatezza degli arresti domiciliari a salvaguardare i persistenti pericula libertatis. Secondo la prospettazione difensiva, l'ordinanza impugnata, con una motivazione illogica e contraddittoria, avrebbe compiuto una irragionevole valorizzazione della determinazione di non collaborare più con la giustizia e della conseguente indisponibilità del domicilio assegnato dal [OSCURATO:PERSONA] di Protezione. Ulteriormente, il Tribunale sarebbe incorso in una inammissibile regressione valutativa del quadro probatorio, avendo ritenuto il domicilio individuato dalla difesa inidoneo a superare la presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare in carcere prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., e affermando erroneamente che le dichiarazioni accusatorie rese dal ricorrente fossero di rilevanza marginale, perché limitate alla mera conferma del compendio indiziario esistente, senza alcun riferimento al delitto associativo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso - con cui si contesta la ritenuta inadeguatezza degli arresti domiciliari in relazione alle esigenze cautelari - è inammissibile, perché formulato in modo uno specifico. Occorre evidenziare che la collaborazione non comporta automaticamente la revoca o la sostituzione della misura cautelare, che sono subordinate alla valutazione in concerto da parte del giudice che procede sulla base di tutti gli elementi di valutazione raccolti al fine di escludere l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata. L'art. 16 -octies del d.l. n. 8 del 15 gennaio 1991 non contiene, infatti, alcun automatismo, neanche nell'ipotesi di informazioni favorevoli all'imputato da parte degli organi inquirenti, posto che tali informazioni, pur necessarie, concorrono con gli altri elementi previsti dall'art. 274 cod. proc. 2 A-k pen. per la formulazione del giudizio di pericolosità sociale e di permanenza del pericolo di reiterazione dei reati (Sez. 1, n. 9417 del 22/01/2019, Rv. 276169; Sez. 5, n. 45853 del 08/10/2003, Rv. 227858); tuttavia, la norma richiede che si proceda a detta valutazione. Infatti, il giudizio sulla pericolosità ai fini della sostituzione o della revoca della misura della custodia cautelare non può essere limitato alla condotta processuale del collaboratore nel singolo giudizio, ma va condotto verificando in concreto se il comportamento collaborativo sia espressione di una scelta radicale di rimozione di qualsivoglia legame con la criminalità organizzata e, in particolare, con la precedente attività delinquenziale (Sez. 1, n. 9417 del 22/01/2019, Rv. 276169; Sez. 1, n. 48875 del 02/10/2013, Rv. 257668; Sez. 1, n. 21245 del 05/04/2011, Rv. 250295). Nel caso di specie, il Tribunale del riesame evidenzia come l'interruzione del percorso collaborativo e la ritrattazione di quanto dichiarato fino a quel momento - nonostante siano comportamenti legittimi in chiave difensiva - sono indici di valutazione contrari alla scelta radicale di rimozione di qualsivoglia legame con la criminalità organizzata e, in particolare, con la precedente attività delinquenziale, per cui il ruolo propulsivo svolto, gli approvvigionamenti di non modici quantitativi di sostanze stupefacenti, la pluralità dei canali di rifornimento, i precedenti penali e le contestazioni anche in materia di armi inducono a ritenere che esigenze cautelari di siffatto spessore possano essere preservate solo con la misura inframuraria. Dato il grave quadro indiziario e cautelare, la motivazione dell'ordinanza impugnata risulta essere congrua e adeguata, in quanto non sono stati forniti elementi idonei a superare la presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare in carcere fissata dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. in relazione al contestato delitto associativo, di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, atteso che non risultano in alcun modo acquisiti elementi specifici, dai quali risulti che le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con una misura meno afflittiva, con la conseguenza che il Tribunale del riesame ritiene correttamente che solo la restrizione carceraria possa realisticamente fronteggiare l'individuata esigenza cautelare, a fronte di una situazione complessiva che denota un persistente inserimento nel mercato degli stupefacenti. 2. Il ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen. Coi deciso il 06/12/2022. Il Consigliere est
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