CassazionesentenzaSezione LDecisione del 10 luglio 2019
Cassazione n. 07584/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3300/2020r.g., proposto da Agenzia delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom.to in Via dei Portoghesi n. 12, Roma, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato. ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] srl, in persona del legale rappresentante pro tempore; [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore. intimati avverso la sentenza della Corte d’Appello di [OSCURATO:PERSONA] n. 625/2019 pubblicata in data 10/07/2019, n.r.g. 912/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 31/01/2024dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.-In data 04/11/2014 l’Agenzia delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA] aveva notificato alla [OSCURATO:PERSONA] srl comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria ai sensi dell’art. 77, co. 2 bis, d.P.R. n. 602/1973 con atto n. 094/76/2014/00000271/000,relativo a numerose di cartelle di pagamento OGGETTO: contributi previdenziali - cartella di pagamento non opposta - termine di prescrizione -quinquennale non adempiute, fra cui quelle nn. 094/2000/0028602188/000, 094/2002/0043353368/000, 094/2007/0028844265/000, relative a contributi previdenziali iscritti a ruolo dall’INPS relativi alle annualità 1992, 1993 e 2000. 2.- La società proponeva opposizione ed eccepiva l’illegittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria a causa della mancata notifica delle cartelle di pagamento 094/2002/0043353368/000 e 094/2007/0028844265/000, la prescrizione dei crediti oggetto delle predette cartelle, la violazione dell’art. 184 r.d. n. 267/1942, in virtù dell’efficacia esdebitativa del decreto di omologa del concordato preventivo emesso dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 10/12/2005. 3.- Costituitosi il contraddittorio, il Tribunale accoglieva l’opposizione e dichiarava estinti per prescrizione quinquennale i crediti oggetto delle predette cartelle. 4.-L’Agenzia delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA] proponeva appello limitato alla sola cartella n. 094/2007/0028844265/000, per la quale insisteva sull’applicabilità del termine decennale di prescrizione, discendente dall’art. 2946 c.c., applicabile anche alla cartella di pagamento non opposta nel termine decorrente dalla sua notifica (avvenuta in data 22/11/2007) e quindi divenuta inoppugnabile. 5.-Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello ha rigettato il gravame. Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermavache le questioni proposte dall’appellante erano state già risolte dalla Corte Suprema di Cassazione nella nota sentenza a sezioni unite n. 23397/2016. 4.-Avverso tale sentenza Agenzia delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo. 5.-[OSCURATO:PERSONA] srl è rimasta intimata . 6.-L’INPS ha depositato unicamente la procura speciale. 7.-[OSCURATO:PERSONA] si è riservata la motivazione nei termini di legge. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3) , c.p.c. la ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt. 20, co. 5 (ora co. 6), d.lgs. n. 112/1999 e 1, co. 197, L. n. 145/2018, per avere la Corte territoriale ritenuto quinquennale il termine di prescrizione senza considerare che dal 1999, dopo la iscrizione a ruolo, la prescrizione è decennale anche per i crediti di natura previdenziale. In particolare la ricorrente deduce che: a) l’art. 20, co. 5, d.lgs. n. 112/1999 non si riferisce solo alle entrate tributarie dello Stato, ma a tutti i ruoli utilizzati come sistema di riscossione coattiva e quindi applicabile anche ai crediti previdenziali; b) diversamente da quanto ritenuto da Cass. sez. un. n. 23397/2016, l’art. 20, co. 5 cit., che prevede il termine decennale di prescrizione, non è limitato alla procedura di discarico per inesigibilità fra l’Ente impositore e l’agente della riscossione, ma riguarda anche il debitore; c) la legge di bilancio per l’anno 2019 (L. n. 145/2018), all’art. 1, co. 197, nel disciplinare gli effetti del nuovo istituto della definizione dei carichi pregressi (c.d. saldo e stralcio), introdotto dai precedenti commi 184 ss., prevede espressamente che in caso di irregolarità o di omissioni costituenti falsità, l’ente creditore, qualora sia intervenuto il discarico automatico, procede nel termine di prescrizione decennale a riaffidare in riscossione il debito residuo. Il motivo è infondatoin relazione a tutti gli argomenti che lo sostengono. Questa Corte, dando continuità al precedente pronunziato in funzione nomofilattica dalle sezioni unite (n. 23397/2016), ha già affermato che “ La scadenza del termine perentorio per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, non comporta anche la c.d. conversione del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., restando irrilevante il termine di prescrizione decennale contemplato dall'art. 1, comma 197, della l. n. 145 del 2018, che concerne il “riaffido”in riscossione, da parte dell'ente creditore al concessionario, dei crediti rispetto ai quali siano sorte irregolarità o falsità, già oggetto di dichiarazione di saldo e stralcio ai sensi del comma 184 e ss. dello stesso art. 1” (Cass. ord. 27/01/2020, n.1826). Va ribadito che, come si evince anche dalla letterale formulazione dell’art.1, co. 197, L. n. 145 cit., il termine di prescrizione decennale riguarda unicamente il rapporto fra l’ente creditore e l’agente della riscossione. In mancanza di diverse ed espresse previsioni normative, esso non si riflette sul distinto rapporto giuridico con il debitore. E comunque quel termine decennale per il c.d. riaffido (della riscossione mediante ruolo) è compatibile con il termine quinquennale di prescrizione del credito (al quale quel “riaffido” si riferisce), perché presuppone certo che il credito non si sia ancora estinto, ma sulla base dell’ulteriore presupposto che questa “persistenza” del credito sia dovuta all’eventuale esistenza di atti interruttivi del termine quinquennale nell’ambito del rapporto giuridico con il debitore. Ne deriva che l’art. 1, co. 197, L. cit. non ha quel rilievo decisivo e dirimente che erroneamente la ricorrente pretende di attribuirvi, perché comunque è norma non applicabile alla fattispecie inerente al rapporto giuridico che vede come controparte il debitore di contributi previdenziali iscritti a ruolo. Nulla va disposto sulle spese, atteso che gli intimati sono rimasti tali. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso a norma dell’art. 13,co. 1 bi