CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13703/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; .rt [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 22/10/2025, con la quale il Tribunale di Alessandria ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di euro 3.000,00 di ammenda per il reato di cui all'art. 4 legge n. 110/1975, commesso in Gavi il 22/12/2020; [OSCURATO:PERSONA] che con le due articolate censure riguardo l'elemento oggettivo e l'elemento soggettivo del reato si richiede una rivalutazione nel merito delle valutazioni effettuate dal Tribunale con riguardo all'elemento dell'accidentalità della rottura del bicchiere, logicamente argomentando dagli elementi in ordine alla ricostruzione delle condotte dell'imputato l'assoluta irrilevanza di questo dato, visto che [OSCURATO:PERSONA] aveva inveito contro il vicino di casa avvalendosi dei resti scheggiati in vetro, brandendoli e agitandoli per la pubblica in via con modalità pericolose e sconsiderate; Per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile P.Q.M