CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 27458/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di COSENZAudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. [OSCURATO:PERSONA] propone, quale persona offesa-querelante, ricorso personale avverso l'ordinanza del Tribunale di Cosenza indicata in epigrafe, con la quale è stato rigettato il reclamo avverso provvedimento di archiviazione del Giudice per le indagini preliminari di Cosenza in data 14 febbraio 2022. 2. Va dichiarata l'inammissibilità del ricorso. 2.1. In primo luogo, va rilevato che il ricorso è inammissibile ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., in quanto sottoscritto personalmente dalla persona offesa-querelante e non da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Secondo ius receptum, è sempre necessaria la rappresentanza tecnica da parte di difensore abilitato, anche se ricorrente è un avvocato cassazionista, dovendosi escludere l'autodifesa tecnica e la difesa personale dell'interessato (Sez. 2, n. '2724 del 18/01/2013, Cappa, Rv. 255083, richiamata in motivazione dalla sentenza Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, paragrafo 9.3). 2.2. Il ricorso è inoltre inammissibile perché proposto avverso provvedimento non impugnabile, come previsto normativamente dall'art. 410-bis, comma 3, cod. proc. pen. e chiarito da questa Corte in più pronunzie (ex multis, Sez. 5, Ordinanza n. 40127 del 09/07/2018, Rv. 273875, la quale ha escluso che l'espressa previsione di non impugnabilità in sede di legittimità della ordinanza si ponga in contrasto con l'art. 24 Cost. e con l'art. 2 del VII protocollo addizionale CEDU; Sez. 6, Sentenza n. 12244 del 07/03/2019, Rv. 275723, la quale ha precisato che il ricorso per cassazione è proponibile solo per lamentare l'abnormità dell'atto gravato e non anche per far valere i vizi elencati nell'art. 606 cod. proc. pen). 2.3. Va, peraltro, chiarito, in ragione delle deduzioni articolate nell'atto di ricorso, che anche l'ordinanza di archiviazione del procedimento non è impugnabile con ricorso per cassazione bensì con reclamo dinanzi al Tribunale in composizione monocratica e solo nei casi di nullità ex art. 127 comma 5 cod.proc.pen. (comma 2 dell'art. 410 bis) ovvero per lesione del contraddittorio per omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale. È, dunque, preclusa alla persona offesa l'impugnazione dell'ordinanza di archiviazione per ragioni "sostanziali" o di "merito" (Sez. 6, n. 18847 del 06/03/2018, Rv. 272932; Sez. 3, n. 32508 del 05/04/2018, Rv. 273371), da far valere proprio dinanzi al Giudice per le indagini preliminari nell'udienza camerale, mentre è proponibile il reclamo solo per denunziare l'inosservanza delle norme concernenti la citazione e l'intervento delle parti in camera di consiglio, violazione non ricorrente nel caso in esame. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. PQM dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23 fèbbraio 2023 Il consigliere estensor