Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 7Decisione del 8 giugno 2023

Cassazione n. 49439/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di MONZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa in data 08 giugno 2023 il Tribunale di Monza, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta presentata da [OSCURATO:PERSONA] per ottenere la declaratoria di nullità del titolo esecutivo costituito dalla sentenza emessa dal Tribunale di Monza in data 09 dicembre 2019, divenuta irrevocabile in data 16 ottobre 2020, e del conseguente ordine di esecuzione.

Il Tribunale ha rilevato che il motivo dell'asserita nullità era l'errata dichiarazione di assenza dell'imputato, ed ha affermato, richiamando la sentenza delle Sezioni Unite n. 15498/2021, che tale vizio non è deducibile con l'incidente di esecuzione, ma caso mai con il rimedio della rescissione del giudicato.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, con il quale deduce la violazione dell'art. 606, primo comma, lett. c) ed e), cod.proc.pen., in relazione all'art. 670 cod.proc.pen., 111 e 178 cod.proc.pen.

Il Tribunale ha errato, perché nel caso di specie egli è stato giudicato venendo erroneamente dichiarato assente, avendo il Tribunale di Monza errato nel ritenere corretta la notifica del decreto di citazione in giudizio, mentre egli non aveva mai ricevuto l'atto.

Tale nullità è assoluta e insanabile, nonché rilevabile in ogni stato e grado del procedimento.

Altri giudici di esecuzione, in casi analoghi, hanno dichiarato la nullità del titolo esecutivo, in quanto erroneamente formatosi, rimettendo l'istante in termini per l'impugnazione.

3. Il ricorso è inammissibile.

La sentenza Sez.

U. n. 15498 del 26/11/2020 (dep. 2021), Lovric, Rv. 280931, citata nell'ordinanza impugnata, ha affermato che «Le nullità assolute ed insanabili derivanti, in giudizio celebrato in assenza, dall'omessa citazione dell'imputato e/o del suo difensore, non sono deducibili mediante incidente di esecuzione, ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., in ragione dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, salva restando la possibilità di far valere, attraverso la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che si assuma derivata dalle nullità stesse».

Tale pronuncia ha ribadito, aderendo ad un indirizzo giurisprudenziale già da tempo maggioritario, che in sede di incidente di esecuzione non può attribuirsi rilievo a nullità endoprocedimentali che avrebbero dovuto essere fatte valere nel corso del giudizio di cognizione.

Con tale strumento non è consentito far valere forme di patologia degli atti processuali, comprese le nullità attinenti alla irregolare costituzione del rapporto processuale, verificatesi prima della formazione del giudicato: «in difetto della deduzione con l'impugnazione, i vizi, pur sussistenti, restano sanati dall'irrevocabilità della decisione».

Anche la sentenza Sez.

U. n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598, pur stabilendo che «L'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall'imputato o dal condannato, integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma primo lett. c) e 179, comma primo cod.proc.pen., quando di esso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d'ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma quarto, cod.proc.pen.», nella motivazione ha ribadito che anche il vizio insanabile «trova il suo limite preclusivo nel perfezionarsi del giudicato».

L'ordinanza impugnata ha quindi applicato correttamente il principio sopra indicato: pertanto, anche qualora si fosse verificata la nullità assoluta lamentata dal ricorrente, essa non può essere fatta valere con l'incidente di esecuzione promosso ai sensi dell'art. 670 cod.proc.pen..

4. Per i motivi sopra esposti, il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., in mancanza di elementi atti ad escludere la sua colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria, che si ritiene congruo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 16 novembre 2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di MONZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 08 giugno 2023 il Tribunale di Monza, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta presentata da [OSCURATO:PERSONA] per ottenere la declaratoria di nullità del titolo esecutivo costituito dalla sentenza emessa dal Tribunale di Monza in data 09 dicembre 2019, divenuta irrevocabile in data 16 ottobre 2020, e del conseguente ordine di esecuzione. Il Tribunale ha rilevato che il motivo dell'asserita nullità era l'errata dichiarazione di assenza dell'imputato, ed ha affermato, richiamando la sentenza delle Sezioni Unite n. 15498/2021, che tale vizio non è deducibile con l'incidente di esecuzione, ma caso mai con il rimedio della rescissione del giudicato. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, con il quale deduce la violazione dell'art. 606, primo comma, lett. c) ed e), cod.proc.pen., in relazione all'art. 670 cod.proc.pen., 111 e 178 cod.proc.pen. Il Tribunale ha errato, perché nel caso di specie egli è stato giudicato venendo erroneamente dichiarato assente, avendo il Tribunale di Monza errato nel ritenere corretta la notifica del decreto di citazione in giudizio, mentre egli non aveva mai ricevuto l'atto. Tale nullità è assoluta e insanabile, nonché rilevabile in ogni stato e grado del procedimento. Altri giudici di esecuzione, in casi analoghi, hanno dichiarato la nullità del titolo esecutivo, in quanto erroneamente formatosi, rimettendo l'istante in termini per l'impugnazione. 3. Il ricorso è inammissibile. La sentenza Sez. U. n. 15498 del 26/11/2020 (dep. 2021), Lovric, Rv. 280931, citata nell'ordinanza impugnata, ha affermato che «Le nullità assolute ed insanabili derivanti, in giudizio celebrato in assenza, dall'omessa citazione dell'imputato e/o del suo difensore, non sono deducibili mediante incidente di esecuzione, ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., in ragione dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, salva restando la possibilità di far valere, attraverso la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che si assuma derivata dalle nullità stesse». Tale pronuncia ha ribadito, aderendo ad un indirizzo giurisprudenziale già da tempo maggioritario, che in sede di incidente di esecuzione non può attribuirsi rilievo a nullità endoprocedimentali che avrebbero dovuto essere fatte valere nel corso del giudizio di cognizione. Con tale strumento non è consentito far valere forme di patologia degli atti processuali, comprese le nullità attinenti alla irregolare costituzione del rapporto processuale, verificatesi prima della formazione del giudicato: «in difetto della deduzione con l'impugnazione, i vizi, pur sussistenti, restano sanati dall'irrevocabilità della decisione». Anche la sentenza Sez. U. n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598, pur stabilendo che «L'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall'imputato o dal condannato, integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma primo lett. c) e 179, comma primo cod.proc.pen., quando di esso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d'ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma quarto, cod.proc.pen.», nella motivazione ha ribadito che anche il vizio insanabile «trova il suo limite preclusivo nel perfezionarsi del giudicato». L'ordinanza impugnata ha quindi applicato correttamente il principio sopra indicato: pertanto, anche qualora si fosse verificata la nullità assoluta lamentata dal ricorrente, essa non può essere fatta valere con l'incidente di esecuzione promosso ai sensi dell'art. 670 cod.proc.pen.. 4. Per i motivi sopra esposti, il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., in mancanza di elementi atti ad escludere la sua colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria, che si ritiene congruo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 novembre 2023
Decreto Cassazione n. 49439/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris