CassazionedecretoSezione 3Decisione del 19 aprile 2022
Cassazione n. 21830/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1766/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] n. 425/2022depositata il 19/04/2022; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrenteabbia chiesto la decisione del ricorso; Considerato, ancora, che la rinuncia di parte ricorrente (di cui neppure consta l’accettazione della controparte), intervenuta l’ultimo giorno utile per chiedere la decisione del ricorso, non rileva, per la specialità del rito disegnato dall’art. 380-bis cod. proc. civ.: sicché, formulata la proposta di definizione accelerata, non è data alternativa tra l’estinzione da mancata istanza di decisione e la riattivazione del rito per la decisione seguito alla relativa istanza; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve intendersi rinunciato in dipendenza della mancata presentazione di istanza di decisione e che quindi deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi degli artt. 380-bis ( secondo c omma ) e 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali: riguardo alle quali non può giovare alla parte ricorrente la documentazione prodotta in uno alla dichiarazione di rinuncia, in quanto sottratta, per le modalità di suo deposito, al contraddittorio delle parti; Ritenuto che, comunque, i profili di inammissibilità originari, che pure hanno indotto almeno uno degli intimati ad investire risorse per resistere al ricorso, neppure giustificherebbero l’invocata compensazione; P.Q. M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 300,00 (trecento/00) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in