CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 dicembre 2022
Cassazione n. 03189/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza della Corte di Appello di Campobasso che ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dall'imputato, perché tardivo; - che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia inosservanza o erronea applicazione della legge penale in ordine alla valutazione dei termini fissati per la proposizione dell'appello, è manifestamente infondato, posto che l'atto di impugnazione veniva proposto oltre i termini, atteso che il termine di deposito della motivazione non risente della sospensione feriale (Sez. U, n. 42361 del 20/07/2017, Rv. 270586); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condan- na del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am- mende. Così deciso il 14 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] stensor [OSCURATO:PERSONA]