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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 maggio 2026

Cassazione n. 16643/2026

Testo disponibile della fonte

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verso l’ordinanza della Corte di giustizia tributaria di II grado dellaBasilicata n. 4/2024, depositata il 1°/2/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/4/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] impianti e tecnologie s.r.l. propose opposizione avversol’avviso di accertamento n.

TC303T500345, con il quale era statoaccertato, relativamente all’annata fiscale 2014, un maggior redditod’impresa ai fini IRES di € 96.129,00, il valore della produzione a fini IRAPpari a € 151.207,00, nonché IVA indebitamente detratta per € 12.636,00.Numero registro generale 14218/2024Numero sezionale 3371/2026Numero di raccolta generale 16643/2026Data pubblicazione 28/05/20262.

La CTP di Potenza rigettò il ricorso, con sentenza che fu, quindi,impugnata dalla società contribuente.3.

La Corte di giustizia tributaria di II grado della Basilicata dichiaròestinto il processo, “a seguito della comunicazione effettuata dalle partidell'avvenuta definizione in Cassazione del procedimento relativoall'emittente ex art 1 comma 197 L. 197/2022”.4.

L’agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, sullabase di un unico motivo.

La società contribuente è rimasta intimata.5.

In data 22/1/2026, l’Agenzia ricorrente ha depositato la sentenza n.178/2025, con la quale la CGT di II grado della Basilicata ha disposto larevocazione dell’ordinanza (n. 4/2024) in questa sede impugnata.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate deduce laviolazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 197, della l. n.197/2022, “per avere dichiarato estinto il processo in plateale difetto ditutti i presupposti, fattuali e giuridici, per la dichiarazione di estinzione”, inrelazione all’art. 360, n. 4, c.p.c.2.

L’intervenuta revocazione del provvedimento oggetto del presentericorso ne determina l’inammissibilità per venir meno dell’interesseall’impugnazione (v.

Cass., n. 11836/2025).3.

Nessuna statuizione dev’essere emessa relativamente alle speseprocessuali, essendo rimasta intimata la società contribuente.4.

Essendo parte ricorrente [OSCURATO:PERSONA] pubblica difesadall’Avvocatura dello Stato, ammessa alla prenotazione a debito delcontributo unificato, non si applica l’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30maggio 2002, n. 115 (anche tenuto conto dell’esito processualedell’inammissibilità sopravvenuta del ricorso).

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso per cassazione per sopravvenuta carenzadi interesse.Numero registro generale 14218/2024Numero sezionale 3371/2026Numero di raccolta generale 16643/2026Data pubblicazione 28/05/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21/4/2026.Il PresidenteLucio Napolitano

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
verso l’ordinanza della Corte di giustizia tributaria di II grado dellaBasilicata n. 4/2024, depositata il 1°/2/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/4/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] impianti e tecnologie s.r.l. propose opposizione avversol’avviso di accertamento n. TC303T500345, con il quale era statoaccertato, relativamente all’annata fiscale 2014, un maggior redditod’impresa ai fini IRES di € 96.129,00, il valore della produzione a fini IRAPpari a € 151.207,00, nonché IVA indebitamente detratta per € 12.636,00.Numero registro generale 14218/2024Numero sezionale 3371/2026Numero di raccolta generale 16643/2026Data pubblicazione 28/05/20262. La CTP di Potenza rigettò il ricorso, con sentenza che fu, quindi,impugnata dalla società contribuente.3. La Corte di giustizia tributaria di II grado della Basilicata dichiaròestinto il processo, “a seguito della comunicazione effettuata dalle partidell'avvenuta definizione in Cassazione del procedimento relativoall'emittente ex art 1 comma 197 L. 197/2022”.4. L’agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, sullabase di un unico motivo. La società contribuente è rimasta intimata.5. In data 22/1/2026, l’Agenzia ricorrente ha depositato la sentenza n.178/2025, con la quale la CGT di II grado della Basilicata ha disposto larevocazione dell’ordinanza (n. 4/2024) in questa sede impugnata.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate deduce laviolazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 197, della l. n.197/2022, “per avere dichiarato estinto il processo in plateale difetto ditutti i presupposti, fattuali e giuridici, per la dichiarazione di estinzione”, inrelazione all’art. 360, n. 4, c.p.c.2. L’intervenuta revocazione del provvedimento oggetto del presentericorso ne determina l’inammissibilità per venir meno dell’interesseall’impugnazione (v. Cass., n. 11836/2025).3. Nessuna statuizione dev’essere emessa relativamente alle speseprocessuali, essendo rimasta intimata la società contribuente.4. Essendo parte ricorrente [OSCURATO:PERSONA] pubblica difesadall’Avvocatura dello Stato, ammessa alla prenotazione a debito delcontributo unificato, non si applica l’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30maggio 2002, n. 115 (anche tenuto conto dell’esito processualedell’inammissibilità sopravvenuta del ricorso). P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso per cassazione per sopravvenuta carenzadi interesse.Numero registro generale 14218/2024Numero sezionale 3371/2026Numero di raccolta generale 16643/2026Data pubblicazione 28/05/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21/4/2026.Il PresidenteLucio Napolitano
Sentenza Cassazione n. 16643/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris