CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 17330/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 43432/2021 FATTO E DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe, in forza della quale è stata confermata la sua condanna alla pena ritenuta di giustizia per il reato di ricettazione di due portiere, una sospensione, un motore ed una scocca di una autovettura tipo SMART di provenienza furtiva, deducendo due motivi: - violazione di legge relativamente alla omessa qualificazione della condotta contestata ai sensi dell'art. 712 cod. pen. - difettando la prova del dolo della ricettazione; - vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'ipotesi attenuata di cui all' art.648 cpv. 2. Il ricorso è inammissibile in ragione della manifesta infondatezza delle censure proposte. 2.1. Il ricorrente ha, con il primo motivo, riproposto censure già sostanzialmente prospettate con i motivi di appello, e sulle quali la corte territoriale ha esaurientemente risposto. E questa Corte non può sindacare il contenuto del convincimento dei giudici di merito ma solo la correttezza delle affermazioni, la logicità dei passaggi tra premesse e conseguenze nonché la rispondenza degli enunciati alle doglianze proposte dalla parte. In tema di sindacato del vizio di motivazione non è certo compito del giudice di legittimità quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito ne' quello di "rileggere" gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione la cui valutazione è compito esclusivo del giudice di merito: quando, come nella specie, l'obbligo di motivazione è stato esaustivamente soddisfatto dal giudice di merito, con valutazione critica di tutti gli elementi offerti dall'istruttoria dibattimentale e con indicazione, pienamente coerente sotto il profilo logico- giuridico, degli argomenti dai quali è stato tratto il proprio convincimento, la decisione non è censurabile in sede di legittimità. Le censure proposte vanno, invero ritenute null'altro che un modo surrettizio di introdurre, in questa sede di legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali già ampiamente presi in esame dalla corte territoriale che - nell'esaminare i medesimi motivi di doglianza dedotti con il presente ricorso - con motivazione logica, congrua e del tutto coerente con gli indicati elementi probatori ha puntualmente disatteso la tesi difensiva ritenendo sussistenti gli elementi oggettivi e soggettivi dei reato di ricettazione dei beni in questione di provenienza illecita ed escludendo l' ipotesi meno grave di cui all' art. 712 cod. pen. (v. ff. 4/5). La corte territoriale ha, infatti, riconosciuto il ricorrente responsabile del reato di ricettazione poiché, sulla scorta delle complessive emergenze processuali, risultava accertato che lo stesso era stato nella disponibilità dei beni suindicati mentre si apprestava a montarli sulla propria autovettura di identico modello rispetto a quella di provenienza furtiva riferendo agli inquirenti la tesi del tutto inverosimile - non avendo fornito alcun elemento di riscontro - secondo cui li aveva acquistati da persone di cui non ricordava neanche il nome; in tal modo, si è correttamente conformata - quanto alla qualificazione giuridica del fatto accertato - al consolidato orientamento di questa Corte (per tutte, Sez. II, n. 29198 del 25 maggio 2010, Fontanella, rv. 248265), per il quale, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede; d'altro canto (Sez. II, n. 45256 del 22 novembre 2007, Lapertosa, rv. 238515), ricorre il dolo di ricettazione nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza. Né si richiede all'imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire una attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle cose medesime, assolvendo non ad onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi, che potrebbero costituire l'indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice, e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito (in tal senso, Cass. pen., Sez. un., sentenza n. 35535 del 12 luglio - 26 settembre 2007, rv 236914). 2.2. Premesso, poi, che la "particolare tenuità", nel delitto di ricettazione, va desunta da una complessiva valutazione del fatto che comprenda le modalità dell'azione, la personalità dell'imputato e il valore economico della "res". (Sez. 2, Sentenza n. 42866 del 20/06/2017 Ud. (dep. 19/09/2017) Rv. 271154 - 01, la sentenza è da ritenere immune da censure nella parte in cui i giudici di merito hanno escluso l'applicazione dell'attenuante speciale invocata considerata l' entità del danno nella sua globalità, sicchè la sentenza sul punto è immune da censure. 3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 22 Marzo 20