CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 aprile 2022
Cassazione n. 17603/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Rimini del 18 dicembre 2017, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata alla pena di mesi sei di arresto e di euro millecinque- cento di ammenda, ha concesso i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, in rela- zione al reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), e 2-bis, C.d.S.. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo due motivi di impugnazione. 2.1. Violazione degli artt. 180, 182 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen. per nullità dell'accertamento alcolimetrico per omesso avviso alla stessa della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia. 2.2. Violazione degli artt. 526 e 546 cod. proc. pen. per omessa motivazione delle ragioni del rigetto dell'eccezione di inutilizzabilità degli accertamenti urgenti ed irripeti bili. 2.3. Con memoria difensiva del 16.3.22, si insiste per l'accoglimento del primo motivo di gravame e si evidenzia che il secondo motivo di ricorso, sebbene ricondu- cibile a tematiche di merito, risultava travisato nella sentenza impugnata. 3. La sentenza impugnata va annullata perché il reato è estinto per prescrizione, maturata nelle more del giudizio di legittimità, tenuto conto della data del fatto (30 gennaio 2016) e della mancanza di periodi di sospensione della prescrizione e del titolo di reato, in relazione al combinato disposto di cui agli artt. 157 e 161 cod. pen.. La doglianza prospettata in ordine al presunto omesso avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia non può essere considerata prima facie infondata e si appalesa, quindi, di spessore tale da escludere la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione. Risulta, quindi, correttamente instaurato il rapporto processuale, poiché il ricorso non è inammissibile (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818; Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164; Sez. U, n. 33542 del 27/06/2001, Cavalera, Rv. 219531). Com'è noto, in presenza di una causa di estinzione del recito il giudice è legitti- mato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constata- zione", ossia di percezione ictu ocu/i, che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274). 4. Ne discende conclusivamente che la sentenza impugnata deve essere annul- lata senza rinvio per l'intervenuta prescrizione del reato contestato. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescri- zione. Così deciso in Roma il 20 aprile 2022. Il Consigliere estensore Il residente [OSCURATO:PERSONA](y. . Dop(atella Ferr (71- .1