Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 28634/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2021 della Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità o il rigetto del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]-0

1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte di appello di Bari, de- cidendo sugli appelli proposti dall'imputato e dal Pubblico Ministero, in riforma della sentenza di assoluzione del Tribunale di Bari del 29 novembre 2017 ha con- dannato [OSCURATO:PERSONA] anche per i capi A ed E, confermando nel resto la pre- detta sentenza che aveva già condannato il ricorrente per il reato di cui al capo C e lo aveva assolto dalle altre residue imputazioni (capi B, D).

Veniva, altresì, disposta nel giudizio di appello anche la condanna dell'impu- tato al risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede civile ed alle spese del doppio grado di giudizio in favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA].

In estrema sintesi, secondo la sentenza di primo grado gli elementi di prova raccolti nel corso dell'istruttoria dibattimentale non consentivano di ritenere ac- certata oltre ogni ragionevole dubbio la responsabilità del Cassano per i reati di lesioni personali e di omissione di soccorso ascritti rispettivamente ai capi A) e E), con riferimento all'investimento di [OSCURATO:PERSONA] avvenuto il giorno 13 luglio 2013 da parte di una imbarcazione a motore mentre il predetto stava nuotando nella fascia riservata alla balneazione a circa venti metri dalla costa, a causa del quale riportava lesioni giudicate guaribili in giorni quindici con trauma cranico e ferita lacero contusa del cuoio capelluto.

In particolare, l'individuazione del natante, che non si era fermato procedendo a forte velocità, nel gommone di colore bianco dell'imputato ormeggiato nel porto di Giovinazzo era stata basata su elementi descrittivi forniti dai testi oculari troppo comuni ad altre imbarcazioni per consentire una identificazione certa dell'imbar- cazione investitrice.

La Corte di appello, in accoglimento dell'appello del Pubblico Ministero, ha ribaltato l'esito del giudizio, valutando come decisive le omissioni in cui era incorso il primo Giudice che non aveva tenuto conto della corrispondenza anche del colore blu della chiglia, particolare che era stato notato dalla persona offesa e che trovava riscontro nell'impronta bluastra lasciata impressa sulla cute e sul cranio della stessa persona offesa, e sulla falsità delle indicazioni fornite dall'imputato circa l'orario del controllo avvenuto nel porto, che avrebbe assunto la valenza indiziaria del falso alibi. jL- Lì

2. Tramite il proprio difensore di fiducia, ha proposto'[OSCURATO:PERSONA] arti- colando i motivi di seguito sintetizzati. 2.1 Con il primo motivo deduce violazione di legge ex art. 606, lett. b), cod. proc. pen. in merito alla mancata declaratoria di prescrizione del reato ex art. 129 cod. proc. pen. in riferimento al reato di lesioni colpose di cui all'art. 590 cod. pen., per il quale è intervenuta la condanna (capo A), non potendosi tenere conto della recidiva reiterata che è stata applicata in violazione dell'art. 99 cod. pen. che ne limita la rilevanza ai soli reati non colposi.

Si censura anche la pena irrogata da ritenersi pena illegale, perché determinata tenendo conto della recidiva non pre- vista per un reato colposo.

2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione alla inos- servanza della regola processuale che impone la rinnovazione dell'istruttoria di- battimentale nel caso di ribaltamento del giudizio assolutorio di primo grado, con riferimento ai capi A ed E, per l'omessa riassunzione della deposizione testimoniale della persona offesalvalutata dal primo giudice insufficiente ad integrare la prova della responsabilità penale, trattandosi di prova decisiva.

2.3. Con il terzo motivo censura l'illogicità e la carenza di motivazione per la sussistenza del ragionevole dubbio in merito alla identificazione dell'imbarcazione sia per la mancata escussione della persona offesa sul particolare del colore della chiglia e sia per la plausibile alternativa chiave di lettura dei fatti per la mancanza di un accertamento tecnico sulla compatibilità della ferita con le caratteristiche della chiglia dell'imbarcazione del Cassano, per la valorizzazione del presunto falso alibi elaborato dal Cassano e per le contraddizioni dei testi sulle caratteristiche del natante ed in generale per l'assenza di prove certe.

3. Si deve dare atto che in cancelleria sono pervenute le conclusioni scritte della parte civile costituita, che insiste per il rigetto del ricorso, evidenziando che per effetto delle sospensioni intervenute nel corso del giudizio di appello la pre- scrizione del reato di lesioni colpose non era ancora maturata alla data della sen- tenza di secondo grado. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il terzo motivo di ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate e com- porta l'annullamento della sentenza senza rinvio, anche con riferimento al reato di lesioni personali colpose di cui al capo A), sebbene prescritto nelle more del giu- dizio di legittimità dopo la pronuncia della sentenza di secondo grado.

Si deve premettere che in considerazione della ritenuta fondatezza dei motivi che investono l'accertamento della responsabilità per entrambi i due capi di impu- tazione - tenuto conto della sospensione di 64 giorni per la disciplina emergen- ziale pandemica da Covid-19 per effetto del rinvio dell'udienza del 5 maggio 2020 all'udienza del 17 settembre 2020, nonché della sospensione ordinaria per effetto del rinvio disposto su richiesta della difesa dell'udienza del 17 dicembre 2020 all'udienza del 22 aprile 2021 - il reato di lesioni colpose di cui al capo A), com- messo in data 13 luglio 2013, si è prescritto in data 13 gennaio 2021 dopo la sentenza di secondo grado, diversamente dal reato di omissione di soccorso, ascritto al capo E), che in ragione della riconosciuta recidiva, non è ancora pre- scritto.

Tuttavia, l'accoglimento del terzo motivo per violazione dell'onere della moti- vazione rafforzata implica la prevalenza dell'esito assolutorio anche per il reato prescritto, in considerazione della identità della base probatoria dei due reati, che legittima il superamento della disposizione processuale di cui all'art. 129, secondo comma, cod. proc. pen. che richiederebbe una condizione di evidenza della estra- neità ai fatti per la prevalenza dell'esito assolutorio sulla estinzione del reato.

Sul punto si deve, peraltro, rammentare che è stato affermato nella giurispru- denza di legittimità che, poiché il ribaltamento dell'assoluzione del primo grado impone l'onere di una motivazione rafforzata, in mancanza di essa, l'esito assolu- torio della sentenza di primo grado non può essere vanificato dalla sopravvenuta prescrizione del reato, con la conseguenza che non è la causa di estinzione a pre- valere, prevalendo al contrario il giudizio assolutorio che non è stato adeguata- mente confutato (vedi sul punto, Sez. 1, n. 15524 del 6/03/2018, Rv. 272613).

2. Ciò premesso, si deve considerare che secondo l'orientamento oramai con- solidato di legittimità, espresso innanzitutto dalle Sezioni Unite di questa Corte (vedi, Sez.

U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267489), il giudice di ap- pello che riformi la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è ob- bligato a rinnovare l'istruzione dibattimentale, ed ha inoltre l'onere di fornire una motivazione che si sovrapponga a quella della sentenza riformata, confutandone specificamente e logicamente gli argomenti rilevanti dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del prov- vedimento impugnato (Sez.

U, n. 33748 del 12/07/2005 Marvulli, Rv. 231679).

Nella fattispecie in esame, la Corte di appello, dopo aver disposto la rinnova- zione delle prove testimoniali dei testi oculari dell'investimento avvenuto in mare, sebbene abbia, quindi, rispettato l'obbligo della rinnovazione delle prove dichiara- tive che si assumevano come potenzialmente decisive, non ha proceduto ad una confutazione delle difformi valutazioni della sentenza di primo grado idonea a su- perarne in modo maggiormente persuasivo le divergenti conclusioni, sofferman- dosi su aspetti marginali della ricostruzione dei fatti, non decisivi ai fini di giustifi- care il ribaltamento dell'esito assolutorio.

In tal modo è stata violata la regola di giudizio che impone nel dubbio di dare prevalenza all'assoluzione nel caso di plausibilità dell'alternativa ipotesi assolutoria sostenuta dal primo giudice, palesandosi la decisione di condanna come il frutto di una valutazione proposta in via meramente alternativa a quella difforme conclu- sione assolutoria, in violazione del canone di giudizio "dell'oltre ogni ragionevole dubbio", che costituisce il fondamento processuale dell'onere della motivazione rafforzata che deve essere osservato per giustificare la prevalenza dell'esito di condanna rispetto a quello assolutorio deciso da primo giudice.

Nel caso in esame la decisione di riforma è stata argomentata non già sulla base di una diversa valutazione delle prove dichiarative, essendo state queste ri- tenute in entrambi i gradi di giudizio prive di decisività in mancanza di un ricono- scimento certo operato dai suddetti testimoni, ma sulla base della diversa valenza che è stata attribuita dal Giudice dell'appello, per un verso, alla caratteristica del colore blu della chiglia dell'imbarcazione investitrice, confermato dalle tracce dello stesso colore rimaste impresse sul cranio della persona offesa, e, per altro verso, al contenuto delle dichiarazioni rese dall'imputato, valutate come indizio a suo carico, per la ravvisata natura di "falso alibi".

3. Con riguardo al primo elemento, si deve osservare che il colore blu della chiglia dell'imbarcazione responsabile dell'investimento, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, costituiva un dato già emerso dalle dichiarazioni della per- sona offesa che il primo Giudice aveva considerato come certo, pur sminuendone la rilevanza di prova utile all'identificazione dell'imbarcazione, in difetto di elementi per ritenere tale caratteristica come un elemento individualizzante, perché comune anche ad altre imbarcazioni.

Non è, quindi, l'omessa riassunzione della deposizione testimoniale della per- sona offesa valutata dal primo giudice insufficiente per la prova della responsabi- lità penale ad inficiare la decisione del Giudice dell'appello, perché anche ove si fosse trattato effettivamente di una prova decisiva, la sua riassunzione non sa- rebbe stata comunque necessaria in quanto non oggetto di difformi valutazioni in merito al dato oggettivo del colore blu della chiglia, essendo in discussione non tale dato nella sua oggettività,ma la rilevanza attribuitagli ai fini dell'identificazione dell'imbarcazione dell'imputato come quella responsabile dell'investimento.

Costituisce, infatti, un principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità che non sussiste l'obbligo di procedere alla rinnovazione della prova testimoniale de- cisiva per la riforma in appello dell'assoluzione, quando la deposizione è valutata in maniera del tutto identica sotto il profilo contenutistico, ma il suo significato probatorio viene diversamente apprezzato nel rapporto con le altre prove, poiché le difformi valutazioni dei due gradi di giudizio non dipendono da una diversa va- lutazione dell'attendibilità di una dichiarazione, ma dalla diversa rilevanza che viene riconosciuta ad uno stesso dato probatorio, che rimane identico nel suo si- gnificato (Sez. 3, n.19958 del 21/09/2016, Chiri, Rv. 269782)

4. Nel caso in esame ciò che inficia la decisione, invece, è proprio il maggiore peso decisionale attribuito al medesimo dato probatorio senza una motivazione più persuasiva, non essendo stata spiegata la ragione per la quale il colore blu della chiglia potesse essere considerato un dato individualizzante, non comune, in assenza di ulteriori risultanze probatorie utili a confermare la rarità se non l'ecce- zionalità del colore blu della chiglia di un gommone avente caratteristiche similari a quelle descritte, in verità, in modo molto confuso e contraddittorio, dai testi oculari.

La Corte di appello, anziché approfondire ed illustrare le ragioni del ritenuto carattere individualizzante di tale caratteristica dello scafo dell'imbarcazione inve- stitrice, ha rimarcato la piena attendibilità di detta indicazione cromatica fornita dalla persona offesa, perché riscontrata dal c.d. tatuaggio di colore bluastro rile- vato sul cuoio capelluto della stessa persona offesa.

In tal modo, non è stato considerato che l'assoluzione decisa in primo grado non è dipesa dalla incertezza di questa caratteristica cromatica dello scafo dell'im- barcazione, ma dalla mera valenza indiziaria di un particolare ritenuto poco indi- vidualizzante, perché comune anche ad altre imbarcazioni similari.

Pertanto, era onere del Giudice dell'appello fornire riscontro al proprio ragio- namento, evidenziando le ragioni per cui il colore blu della chiglia non potesse essere una caratteristica comune e quindi assumere valore decisivo per l'identifi- cazione dell'imbarcazione investitrice, in assenza di un riconoscimento operato dai tesi oculari, che anche in sede di appello hanno ribadito di non avere mai parlato in termini di identificazione ma solo di somiglianza.

Non vi è nella sentenza di appello alcun riferimento a ulteriori elementi pro- batori, come anche ad esempio l'esito di una semplice verifica comparativa delle altre imbarcazioni ormeggiate nel porto, per attribuire a tale elemento una rile- vanza decisiva apprezzata come fondamentale nel giudizio di appello per giustifi- care la riforma della sentenza di assoluzione.

5. Del tutto illogico è anche il riferimento all'ulteriore indizio valorizzato nella sentenza di appello ai fini del ribaltamento dell'esito decisorio, costituito dal c.d. falso alibi.

È noto che per alibi falso, si intende quello preordinato e mendace, che diver- samente da quello non provato, rappresenta un indizio a carico, in quanto sinto- matico del tentativo dell'imputato di sottrarsi all'accertamento della verità.

Nel caso di specie, invece, la indicazione di un orario più anticipato rispetto a quello in cui l'imputato sarebbe stato controllato nel porto di Giovinazzo - che si presume essere il porto più vicino al luogo dell'investimento - non può assumere rilevanza come falso alibi, perché dalle stesse dichiarazioni valorizzate in tal senso si evince che lo stesso imputato avrebbe implicitamente ammesso che l'investi- mento si era già verificato mentre non si trovava nel porto, avendo dichiarato di essere stato informato nell'immediatezza del controllo da parte degli agenti ope- ranti che circa mezz'ora prima si era verificato l'investimento di un bagnante.

Risulta, pertanto, illogico l'argomento con cui la Corte di appello ha ritenuto che essendo certo che l'investimento era, invece, avvenuto tra le ore 16,00 e le • 16,10 del 13 luglio 2013, l'imputato nel riferire di essere stato controllato alle 15,30 mentre stava rientrando nel porto con la propria imbarcazione, avesse men- tito dolosamente allo scopo di far credere di non essere in navigazione al momento dell'investimento.

Avendo la Corte di appello dato atto che l'imputato aveva riferito comunque che l'investimento del bagnante era avvenuto mezz'ora prima del suo rientro in porto, risulta smentita la ricostruzione di una dichiarazione mendace preordinata a costituirsi un alibi, trattandosi di una indicazione oraria erronea ininfluente per la difesa dell'imputato.

Anche l'ulteriore circostanza ritenuta integrare il falso alibi, ovvero l'aver detto di essere stato fermato alle ore 15,30 mentre era in fase di rientro nel porto, mentre gli agenti hanno riferito che l'imbarcazione era già ormeggiata al momento del controllo, costituisce un dato neutro rispetto alla linea difensiva.

Si tratta all'evidenza di un dato dichiarativo al più erroneo, facilmente verifi- cabile attraverso il riscontro della differente ricostruzione degli eventi descritta dai verbalizzanti, ma che non può assumere la valenza indiziaria attribuitagli dalla Corte di appello, essendo anzi all'opposto interesse della difesa sostenere piuttosto il contrario, ovvero che al momento del controllo si trovava nel porto già da molto tempo prima dell'investimento e non che stesse in fase di ormeggio.

6. Infine, anche l'ulteriore dato probatorio che la Corte di appello ha ritenuto non adeguatamente valorizzato dal primo Giudice, costituito dall'analisi della cella telefonica del telefono cellulare della persona ([OSCURATO:PERSONA]) trasportata nell'imbarca- zione dell'imputato, non è stato oggetto di un vaglio coerente neppure da parte della stessa Corte di appello a giustificazione della sua rilevanza probatoria ai fini della individuazione del responsabile.

Non essendo in discussione che l'imbarcazione dell'imputato si trovava in una zona di mare coperta dalla predetta cella telefonica al momento dell'investimento, risulta priva di giustificazione la rilevanza attribuita a tale dato probatorio, essendo altro il suo rilievo se il Cassano avesse ad esempio negato di essersi trovato in quella zona di mare nell'ora dell'investimento, o se fosse stato accertato che non vi erano altre imbarcazioni similari in navigazione in quel tratto di mare al mo- mento dell'investimento.

In definitiva, la motivazione della Corte di appello non ha fornito una adeguata confutazione degli argomenti contrari utilizzati dal primo giudice per assolvere l'imputato, procedendo ad una rivalutazione dello stesso compendio probatorio, senza dimostrare di avere superato l'equivocità degli elementi di prova acquisiti a carico dell'imputato.In conclusione, l'assenza di ulteriori elementi di prova da valutare, desumibile dall'analisi delle due decisioni di merito, rende superflua la restituzione del giudizio nella sede di merito, ed impone al giudice di legittimità, l'adozione di una pronun- cia liberatoria a norma dell'art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per non aver commesso il fatto per i reati di cui ai capi A) ed E).

Resta ferma la condanna emessa per la residua imputazione di cui al capo C), non oggetto di impugnazione e per la quale è stata irrogata una pena aut

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2021 della Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità o il rigetto del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte di appello di Bari, de- cidendo sugli appelli proposti dall'imputato e dal Pubblico Ministero, in riforma della sentenza di assoluzione del Tribunale di Bari del 29 novembre 2017 ha con- dannato [OSCURATO:PERSONA] anche per i capi A ed E, confermando nel resto la pre- detta sentenza che aveva già condannato il ricorrente per il reato di cui al capo C e lo aveva assolto dalle altre residue imputazioni (capi B, D). Veniva, altresì, disposta nel giudizio di appello anche la condanna dell'impu- tato al risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede civile ed alle spese del doppio grado di giudizio in favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA]. In estrema sintesi, secondo la sentenza di primo grado gli elementi di prova raccolti nel corso dell'istruttoria dibattimentale non consentivano di ritenere ac- certata oltre ogni ragionevole dubbio la responsabilità del Cassano per i reati di lesioni personali e di omissione di soccorso ascritti rispettivamente ai capi A) e E), con riferimento all'investimento di [OSCURATO:PERSONA] avvenuto il giorno 13 luglio 2013 da parte di una imbarcazione a motore mentre il predetto stava nuotando nella fascia riservata alla balneazione a circa venti metri dalla costa, a causa del quale riportava lesioni giudicate guaribili in giorni quindici con trauma cranico e ferita lacero contusa del cuoio capelluto. In particolare, l'individuazione del natante, che non si era fermato procedendo a forte velocità, nel gommone di colore bianco dell'imputato ormeggiato nel porto di Giovinazzo era stata basata su elementi descrittivi forniti dai testi oculari troppo comuni ad altre imbarcazioni per consentire una identificazione certa dell'imbar- cazione investitrice. La Corte di appello, in accoglimento dell'appello del Pubblico Ministero, ha ribaltato l'esito del giudizio, valutando come decisive le omissioni in cui era incorso il primo Giudice che non aveva tenuto conto della corrispondenza anche del colore blu della chiglia, particolare che era stato notato dalla persona offesa e che trovava riscontro nell'impronta bluastra lasciata impressa sulla cute e sul cranio della stessa persona offesa, e sulla falsità delle indicazioni fornite dall'imputato circa l'orario del controllo avvenuto nel porto, che avrebbe assunto la valenza indiziaria del falso alibi. jL- Lì 2. Tramite il proprio difensore di fiducia, ha proposto'[OSCURATO:PERSONA] arti- colando i motivi di seguito sintetizzati. 2.1 Con il primo motivo deduce violazione di legge ex art. 606, lett. b), cod. proc. pen. in merito alla mancata declaratoria di prescrizione del reato ex art. 129 cod. proc. pen. in riferimento al reato di lesioni colpose di cui all'art. 590 cod. pen., per il quale è intervenuta la condanna (capo A), non potendosi tenere conto della recidiva reiterata che è stata applicata in violazione dell'art. 99 cod. pen. che ne limita la rilevanza ai soli reati non colposi. Si censura anche la pena irrogata da ritenersi pena illegale, perché determinata tenendo conto della recidiva non pre- vista per un reato colposo. 2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione alla inos- servanza della regola processuale che impone la rinnovazione dell'istruttoria di- battimentale nel caso di ribaltamento del giudizio assolutorio di primo grado, con riferimento ai capi A ed E, per l'omessa riassunzione della deposizione testimoniale della persona offesalvalutata dal primo giudice insufficiente ad integrare la prova della responsabilità penale, trattandosi di prova decisiva. 2.3. Con il terzo motivo censura l'illogicità e la carenza di motivazione per la sussistenza del ragionevole dubbio in merito alla identificazione dell'imbarcazione sia per la mancata escussione della persona offesa sul particolare del colore della chiglia e sia per la plausibile alternativa chiave di lettura dei fatti per la mancanza di un accertamento tecnico sulla compatibilità della ferita con le caratteristiche della chiglia dell'imbarcazione del Cassano, per la valorizzazione del presunto falso alibi elaborato dal Cassano e per le contraddizioni dei testi sulle caratteristiche del natante ed in generale per l'assenza di prove certe. 3. Si deve dare atto che in cancelleria sono pervenute le conclusioni scritte della parte civile costituita, che insiste per il rigetto del ricorso, evidenziando che per effetto delle sospensioni intervenute nel corso del giudizio di appello la pre- scrizione del reato di lesioni colpose non era ancora maturata alla data della sen- tenza di secondo grado. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il terzo motivo di ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate e com- porta l'annullamento della sentenza senza rinvio, anche con riferimento al reato di lesioni personali colpose di cui al capo A), sebbene prescritto nelle more del giu- dizio di legittimità dopo la pronuncia della sentenza di secondo grado. Si deve premettere che in considerazione della ritenuta fondatezza dei motivi che investono l'accertamento della responsabilità per entrambi i due capi di impu- tazione - tenuto conto della sospensione di 64 giorni per la disciplina emergen- ziale pandemica da Covid-19 per effetto del rinvio dell'udienza del 5 maggio 2020 all'udienza del 17 settembre 2020, nonché della sospensione ordinaria per effetto del rinvio disposto su richiesta della difesa dell'udienza del 17 dicembre 2020 all'udienza del 22 aprile 2021 - il reato di lesioni colpose di cui al capo A), com- messo in data 13 luglio 2013, si è prescritto in data 13 gennaio 2021 dopo la sentenza di secondo grado, diversamente dal reato di omissione di soccorso, ascritto al capo E), che in ragione della riconosciuta recidiva, non è ancora pre- scritto. Tuttavia, l'accoglimento del terzo motivo per violazione dell'onere della moti- vazione rafforzata implica la prevalenza dell'esito assolutorio anche per il reato prescritto, in considerazione della identità della base probatoria dei due reati, che legittima il superamento della disposizione processuale di cui all'art. 129, secondo comma, cod. proc. pen. che richiederebbe una condizione di evidenza della estra- neità ai fatti per la prevalenza dell'esito assolutorio sulla estinzione del reato. Sul punto si deve, peraltro, rammentare che è stato affermato nella giurispru- denza di legittimità che, poiché il ribaltamento dell'assoluzione del primo grado impone l'onere di una motivazione rafforzata, in mancanza di essa, l'esito assolu- torio della sentenza di primo grado non può essere vanificato dalla sopravvenuta prescrizione del reato, con la conseguenza che non è la causa di estinzione a pre- valere, prevalendo al contrario il giudizio assolutorio che non è stato adeguata- mente confutato (vedi sul punto, Sez. 1, n. 15524 del 6/03/2018, Rv. 272613). 2. Ciò premesso, si deve considerare che secondo l'orientamento oramai con- solidato di legittimità, espresso innanzitutto dalle Sezioni Unite di questa Corte (vedi, Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267489), il giudice di ap- pello che riformi la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è ob- bligato a rinnovare l'istruzione dibattimentale, ed ha inoltre l'onere di fornire una motivazione che si sovrapponga a quella della sentenza riformata, confutandone specificamente e logicamente gli argomenti rilevanti dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del prov- vedimento impugnato (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005 Marvulli, Rv. 231679). Nella fattispecie in esame, la Corte di appello, dopo aver disposto la rinnova- zione delle prove testimoniali dei testi oculari dell'investimento avvenuto in mare, sebbene abbia, quindi, rispettato l'obbligo della rinnovazione delle prove dichiara- tive che si assumevano come potenzialmente decisive, non ha proceduto ad una confutazione delle difformi valutazioni della sentenza di primo grado idonea a su- perarne in modo maggiormente persuasivo le divergenti conclusioni, sofferman- dosi su aspetti marginali della ricostruzione dei fatti, non decisivi ai fini di giustifi- care il ribaltamento dell'esito assolutorio. In tal modo è stata violata la regola di giudizio che impone nel dubbio di dare prevalenza all'assoluzione nel caso di plausibilità dell'alternativa ipotesi assolutoria sostenuta dal primo giudice, palesandosi la decisione di condanna come il frutto di una valutazione proposta in via meramente alternativa a quella difforme conclu- sione assolutoria, in violazione del canone di giudizio "dell'oltre ogni ragionevole dubbio", che costituisce il fondamento processuale dell'onere della motivazione rafforzata che deve essere osservato per giustificare la prevalenza dell'esito di condanna rispetto a quello assolutorio deciso da primo giudice. Nel caso in esame la decisione di riforma è stata argomentata non già sulla base di una diversa valutazione delle prove dichiarative, essendo state queste ri- tenute in entrambi i gradi di giudizio prive di decisività in mancanza di un ricono- scimento certo operato dai suddetti testimoni, ma sulla base della diversa valenza che è stata attribuita dal Giudice dell'appello, per un verso, alla caratteristica del colore blu della chiglia dell'imbarcazione investitrice, confermato dalle tracce dello stesso colore rimaste impresse sul cranio della persona offesa, e, per altro verso, al contenuto delle dichiarazioni rese dall'imputato, valutate come indizio a suo carico, per la ravvisata natura di "falso alibi". 3. Con riguardo al primo elemento, si deve osservare che il colore blu della chiglia dell'imbarcazione responsabile dell'investimento, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, costituiva un dato già emerso dalle dichiarazioni della per- sona offesa che il primo Giudice aveva considerato come certo, pur sminuendone la rilevanza di prova utile all'identificazione dell'imbarcazione, in difetto di elementi per ritenere tale caratteristica come un elemento individualizzante, perché comune anche ad altre imbarcazioni. Non è, quindi, l'omessa riassunzione della deposizione testimoniale della per- sona offesa valutata dal primo giudice insufficiente per la prova della responsabi- lità penale ad inficiare la decisione del Giudice dell'appello, perché anche ove si fosse trattato effettivamente di una prova decisiva, la sua riassunzione non sa- rebbe stata comunque necessaria in quanto non oggetto di difformi valutazioni in merito al dato oggettivo del colore blu della chiglia, essendo in discussione non tale dato nella sua oggettività,ma la rilevanza attribuitagli ai fini dell'identificazione dell'imbarcazione dell'imputato come quella responsabile dell'investimento. Costituisce, infatti, un principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità che non sussiste l'obbligo di procedere alla rinnovazione della prova testimoniale de- cisiva per la riforma in appello dell'assoluzione, quando la deposizione è valutata in maniera del tutto identica sotto il profilo contenutistico, ma il suo significato probatorio viene diversamente apprezzato nel rapporto con le altre prove, poiché le difformi valutazioni dei due gradi di giudizio non dipendono da una diversa va- lutazione dell'attendibilità di una dichiarazione, ma dalla diversa rilevanza che viene riconosciuta ad uno stesso dato probatorio, che rimane identico nel suo si- gnificato (Sez. 3, n.19958 del 21/09/2016, Chiri, Rv. 269782) 4. Nel caso in esame ciò che inficia la decisione, invece, è proprio il maggiore peso decisionale attribuito al medesimo dato probatorio senza una motivazione più persuasiva, non essendo stata spiegata la ragione per la quale il colore blu della chiglia potesse essere considerato un dato individualizzante, non comune, in assenza di ulteriori risultanze probatorie utili a confermare la rarità se non l'ecce- zionalità del colore blu della chiglia di un gommone avente caratteristiche similari a quelle descritte, in verità, in modo molto confuso e contraddittorio, dai testi oculari. La Corte di appello, anziché approfondire ed illustrare le ragioni del ritenuto carattere individualizzante di tale caratteristica dello scafo dell'imbarcazione inve- stitrice, ha rimarcato la piena attendibilità di detta indicazione cromatica fornita dalla persona offesa, perché riscontrata dal c.d. tatuaggio di colore bluastro rile- vato sul cuoio capelluto della stessa persona offesa. In tal modo, non è stato considerato che l'assoluzione decisa in primo grado non è dipesa dalla incertezza di questa caratteristica cromatica dello scafo dell'im- barcazione, ma dalla mera valenza indiziaria di un particolare ritenuto poco indi- vidualizzante, perché comune anche ad altre imbarcazioni similari. Pertanto, era onere del Giudice dell'appello fornire riscontro al proprio ragio- namento, evidenziando le ragioni per cui il colore blu della chiglia non potesse essere una caratteristica comune e quindi assumere valore decisivo per l'identifi- cazione dell'imbarcazione investitrice, in assenza di un riconoscimento operato dai tesi oculari, che anche in sede di appello hanno ribadito di non avere mai parlato in termini di identificazione ma solo di somiglianza. Non vi è nella sentenza di appello alcun riferimento a ulteriori elementi pro- batori, come anche ad esempio l'esito di una semplice verifica comparativa delle altre imbarcazioni ormeggiate nel porto, per attribuire a tale elemento una rile- vanza decisiva apprezzata come fondamentale nel giudizio di appello per giustifi- care la riforma della sentenza di assoluzione. 5. Del tutto illogico è anche il riferimento all'ulteriore indizio valorizzato nella sentenza di appello ai fini del ribaltamento dell'esito decisorio, costituito dal c.d. falso alibi. È noto che per alibi falso, si intende quello preordinato e mendace, che diver- samente da quello non provato, rappresenta un indizio a carico, in quanto sinto- matico del tentativo dell'imputato di sottrarsi all'accertamento della verità. Nel caso di specie, invece, la indicazione di un orario più anticipato rispetto a quello in cui l'imputato sarebbe stato controllato nel porto di Giovinazzo - che si presume essere il porto più vicino al luogo dell'investimento - non può assumere rilevanza come falso alibi, perché dalle stesse dichiarazioni valorizzate in tal senso si evince che lo stesso imputato avrebbe implicitamente ammesso che l'investi- mento si era già verificato mentre non si trovava nel porto, avendo dichiarato di essere stato informato nell'immediatezza del controllo da parte degli agenti ope- ranti che circa mezz'ora prima si era verificato l'investimento di un bagnante. Risulta, pertanto, illogico l'argomento con cui la Corte di appello ha ritenuto che essendo certo che l'investimento era, invece, avvenuto tra le ore 16,00 e le • 16,10 del 13 luglio 2013, l'imputato nel riferire di essere stato controllato alle 15,30 mentre stava rientrando nel porto con la propria imbarcazione, avesse men- tito dolosamente allo scopo di far credere di non essere in navigazione al momento dell'investimento. Avendo la Corte di appello dato atto che l'imputato aveva riferito comunque che l'investimento del bagnante era avvenuto mezz'ora prima del suo rientro in porto, risulta smentita la ricostruzione di una dichiarazione mendace preordinata a costituirsi un alibi, trattandosi di una indicazione oraria erronea ininfluente per la difesa dell'imputato. Anche l'ulteriore circostanza ritenuta integrare il falso alibi, ovvero l'aver detto di essere stato fermato alle ore 15,30 mentre era in fase di rientro nel porto, mentre gli agenti hanno riferito che l'imbarcazione era già ormeggiata al momento del controllo, costituisce un dato neutro rispetto alla linea difensiva. Si tratta all'evidenza di un dato dichiarativo al più erroneo, facilmente verifi- cabile attraverso il riscontro della differente ricostruzione degli eventi descritta dai verbalizzanti, ma che non può assumere la valenza indiziaria attribuitagli dalla Corte di appello, essendo anzi all'opposto interesse della difesa sostenere piuttosto il contrario, ovvero che al momento del controllo si trovava nel porto già da molto tempo prima dell'investimento e non che stesse in fase di ormeggio. 6. Infine, anche l'ulteriore dato probatorio che la Corte di appello ha ritenuto non adeguatamente valorizzato dal primo Giudice, costituito dall'analisi della cella telefonica del telefono cellulare della persona ([OSCURATO:PERSONA]) trasportata nell'imbarca- zione dell'imputato, non è stato oggetto di un vaglio coerente neppure da parte della stessa Corte di appello a giustificazione della sua rilevanza probatoria ai fini della individuazione del responsabile. Non essendo in discussione che l'imbarcazione dell'imputato si trovava in una zona di mare coperta dalla predetta cella telefonica al momento dell'investimento, risulta priva di giustificazione la rilevanza attribuita a tale dato probatorio, essendo altro il suo rilievo se il Cassano avesse ad esempio negato di essersi trovato in quella zona di mare nell'ora dell'investimento, o se fosse stato accertato che non vi erano altre imbarcazioni similari in navigazione in quel tratto di mare al mo- mento dell'investimento. In definitiva, la motivazione della Corte di appello non ha fornito una adeguata confutazione degli argomenti contrari utilizzati dal primo giudice per assolvere l'imputato, procedendo ad una rivalutazione dello stesso compendio probatorio, senza dimostrare di avere superato l'equivocità degli elementi di prova acquisiti a carico dell'imputato.In conclusione, l'assenza di ulteriori elementi di prova da valutare, desumibile dall'analisi delle due decisioni di merito, rende superflua la restituzione del giudizio nella sede di merito, ed impone al giudice di legittimità, l'adozione di una pronun- cia liberatoria a norma dell'art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per non aver commesso il fatto per i reati di cui ai capi A) ed E). Resta ferma la condanna emessa per la residua imputazione di cui al capo C), non oggetto di impugnazione e per la quale è stata irrogata una pena aut
Sentenza Cassazione n. 28634/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris