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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 dicembre 2024

Cassazione n. 02960/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/02/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che ha parzialmente riformato, escludendo la contestata recidiva e rideterminando la pena inflitta, la sentenza del Tribunale di Treviso in data 4 ottobre 2022 che ne aveva affermato la responsabilità per il reato di falsità materiale commessa dal privato; ritenuto che l'unico motivo di ricorso - con il quale il ricorrente denuncia il vizio di motivazione in relazione alla valutazione circa la sussistenza di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. - sia inammissibile in quanto prospetta deduzioni del tutto generiche prive delle ragioni di diritto di fatto poste a sostegno delle avanzate richieste; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 18 dicembre 2024 Il consigliere estensore rea Il Presidente ldi [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/02/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che ha parzialmente riformato, escludendo la contestata recidiva e rideterminando la pena inflitta, la sentenza del Tribunale di Treviso in data 4 ottobre 2022 che ne aveva affermato la responsabilità per il reato di falsità materiale commessa dal privato; ritenuto che l'unico motivo di ricorso - con il quale il ricorrente denuncia il vizio di motivazione in relazione alla valutazione circa la sussistenza di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. - sia inammissibile in quanto prospetta deduzioni del tutto generiche prive delle ragioni di diritto di fatto poste a sostegno delle avanzate richieste; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 dicembre 2024 Il consigliere estensore rea Il Presidente ldi [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 02960/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris