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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 marzo 2024

Cassazione n. 11590/2024

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IS C., rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale notarile allegata alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e con indicazione del seguente indirizzo pec: [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale apposta su foglio separato materialmente allegato al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e con indicazione del seguente indirizzo pec: [OSCURATO:EMAIL]; -controricorrente - COMPRAVENDITA R.G.N. 9506/2019 C.C. 20/03/2024 e [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - Avverso la sentenza della Corte di appello dell’Aquila n. 1669/2018 (pubblicata il 14 settembre 2018); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 marzo 2024 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; lettele memorie depositate da entrambe le parti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 53/2012, il Tribunale di Chieti rigettava le domande di risoluzione e risarcimento del danno proposte dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. per l’inadempimento del contratto concluso il 3 ottobre 2005, avente ad oggetto la vendita (mediante locazione finanziaria) dell’impianto di depurazione e riciclo acque impure, denominato “Planwash”, prodotto dalla [OSCURATO:SOCIETA].- [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (terza chiamata in causa), risultato inidoneo all’uso per vizi e difetti di funzionamento che non consentivano l’adeguato smaltimento delle acque reflue (provenienti dall’attività di autolavaggio della Irdel), nel rispetto dei limiti tabellati previsti nell’allegato V del d. lgs. n. 152/1999.

2. Avverso tale sentenza del Tribunale teatino formulava appello la società Irdel.

Si costituiva, resistendo, l’appellata [OSCURATO:SOCIETA]., la quale riproponeva anche la domanda di garanzia impropria nei confronti della società produttrice [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., da cui, a sua volta, aveva acquistato il depuratore.

Quest’ultima società si costituiva invocando il rigetto di tutte le pretese avverse.

Il giudizio di appello veniva interrotto per il sopravvenuto Fallimento della citata società produttrice e la curatela della procedura concorsuale non si costituiva in giudizio.

Con successiva sentenza n. 1669/2018 (pubblicata il 14 settembre 2018), la Corte di appello di L’Aquila rigettava – ma con diversa motivazione - il gravame, con la conseguente conferma dell’impugnata pronuncia e la compensazione integrale delle spese del grado.

A sostegno dell’adottata sentenza la Corte abruzzese rilevava che occorreva farsi, in via preliminare, carico dell’esame dell’eccezione di prescrizione ex art. 1495 c.c., rigettata con la gravata decisione e riproposta in appello dalla [OSCURATO:SOCIETA]. ai sensi dell’art. 346 c.p.c.

Al riguardo la Corte aquilana ricordava che il giudice di prime cure aveva rigettato l’eccezione sul rilievo che il termine annuale previsto dal comma 3 del citato art. 1495 c.c., pacificamente decorrente dalla consegna del depuratore in data 6 dicembre 2005, era stato interrotto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. dapprima con il fax di contestazione dei vizi in data 18 aprile 2006, successivamente con ricorso ex art. 696 c.p.c. in data 18 dicembre 2006, procedimento definito con il deposito della relazione del c.t.u. in data 25 aprile 2007 ed, infine, con la citazione introduttiva del giudizio in data 5 febbraio 2008.

Il giudice di secondo grado la riteneva fondata sul presupposto che la prescrizione in questione potesse essere interrotta solo dalla proposizione della domanda giudiziale e non anche mediante atti di costituzione in mora, risultando irrilevante, ai fine di escludere il decorso del termine, anche il riconoscimento dei vizi da parte del compratore.

Ciò sulla considerazione assorbente che - avuto riguardo alla circostanza che la domanda risarcitoria si sarebbe potuta intendere formalizzata in sede giudiziale con il ricorso ex art. 696 c.p.c. depositato il 18 dicembre 2006 - non poteva ritenersi rispettato il termine annuale decorrente dalla consegna del bene avvenuta – come evidenziato – il 6 dicembre 2005 (in assenza di validi atti interruttivi, non potendo considerarsi tale la transazione conclusa il 22 giugno 2006, siccome intervenuta tra la società Irdel e la [OSCURATO:SOCIETA]., e, quindi, inidonea a spiegare effetti nei riguardi della [OSCURATO:SOCIETA]., che non vi aveva partecipato), escludendosi, altresì, che, nella fattispecie, ricorresse una ipotesi di vendita di “aliud pro alio”.

3. Avverso la citata sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, la società Irdel.

Ha resistito con controricorso la sola intimata [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] le parti costituite hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo, la ricorrente denuncia – ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione degli artt. 1495, commi 1 e 3, 2933 e segg., 1492 c.c., sostenendo, in primo luogo, che la Corte di appello aveva illegittimamente fatto decorrere il termine di prescrizione dalla consegna del bene e non dalla scoperta dei vizi dello stesso che la stessa Corte territoriale aveva ritenuto utilmente denunciati nel termine di otto giorni dalla stessa scoperta, avvenuta in data 24 aprile 2006, e, quindi, cinque mesi dopo la consegna del bene.

Inoltre, la ricorrente rappresenta che il pericolo che le azioni di riduzione del prezzo e di risoluzione si prescrivano nel periodo in cui il compratore si astiene dall’esercitarle si deve considerare evitabile ponendo in essere “atti interruttivi” anche di natura stragiudiziale, come ritenuto da parte della stessa giurisprudenza di legittimità.

2. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce –con riferimento all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione dell’art. 1497 c.c., prospettando l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui, dopo aver richiamato la c.t.u. in atti espletata in sede di ATP e le relative conclusioni e a seguito della citazione degli orientamenti della giurisprudenza di legittimità sulla distinzione tra vizi redibitori e “aliud pro alio”, aveva illogicamente ricondotto le problematiche dell’impianto di depurazione a semplici gravi difetti, nel mentre era risultata accertata l’inutilizzabilità dell’impianto stesso che non garantiva la funzione di destinazione ed economica per la quale essa ricorrente si era indotta all’acquisto.

3. Il primo motivo è fondato in conseguenza della sopravvenuta sentenza delle Sezioni unite questa Corte (intervenuta, infatti, dopo la proposizione del ricorso) n. 18672/2019 (a seguito di ordinanza interlocutoria n. 23857/2018, come ricordato nello svolgimento dello stesso motivo), con cui sono state ritenuteidonee all’interruzione della prescrizione di cui all’art. 1495, comma 3, c.c. anche le comunicazioni di “atti stragiudiziali”, affermandosi il principio di diritto (al quale dovrà uniformarsi il giudice di rinvio) in base al quale “in tema di compravendita, le manifestazioni extragiudiziali di volontà del compratore, compiute nelle forme di cui all'art. 1219, comma 1 c.c., costituiscono, ai sensi dell'art. 2943, comma 4, c.c., atti idonei ad interrompere la prescrizione dell'azione di garanzia per vizi, di cui all'art. 1495, comma 3 c.c., con l'effetto di determinare l'inizio di un nuovo periodo di prescrizione, ai sensi dell'art. 2945, comma 1 c.c.”.

Da ciò consegue che, nella fattispecie, in presenza della sequenza temporale riportata con la censura in esame, l’azione esercitata dall’odierna ricorrente non avrebbe potuto essere ritenuta prescritta.

E’ rimasto, invero, accertato in fatto che la società Irdel aveva ricevuto in consegna il bene in data 6 dicembre 2005 e che in data 24 marzo 2006 erano state iniziate le procedure di avviamento dell’impianto, successivamente alle quali era stato acquisito – in data 18 aprile 2006 – un giudizio sfavorevole sull’esito delle analisi delle acque reflue, ragion per cui, alla stregua della presa di effettiva conoscenza di tale vizio, la stessa Irdel aveva proceduto a contestarlo con comunicazione trasmessa a mezzo fax il 25 aprile 2006.

Per effetto, quindi, della situazione venutasi a determinare, la stessa Irdel aveva, in seguito, intrapreso un procedimento di ATP per la verifica dei vizi e dei difetti relativi all’impianto, con un ricorso depositato in sede giudiziale il 18 dicembre 2006, definito con ordinanza depositata il 26 aprile 2007.

All’esito del procedimento di istruzione preventiva, la Irdel si era poi determinata ad agire con la proposizione di apposita causa mediante la notificazione della relativa citazione in data 5 febbraio 2008.

Da questa ricostruzione fattuale emerge, quindi, che nessuna fattispecie estintiva (né decadenziale né prescrizionale) del diritto era venuta a configurarsi in relazione all’applicazione dell’art. 1495 c.c., tenuto conto della tempestività della denuncia dei vizi mediante la suddetta comunicazione del 25 aprile 2006 a mezzo fax, della tempestiva introduzione del procedimento di ATP in data 18 dicembre 2006 (e, perciò, entro l’anno dalla scoperta e denuncia dei vizi stessi), conclusosi con il deposito della relativa relazione il 25 aprile 2006 (termine fino al quale era persistito l’effetto interruttivo della prescrizione: cfr. Cass. n. 3357/2016 e Cass. n. 8637/2020), data dalla quale era ricominciato a decorrere il termine di prescrizione annuale, interrotto con l’introduzione del giudizio di merito a mezzo di notificazione del ricordato atto di citazione in data 5 febbraio 2008.

4. In definitiva, alla stregua delle argomentazioni svolte, deve essere accolto il primo motivo, con conseguente assorbimento del secondo.

Da ciò consegue la cassazione della sentenza impugnata con il derivante rinvio della causa alla Corte di appello di L’Aquila, in diversa composizione, la quale, oltre ad uniformarsi al principio di diritto su enunciato, provvederà a regolare anche le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo e dichiara assorbito il secondo.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di appello di L’Aquila, in diversa composizione.

Così deciso nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
IS C., rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale notarile allegata alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e con indicazione del seguente indirizzo pec: [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale apposta su foglio separato materialmente allegato al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e con indicazione del seguente indirizzo pec: [OSCURATO:EMAIL]; -controricorrente - COMPRAVENDITA R.G.N. 9506/2019 C.C. 20/03/2024 e [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - Avverso la sentenza della Corte di appello dell’Aquila n. 1669/2018 (pubblicata il 14 settembre 2018); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 marzo 2024 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; lettele memorie depositate da entrambe le parti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 53/2012, il Tribunale di Chieti rigettava le domande di risoluzione e risarcimento del danno proposte dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. per l’inadempimento del contratto concluso il 3 ottobre 2005, avente ad oggetto la vendita (mediante locazione finanziaria) dell’impianto di depurazione e riciclo acque impure, denominato “Planwash”, prodotto dalla [OSCURATO:SOCIETA].- [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (terza chiamata in causa), risultato inidoneo all’uso per vizi e difetti di funzionamento che non consentivano l’adeguato smaltimento delle acque reflue (provenienti dall’attività di autolavaggio della Irdel), nel rispetto dei limiti tabellati previsti nell’allegato V del d. lgs. n. 152/1999. 2. Avverso tale sentenza del Tribunale teatino formulava appello la società Irdel. Si costituiva, resistendo, l’appellata [OSCURATO:SOCIETA]., la quale riproponeva anche la domanda di garanzia impropria nei confronti della società produttrice [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., da cui, a sua volta, aveva acquistato il depuratore. Quest’ultima società si costituiva invocando il rigetto di tutte le pretese avverse. Il giudizio di appello veniva interrotto per il sopravvenuto Fallimento della citata società produttrice e la curatela della procedura concorsuale non si costituiva in giudizio. Con successiva sentenza n. 1669/2018 (pubblicata il 14 settembre 2018), la Corte di appello di L’Aquila rigettava – ma con diversa motivazione - il gravame, con la conseguente conferma dell’impugnata pronuncia e la compensazione integrale delle spese del grado. A sostegno dell’adottata sentenza la Corte abruzzese rilevava che occorreva farsi, in via preliminare, carico dell’esame dell’eccezione di prescrizione ex art. 1495 c.c., rigettata con la gravata decisione e riproposta in appello dalla [OSCURATO:SOCIETA]. ai sensi dell’art. 346 c.p.c. Al riguardo la Corte aquilana ricordava che il giudice di prime cure aveva rigettato l’eccezione sul rilievo che il termine annuale previsto dal comma 3 del citato art. 1495 c.c., pacificamente decorrente dalla consegna del depuratore in data 6 dicembre 2005, era stato interrotto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. dapprima con il fax di contestazione dei vizi in data 18 aprile 2006, successivamente con ricorso ex art. 696 c.p.c. in data 18 dicembre 2006, procedimento definito con il deposito della relazione del c.t.u. in data 25 aprile 2007 ed, infine, con la citazione introduttiva del giudizio in data 5 febbraio 2008. Il giudice di secondo grado la riteneva fondata sul presupposto che la prescrizione in questione potesse essere interrotta solo dalla proposizione della domanda giudiziale e non anche mediante atti di costituzione in mora, risultando irrilevante, ai fine di escludere il decorso del termine, anche il riconoscimento dei vizi da parte del compratore. Ciò sulla considerazione assorbente che - avuto riguardo alla circostanza che la domanda risarcitoria si sarebbe potuta intendere formalizzata in sede giudiziale con il ricorso ex art. 696 c.p.c. depositato il 18 dicembre 2006 - non poteva ritenersi rispettato il termine annuale decorrente dalla consegna del bene avvenuta – come evidenziato – il 6 dicembre 2005 (in assenza di validi atti interruttivi, non potendo considerarsi tale la transazione conclusa il 22 giugno 2006, siccome intervenuta tra la società Irdel e la [OSCURATO:SOCIETA]., e, quindi, inidonea a spiegare effetti nei riguardi della [OSCURATO:SOCIETA]., che non vi aveva partecipato), escludendosi, altresì, che, nella fattispecie, ricorresse una ipotesi di vendita di “aliud pro alio”. 3. Avverso la citata sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, la società Irdel. Ha resistito con controricorso la sola intimata [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] le parti costituite hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, la ricorrente denuncia – ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione degli artt. 1495, commi 1 e 3, 2933 e segg., 1492 c.c., sostenendo, in primo luogo, che la Corte di appello aveva illegittimamente fatto decorrere il termine di prescrizione dalla consegna del bene e non dalla scoperta dei vizi dello stesso che la stessa Corte territoriale aveva ritenuto utilmente denunciati nel termine di otto giorni dalla stessa scoperta, avvenuta in data 24 aprile 2006, e, quindi, cinque mesi dopo la consegna del bene. Inoltre, la ricorrente rappresenta che il pericolo che le azioni di riduzione del prezzo e di risoluzione si prescrivano nel periodo in cui il compratore si astiene dall’esercitarle si deve considerare evitabile ponendo in essere “atti interruttivi” anche di natura stragiudiziale, come ritenuto da parte della stessa giurisprudenza di legittimità. 2. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce –con riferimento all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione dell’art. 1497 c.c., prospettando l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui, dopo aver richiamato la c.t.u. in atti espletata in sede di ATP e le relative conclusioni e a seguito della citazione degli orientamenti della giurisprudenza di legittimità sulla distinzione tra vizi redibitori e “aliud pro alio”, aveva illogicamente ricondotto le problematiche dell’impianto di depurazione a semplici gravi difetti, nel mentre era risultata accertata l’inutilizzabilità dell’impianto stesso che non garantiva la funzione di destinazione ed economica per la quale essa ricorrente si era indotta all’acquisto. 3. Il primo motivo è fondato in conseguenza della sopravvenuta sentenza delle Sezioni unite questa Corte (intervenuta, infatti, dopo la proposizione del ricorso) n. 18672/2019 (a seguito di ordinanza interlocutoria n. 23857/2018, come ricordato nello svolgimento dello stesso motivo), con cui sono state ritenuteidonee all’interruzione della prescrizione di cui all’art. 1495, comma 3, c.c. anche le comunicazioni di “atti stragiudiziali”, affermandosi il principio di diritto (al quale dovrà uniformarsi il giudice di rinvio) in base al quale “in tema di compravendita, le manifestazioni extragiudiziali di volontà del compratore, compiute nelle forme di cui all'art. 1219, comma 1 c.c., costituiscono, ai sensi dell'art. 2943, comma 4, c.c., atti idonei ad interrompere la prescrizione dell'azione di garanzia per vizi, di cui all'art. 1495, comma 3 c.c., con l'effetto di determinare l'inizio di un nuovo periodo di prescrizione, ai sensi dell'art. 2945, comma 1 c.c.”. Da ciò consegue che, nella fattispecie, in presenza della sequenza temporale riportata con la censura in esame, l’azione esercitata dall’odierna ricorrente non avrebbe potuto essere ritenuta prescritta. E’ rimasto, invero, accertato in fatto che la società Irdel aveva ricevuto in consegna il bene in data 6 dicembre 2005 e che in data 24 marzo 2006 erano state iniziate le procedure di avviamento dell’impianto, successivamente alle quali era stato acquisito – in data 18 aprile 2006 – un giudizio sfavorevole sull’esito delle analisi delle acque reflue, ragion per cui, alla stregua della presa di effettiva conoscenza di tale vizio, la stessa Irdel aveva proceduto a contestarlo con comunicazione trasmessa a mezzo fax il 25 aprile 2006. Per effetto, quindi, della situazione venutasi a determinare, la stessa Irdel aveva, in seguito, intrapreso un procedimento di ATP per la verifica dei vizi e dei difetti relativi all’impianto, con un ricorso depositato in sede giudiziale il 18 dicembre 2006, definito con ordinanza depositata il 26 aprile 2007. All’esito del procedimento di istruzione preventiva, la Irdel si era poi determinata ad agire con la proposizione di apposita causa mediante la notificazione della relativa citazione in data 5 febbraio 2008. Da questa ricostruzione fattuale emerge, quindi, che nessuna fattispecie estintiva (né decadenziale né prescrizionale) del diritto era venuta a configurarsi in relazione all’applicazione dell’art. 1495 c.c., tenuto conto della tempestività della denuncia dei vizi mediante la suddetta comunicazione del 25 aprile 2006 a mezzo fax, della tempestiva introduzione del procedimento di ATP in data 18 dicembre 2006 (e, perciò, entro l’anno dalla scoperta e denuncia dei vizi stessi), conclusosi con il deposito della relativa relazione il 25 aprile 2006 (termine fino al quale era persistito l’effetto interruttivo della prescrizione: cfr. Cass. n. 3357/2016 e Cass. n. 8637/2020), data dalla quale era ricominciato a decorrere il termine di prescrizione annuale, interrotto con l’introduzione del giudizio di merito a mezzo di notificazione del ricordato atto di citazione in data 5 febbraio 2008. 4. In definitiva, alla stregua delle argomentazioni svolte, deve essere accolto il primo motivo, con conseguente assorbimento del secondo. Da ciò consegue la cassazione della sentenza impugnata con il derivante rinvio della causa alla Corte di appello di L’Aquila, in diversa composizione, la quale, oltre ad uniformarsi al principio di diritto su enunciato, provvederà a regolare anche le spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo e dichiara assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di appello di L’Aquila, in diversa composizione. Così deciso nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile
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