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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 novembre 2022

Cassazione n. 36964/2022

Testo disponibile della fonte

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 310/2018R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N 102, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 212, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente e ricorrente incidentale – nonché contro [OSCURATO:PERSONA]: Servitù R.G.N. 310/2018 Ud. 10/11/2022PU R.G. 310/2018 - Pagina nr. 2 di 3 [OSCURATO:PERSONA]; –intimata – avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO MILANO n. 2917/2017 depositata il 26/06/2017.

Udita la relazione svolta alla pubblica udienza delgiorno 10 novembre 2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: − [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano n. 2917/2017 depositata il 26/06/2017; − [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorsoe ricorso incidentale; − [OSCURATO:PERSONA] è rimast a intimat a ; − la trattazione del ricorso è stata fissata alla pubblica udienza del 10 novembre 2022 − in prossimità dell’udienza, con atto ritualmente sottoscritto, le partihanno rinunciato , rispettivamente, al ricorso principale ed al ricorso incidentale; − l’atto di rinuncia reca le sottoscrizioni delle parti unitamente a quelle deipropri difensori; Ritenuto che: − ai sensi dell’art. 390 c.p.c., la rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche dal solo difensore munito di mandato speciale a tale effetto; − nel giudizio di cassazione, diversamente da quanto previsto dall'art. 306 c.p.c., la rinuncia al ricorso è produttiva di effetti a prescindere dalla accettazione delle altre parti, che non è R.G. 310/2018 - Pagina nr. 3 di 3 richiesta dall'art. 390 c.p.c., in quanto, trattandosi di atto unilaterale recettizio, essa produce l'estinzione del processo, senza che occorra l'accettazione, perché determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e comporta ilconseguente venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione (Cass. Sez.

Un. 1923/1990; Cass. n. 4446/1986; Cass. n. 23840/2008); − gli adempimenti previsti dall’art. 390 c.p.c. - la notifica o la comunicazione agli avvocati delle controparti- sono fin alizzati soltanto ad ottenere l'adesione, al fine di evitare la condanna alle spese del rinunziante ex art. 391 c.p.c. (cfr. Cass. n. 2317/2016). − nella specie, l’atto di reciproca rinuncia , sottoscritto dalle parti e dai procuratori, contempla espressament e la compensazione delle spese del giudizio di legittimità; − il giudizio di Cassazione va, pertanto, dichiarato estinto, senza alcunastatuizione sulle spese; P. Q. M. La Corte, dichiara estinto il giudiziodi cassazione.

Così deciso in Roma, nella came

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 310/2018R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N 102, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 212, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente e ricorrente incidentale – nonché contro [OSCURATO:PERSONA]: Servitù R.G.N. 310/2018 Ud. 10/11/2022PU R.G. 310/2018 - Pagina nr. 2 di 3 [OSCURATO:PERSONA]; –intimata – avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO MILANO n. 2917/2017 depositata il 26/06/2017. Udita la relazione svolta alla pubblica udienza delgiorno 10 novembre 2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: − [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano n. 2917/2017 depositata il 26/06/2017; − [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorsoe ricorso incidentale; − [OSCURATO:PERSONA] è rimast a intimat a ; − la trattazione del ricorso è stata fissata alla pubblica udienza del 10 novembre 2022 − in prossimità dell’udienza, con atto ritualmente sottoscritto, le partihanno rinunciato , rispettivamente, al ricorso principale ed al ricorso incidentale; − l’atto di rinuncia reca le sottoscrizioni delle parti unitamente a quelle deipropri difensori; Ritenuto che: − ai sensi dell’art. 390 c.p.c., la rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche dal solo difensore munito di mandato speciale a tale effetto; − nel giudizio di cassazione, diversamente da quanto previsto dall'art. 306 c.p.c., la rinuncia al ricorso è produttiva di effetti a prescindere dalla accettazione delle altre parti, che non è R.G. 310/2018 - Pagina nr. 3 di 3 richiesta dall'art. 390 c.p.c., in quanto, trattandosi di atto unilaterale recettizio, essa produce l'estinzione del processo, senza che occorra l'accettazione, perché determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e comporta ilconseguente venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione (Cass. Sez. Un. 1923/1990; Cass. n. 4446/1986; Cass. n. 23840/2008); − gli adempimenti previsti dall’art. 390 c.p.c. - la notifica o la comunicazione agli avvocati delle controparti- sono fin alizzati soltanto ad ottenere l'adesione, al fine di evitare la condanna alle spese del rinunziante ex art. 391 c.p.c. (cfr. Cass. n. 2317/2016). − nella specie, l’atto di reciproca rinuncia , sottoscritto dalle parti e dai procuratori, contempla espressament e la compensazione delle spese del giudizio di legittimità; − il giudizio di Cassazione va, pertanto, dichiarato estinto, senza alcunastatuizione sulle spese; P. Q. M. La Corte, dichiara estinto il giudiziodi cassazione. Così deciso in Roma, nella came
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