CassazionedecretoSezione 2Decisione del 20 giugno 2023
Cassazione n. 20270/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
474/2018) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 44M23 A971V), rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via della Marrana n. 72; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 56H27 C875P) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 59A44 I158B), rappresentati e difesi, in forza di procura speciale apposta su foglio materialmente allegato al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, alla p.zza Cavour, n. 10; -controricorrenti – avverso la s entenza della Corte di appello di Campobasso n. 1728/2017 (pubblicata il 21 dicembre 2017); R.G.N. 19474/2018 C.C. 20/06/2023 MUTUO udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 giugno 2023 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; lettala memoria depositata dalla difesa del ricorrente ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 119/2013 il Tribunale di Larino, pronunciandosi sull’opposizione proposta dai sigg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto-ingiuntivo emesso dal Presidente del Tribunale di Larino - con il quale si ingiungeva il pagamento, in favore del sig. [OSCURATO:PERSONA], della somma di euro 85.091,00 oltre interessi e spese, sulla base di un’obbligazione risultante da assegni e cartule – la accoglieva, evidenziando che dalla documentazione prodotta dagli opponenti emergeva l’intervenuta estinzione dell’obbligazione e che le contrapposte ragioni addotte dall’opposto erano prive di supporto probatorio. 2. Decidendo sul gravame interposto dal soccombente Pappalardi, la Corte di appello di Campobasso, con sentenza n. 465/2017, rigettava l’impugnazione, rilevando che era onere del creditore che agisce per il pagamento, di fronte al fatto estintivo allegato e riscontrato dal debitore, fornire la prova che il pagamento era da imputarsi a credito diverso da quello azionato, onere che nella fattispecie in esame non era stato assolto dall’appellante. In particolare, per quanto ancora di rilievo in questa sede, la Corte territoriale condivideva quanto rilevato dal Tribunale in primo grado nel ritenere i pagamenti effettuati dagli opponenti satisfattivi della pretesa creditoria sollevata dall’opposto con la procedura monitoria. Il giudice di seconde cure poneva, infatti, in evidenza che il Pappalardi non aveva negato di aver ricevuto i pagamenti analiticamente indicati dagli opponenti Morelli e Salvatore ma li aveva imputati ad altri crediti vantati sempre nei loro confronti, senza, però, soddisfare l’onere –su di lui incombente come creditore che aveva agito per il pagamento - di provare il titolo del suo diritto (non anche il pagamento che, integrando un fatto estintivo dell’obbligazione, grava sul debitore). [OSCURATO:PERSONA], a sostegno della presunta esistenza di altri crediti, aveva prodotto alcune scritture di ricognizione del debito ma tre di queste scritture erano corredate di altrettanti assegni, prodotti in copia, emessi a saldo dei pagamenti dalle stesse emergenti e con scadenza nel giorno indicato dagli assegni di riferimento, con la conseguente impossibilità di riferire i pagamenti indicati dagli opponenti ai crediti oggetto di giudizio. Dunque, posto che le scritture prodotte in fotocopia non corrispondevano ai pagamenti indicati nell’atto di opposizione né per importi, né per scadenze, ne discendeva - per la Corte distrettuale - che il Pappalardi non avesse provato la corrispondenza tra i pagamenti effettuati dagli opponenti e gli ulteriori crediti dallo stesso dedotti. 3. Avverso la citata sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di sei motivi, il [OSCURATO:PERSONA], resistito, con un congiunto controricorso, dagli intimati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. La difesa del ricorrente ha anche depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia –ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione dell’art.2697 c.c., ritenendo che la sentenza impugnata abbia operato una illegittima inversione dell’onere della prova, addossando al creditore l’onere di provare il mancato pagamento degli assegni posti a base del decreto-ingiuntivo opposto. In altre parole, il Pappalardi sostiene che il suo onere probatorio non poteva essere assolto a mezzo della prova dell’esistenza di altri debiti cui ricondurre quelli posti a base dell’avversa eccezione di estinzione del diritto di credito sollevata dai debitori. 2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce –ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la viol azione dell’art. 1193, comma 1, c.c. nella parte in cui i giudici del merito avevano attribuito ai debitori opponenti un’illegittima facoltà di imputazione dei pagamenti effettuati a partire dal mese di dicembre 2003 - e dunque da un momento successivo all’erogazione dell’ultimo prestito - ai debiti dedotti nel decreto ingiuntivo opposto e rappresentati dagli assegni e scritture private allegate. 3. Con la terza censura, il ricorrente prospetta – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. – la violazione dell’art. 112 c.p.c. per omissione di pronuncia su un motivo di appello, ossia sul fatto che il giudice di prime cure avesse basato la sua intera decisione su una presunzione di pagamento senza che i debitori opponenti avessero superato tali presunzioni, non avendo mai fornito prova del collegamento fra il debito azionato da esso Pappalardi con il decreto ingiuntivo opposto e i pagamenti posti a fondamento dell’opposizione stessa. 4. Con la quarta doglianza, il ricorrente lamenta – ai sensi dell’ art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., in combinato disposto con l’art. 116 c.p.c., ritenendo che la presunzione di pagamento di cui all’impugnata sentenza sia priva di pregio dal momento che egli, quale creditore, non aveva mai contabilizzato due volte le somme dedotte nelle scritture di ricognizione del debito e, dunque, non si comprenderebbe come i pagamenti allegati dagli opponenti potessero essere imputati ai debiti dedotti in controversia. 5.Con il quinto motivo, il Pappalardi denuncia – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. – la violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia su un ulteriore motivo di appello dallo stesso sollevato, quale appellante, a sostegno della censura delcapo della sentenza di primo grado che affermava l’intervenuta novazione di taluni crediti. 6. Con la sesta ed ultima censura, il ricorrente deduce – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. –un’altra violazione dell’art. 112 c.p.c., per non essersi la Corte di appello pronunciata nemmeno sul motivo di gravame con il quale era stato contestato il diniego del riconoscimento della somma di euro 31.345,21 per carenza del fascicolo monitorio in seno al fascicolo di parte. 7. Va premesso che l’eccezione formulata dai controricorrenti di asserita inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c. non può trovare seguito, dal momento che con nessuno dei proposti motivi è stata denunciata la violazione riconducibile all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. 8. Ciò chiarito, rileva il collegio che i primi due motivi – esaminabili congiuntamente, siccome connessi –sono infondati. Infatti, diversamente da quanto prospettato, con la sentenza impugnata non è stato violato l’art. 2697 c.c., né è stata fatta illegittima applicazione della disciplina sulla imputazione dei pagamenti. Invero, la Corte di appello, a fronte dell’allegazione della ragione di credito dedotta dal Pappalardi, ha rilevato la sussistenza di un’idonea prova del fattoestintivo di tali debiti ad opera dei debitori (odierni controricorrenti), per cui l’onere della diversa imputazione di tali pagamenti si è venuta a riversare sul creditore, il quale –nella specie – non l’ha fornita, essendo rimasto escluso, a seguito di un’indagine fattuale e di una ricostruzione logica ed adeguata operate dal giudice di secondo grado, la riconducibilità ad altre scritture prodotte a sostegno di diverse pretese di crediti (in forza di dichiarazioni ricognitive) dei pagamenti eccepiti dai Morelli - Salvatore, posto che a tre delle scritture private erano allegate le copie degli assegni emessi a saldo dei debiti in esse indicate e riferibili alle relative date, mentre, con riferimento ad altre scritture pure prodotte in giudizio, era emerso che i relativi importi non solo non corrispondevano ai crediti dedotti in sede monitoria ma che erano addirittura riferibili ad altre precedenti scadenze (che coprivano l’intervallo temporale dal 1° febbraio 2002 al 25 novembre 2002) rispetto a quelle dei debiti per il cui pagamento era stato richiesto il decreto ingiuntivo (pagamenti effettuati tra il 5 dicembre 2003 e il 16 maggio 2006). Quindi, a fronte di un complesso rapporto creditorio-debitorio protrattosi nel tempo, la Corte di appello ha adeguatamente accertato che i debiti indicati nel ricorso monitorio erano stati saldati dagli ingiunti a mezzo di idonea prova documentale (dalla quale si era, peraltro, potuto evincere una pressoché perfetta corrispondenza tra l’importo richiesto in via monitoria e quello risultante dalla prova fatta valere nel giudizio di opposizione) e che il creditore Pappalardi non era stato in grado di assolvere all’onere probatorio riscontrante che i pagamenti relativi a detti debiti fossero imputabili ad altri e diversi crediti da lui vantati nei confronti degli ingiunti. In tal senso, quindi, il giudice di appello molisano ha applicato correttamente il principio – pacifico nella giurisprudenza di questa Corte (cfr., ad es., Cass. n. 19527/2012, Cass. n. 19039/2019 e Cass. n. 450/2020) – secondo cui q uando il debitore abbia dimostrato di avere corrisposto somme idonee ad estinguere il debito per il quale sia stato convenuto in giudizio, spetta al creditore-attore (nella specie rivestente la veste formale di opposto nel giudizio ex art 645 c.p.c.), che pretende di imputare il pagamento ad estinzione di altro credito, provare le condizioni necessarie per la dedotta, diversa, imputazione, ai sensi dell'art.1193 c.c. (onere, come detto, non assolto dal ricorrente). 10. Il terzo e quarto motivo – pure valutabili unitariamente, in quanto connessi -sono inammissibili. Essi, infatti, non attingono la “ratio decidendi” della sentenza impugnata, la quale, nella ricostruzione delle imputazioni dei pagamenti e nel rispondere alla diversa prospettazione del creditore, odierno ricorrente, non si è basata affatto su “presunzioni di pagamento”, ma ha accertato in concreto (per quanto detto in precedenza in relazione ai primi due motivi) - nell’esaminare, con puntuale accertamento di fatto in questa sede non sindacabile, il rapporto attinente alle varie relazioni creditorie-debitorie intercorse tra le parti -che gli avvenuti pagamenti eccepiti dai debitori fossero proprio riferibili ai crediti dedotti in sede monitoria. Pertanto, la decisione di appello (come, del resto, lo era stata anche quella di primo grado) si è fondata su un accertamento positivo e diretto dell’estinzione della pretesa creditoria del Pappalardi fatta valere con il ricorso per decreto ingiuntivo, e non su un ragionamento di tipo presuntivo, al quale pone riferimento –ma in modo non conferente - il ricorrente con le due censure in esame. In ogni caso, con le stesse, il ricorrente invoca una sollecitazione a rivalutare i complessivi documenti riguardanti i plurimi rapporti economici intercorsi tra le parti, come tale inammissibile in sede di legittimità. 11. La quinta censura – oltre a difettare di specificità nel riportare quando, dove e come fosse stata posta la questione sull’assunta novazione di taluni crediti nel giudizio di primo grado (non risultando sufficiente aver richiamato e riportato solo il motivo di appello al riguardo), nemmeno dettagliatamente precisati, è da respingere, perché – alla stregua del puntuale ragionamento logico - giuridico operato dal giudice di appello, poggiante su precisi riscontri documentali e sulla completa ricostruzione del rapporto creditorio- debitorio specificamente riferito alle somme oggetto di controversia, pervenendo al risultato della prova dell’avvenuta estinzione del relativodebito ad opera degli odierni controricorrenti, senza che il Pappalardi sia stato in grado di offrire una prova contraria – deve ritenersi che sia stata implicitamente esclusa qualsiasi ipotesi di novazione, donde la insussistenza della dedotta violazione dell’art.112 c.p.c. 12. Il sesto ed ultimo motivo si profila inammissibile, perché con esso si riporta lo stralcio di una serie di argomentazioni compiute nell’atto di appello che non contengono una censura specifica alla sentenza di primo grado. In ogni caso, con questo motivo, il ricorrente – per sostenere l’asserita violazione dell’art. 112 c.p.c. –pone riferimento all’omessa produzione del fascicolo del procedimento monitorio in primo grado e alla mancata rilevazione di un residuo credito di euro 31.345,21, questione rispetto alla quale la Corte di appello ha proceduto, comunque, ad acquisire legittimamente il fascicolo del monitorio in secondo grado e, tenendo conto delle relative produzioni documentali e di quelle offerte dagli opponenti-appellati, ha pronunciato sul “thema decidendum” costituito dall’accertamento della sussistenza o meno della ragione di credito dedotta con il ricorso per decreto ingiuntivo, pervenendo – in base a quanto già evidenziato con riferimento ai primi due motivi – al ris ultato della raggiunta prova dell’integrale soddisfacimento, da parte dei [OSCURATO:PERSONA], della causa creditoria contro di loro fatta valere con detto ricorso, senza l’emergenza di alcuna idonea prova legittimante l’esistenza di un credito residuo. 13. In definitiva, alla stregua delle complessive argomentazioni svolte, il ricorso deve essere integralmente respinto, con la conseguente condanna del soccombente ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo. Infine, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dello stesso ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 5.800,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e c.p.a. nella misura e sulle voci come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il