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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 maggio 2022

Cassazione n. 38645/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO ng(n povrcrevuz 7-r) Tal-A

1. Con ordinanza eme-gà-V2-2-n-gré-mbre 2021 la Corte di Appello di Catanzaro, quale giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta avanzata nell'interesse di RUSSO Giovanni volta ad ottenere la rideternninazione della pena inflitta all'imputato con sentenza della Corte di Appello del 12.04.2019, irrevocabile il 10.09.2020, previa esclusione della ritenuta recidiva specifica che non poteva essere contestata poiché insussistente, per essersi il precedente delitto di cui al n. 1 del certificato penale, estinto a seguito del decorso del termine di cui all'art. 445 cod. proc. pen., essendo stato il relativo giudizio definito con sentenza di patteggiamento.

In motivazione, la Corte osserva che non è consentito al Giudice dell'esecuzione pronunciare un nuovo giudizio su una questione di diritto, ancorché incidente sulla legalità del trattamento sanzionatorio, che sia stata devoluta alla cognizione dei giudici dell'impugnazione.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - RUSSO Giovanni deducendo come motivo di ricorso violazione e falsa applicazione della legge panale per essere stato il condannato destinatario di una pena illegale ab origine in virtù di una recidiva specifica reiterata che è stata contestata e ritenuta in violazione degli artt. 445, co. 2, cod. proc. pen. e art. 106 cod. pen., nonché omessa, contraddittoria e manifesta illogicità della motivazione.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti, atteso che - come evidenziato nella decisione impugnata - l'eventuale errore di determinazione della pena avrebbe dovuto formare oggetto di impugnazione, non trattandosi di pena illegale.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così deciso in data 12 maggio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO ng(n povrcrevuz 7-r) Tal-A 1. Con ordinanza eme-gà-V2-2-n-gré-mbre 2021 la Corte di Appello di Catanzaro, quale giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta avanzata nell'interesse di RUSSO Giovanni volta ad ottenere la rideternninazione della pena inflitta all'imputato con sentenza della Corte di Appello del 12.04.2019, irrevocabile il 10.09.2020, previa esclusione della ritenuta recidiva specifica che non poteva essere contestata poiché insussistente, per essersi il precedente delitto di cui al n. 1 del certificato penale, estinto a seguito del decorso del termine di cui all'art. 445 cod. proc. pen., essendo stato il relativo giudizio definito con sentenza di patteggiamento. In motivazione, la Corte osserva che non è consentito al Giudice dell'esecuzione pronunciare un nuovo giudizio su una questione di diritto, ancorché incidente sulla legalità del trattamento sanzionatorio, che sia stata devoluta alla cognizione dei giudici dell'impugnazione. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - RUSSO Giovanni deducendo come motivo di ricorso violazione e falsa applicazione della legge panale per essere stato il condannato destinatario di una pena illegale ab origine in virtù di una recidiva specifica reiterata che è stata contestata e ritenuta in violazione degli artt. 445, co. 2, cod. proc. pen. e art. 106 cod. pen., nonché omessa, contraddittoria e manifesta illogicità della motivazione. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti, atteso che - come evidenziato nella decisione impugnata - l'eventuale errore di determinazione della pena avrebbe dovuto formare oggetto di impugnazione, non trattandosi di pena illegale. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così deciso in data 12 maggio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 38645/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris