CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 32444/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/01/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di tentato furto aggravato avente ad oggetto n. 112 confezioni di profumi per auto e n. 1 4tTt cucitrice del valore complessivo di euro 222,18 /..S£:21~1i dagli scaffali del supermercato "Ipercoop " sito nel centro commerciale [OSCURATO:PERSONA] di Palermo e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, lo aveva condannato alla pena di mesi otto di reclusione ed Euro 160,00 di multa. 2. Avverso la pronuncia d'appello l'imputato a mezzo del difensore/ propone ricorso per cassazione articolato in tre motivi. Con il primo motivo deduce la mancanza e la contraddittorietà della motivazione in relazione alla sussistenza della circostanza aggravante prevista dall'art. 625 n.7 cod. pen.. Rileva invero che dall'istruttoria dibattimentale risulta che il Traina 'é.rt k rimasto sempre sotto il costante controllo dell'addetto alla vigilanza che integra una "custodia continua e diretta". Con il secondo motivo deduce la mancanza e la contraddittorietà della motivazione in relazione alla omessa valutazione della pericolosità sociale in relazione alla contestata recidiva. Rileva che la Corte territoriale non ha motivato sulla necessità di applicare in concreto l'aumento di pena previsto per la recidiva. Con il terzo motivo deduce la mancanza e la contraddittorietà della motivazione in relazione alla determinazione e quantificazione della pena per il reato tentato. Rileva che il giudice si è attenuto ad una pena pari a quella media edittale senza fornire alcuna motivazione a riguardo. 3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. A prescindere dal rilievo che la censura reitera la doglianza già proposta come motivo di appello, la stessa si rivela altresì infondata. Ed invero, sussiste l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen. - "sub specie" di esposizione della cosa per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede - nel caso in cui il soggetto attivo si impossessi della merce sottratta dai banchi di un supermercato, considerato che nei supermercati - in cui la scelta delle merci avviene con il sistema del "self service" - la vigilanza praticata dagli addetti è priva di carattere continuativo e si connota come occasionale e/o a campione, mentre l'esclusione dell'aggravante in questione richiede che sulla cosa sia esercitata una custodia continua e diretta, non essendo sufficiente, a tal fine, una vigilanza generica, saltuaria ed eventuale (Sez. 5, n. 6416 del 14.11.2014, Garofalo, Rv. 262663). La Corte territoriale ha quindi fatto buon governo di tale principio ritenendo in particolare che il fatto che la condotta dell'imputato fosse stata seguita da una guardia giurata in servizio presso il supermercato non valesse a far venire meno l'aggravante de qua trattandosi di vigilanza generica ed eventuale. 2.2. Il secondo motivo di ricorso è infondato. Nella specie la contestata recidiva è stata ritenuta sussistente in entrambe le pronunce di merito e ciò in quanto detta circostanza è stata presa in considerazione ai fini del giudizio di bilanciamento delle circostanze ex art. 69 cod. proc. pen.inon risultando quindi corretta l'affermazione di cui alla sentenza impugnata secondo cui la stessa non sarebbe stata ritenuta stante la comparazione in termini di equivalenza tra circostanze aggravanti ed attenuanti. Quanto alla motivazione posta a base della ritenuta sussistenza della recidiva, la sentenza di primo grado ha ariguardo valutato la negativa personalità del reo "tratteggiata dai numerosi precedenti specifici gravanti a suo carico (anche per i reati di furto in abitazione e rapina)". 3.3. Il terzo motivo è infondato. L'irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edittale richiede una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall'art.133 cod. pen., valutati ed apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena (Sez. 5, n. 35100 dei 27.6.2019, Torre, Rv. 276932). Nella specie la Corte territoriale ha motivato sul punto avuto riguardo "alle caratteristiche concrete della condotta, in relazione all'avanzato stadio di consumazione, nonché ai diversi precedenti penali a carico, in gran parte per reati contro il patrimonio".Per le considerazioni svolte il ricorso, va rigettato con la conseguente condanna del proponente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese p