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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 aprile 2021

Cassazione n. 45912/2021

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso ex art. 625 bis cod. proc.pen. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Mesagne avverso la sentenza emessa in data 20/4/ 2021 da questa Corte di cassazione visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentiti il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] , che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, e l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che insiste nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Sesta sezione di questa Corte di cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza resa dalla Corte di appello di Lecce che aveva confermato la condanna del predetto Zaccaria in relazione ai reati di violenza privata, falsità ideologica e calunnia. 2.Avverso la detta sentenza il condannato propone ricorso straordinario ex art. 625 bis cod.proc.pen., con atto sottoscritto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], deducendo: nullità assoluta della sentenza poiché pronunziata all'esito della udienza del 20 aprile 2021,che è stata celebrata, nonostante il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] non avesse ricevuto l'avviso di fissazione della detta udienza.

Deduce il ricorrente che all'udienza del 20 aprile il codifensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], non era presente poiché, avendo giurato quale sottosegretario di Stato, era sospeso dall'esercizio professionale; era presente soltanto l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] quale sostituto dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; l'omessa citazione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] integra una nullità di ordine generale ai sensi dell'art. 180 cod. proc.pen. che, a dispetto di quanto sostenuto da un orientamento giurisprudenziale che il ricorrente contesta, non sarebbe sanata dalla mancata eccezione dell'omessa notifica da parte del codifensore presente in udienza, poiché tale sanatoria presuppone la creazione in via interpretativa di un onere a carico del codifensore, non previsto dalla norma.

Deduce il ricorrente che nel momento in cui la nullità è emersa questa Suprema corte ha il compito specifico di rilevarla e sanarla, mentre non può attribuirsi al codifensore presente il potere di fare derivare effetti giuridici dalla sua decisione di non dedurre la nullità nel corso del giudizio in cui si è verificata.

A sostegno del suo assunto osserva che i due difensori hanno presentato ricorsi distinti.

Chiede pertanto l'annullamento della sentenza e la sospensione degli effetti del provvedimento definitivo impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.

Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale in caso di omesso avviso di fissazione udienza ad uno dei due difensori di fiducia dell'imputato, si configura una nullità a regime intermedio che deve essere eccepita in udienza dal difensore presente, sicché la mancata proposizione dell'eccezione sana la nullità, a prescindere dal fatto che l'imputato, regolarmente citato, sia presente o meno. (Sez. 5 - , Sentenza n. 55800 del 03/10/2018 Ud. (dep. 12/12/2018 ) Rv. 274620 - 011).

In particolare è stato precisato che l'omessa notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza pubblica nel giudizio di legittimità ad uno dei due difensori dell'imputato non dà luogo ad una nullità assoluta, ex art. 179 cod. proc. pen., bensì a regime intermedio, ai sensi dell'art. 180 del codice di rito, con la conseguenza che tale vizio è da ritenersi sanato, ex art. 184, comma primo, cod. proc. pen., anche nel caso di mancata comparizione di entrambi i difensori all'udienza, implicando tale condotta la volontaria e consapevole rinuncia della difesa e della parte, globalmente considerata, a far rilevare l'omessa comunicazione ad uno dei difensori. (Sez. 5, Sentenza n. 12756 del 14/10/2016 Ud. (dep. 16/03/2017) Rv. 269703 - 01; in senso conforme Sez. 4 - sentenza n. 51539 del 18/10/2018 Cc. (dep. 15/11/2018 ) Rv. 274496 - 01).

Tale orientamento ha trovato legittimazione anche nella sentenza del più alto consesso di questa corte secondo cui l'omissione della comunicazione anzidetta, in ossequio ad una consolidata giurisprudenza di legittimità, non dà luogo ad una nullità assoluta, ai sensi dell'art. 179 cod. proc. pen., ma ad una nullità di ordine generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 180 del codice di rito (Sez.

U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè, Rv. 249651).

Da tale osservazione discende che alla nullità in discorso è applicabile la sanatoria prevista dall'art. 184, comma 1, cod. proc. pen., dovendosi cogliere nella mancata eccezione formulata dal difensore regolarmente avvisato e comparso in udienza una rinuncia per facta concludentia della parte, globalmente considerata, a far rilevare l'omessa comunicazione ad uno dei difensori.(Sez. 5, n. 12756 del 14/10/2016, dep. 2017, V., Rv. 269703).

Non emergono ragioni per discostarsi da questo consolidato orientamento, in forza del quale la nullità dedotta è stata sanata dalla mancata eccezione del codifensore.

Deve oltretutto rilevarsi che dall'esame degli atti emerge che l'avv. [OSCURATO:PERSONA] in data 30 marzo 2021 ha rinunziato al mandato e nella medesima data l'imputato ha nominato l'avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale presente all'udienza dinanzi a questa Corte, nella veste di difensore di fiducia, non ha sollevato alcuna eccezione;che l'avv. [OSCURATO:PERSONA] è stato revocato il 5 ottobre 2018, in occasione della nomina dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] ed era intervenuto alla lettura del dispositivo di appello, il 25 novembre 2019, solo come sostituto del codifensore avv. [OSCURATO:PERSONA], sicchè non era legittimato a ricevere la notifica del decreto di citazione dinanzi a questa Corte. 2.La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, in ragione del grado di colpa nella presentazione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 27 ottobre 2021 /9 Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso ex art. 625 bis cod. proc.pen. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Mesagne avverso la sentenza emessa in data 20/4/ 2021 da questa Corte di cassazione visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentiti il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] , che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, e l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che insiste nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Sesta sezione di questa Corte di cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza resa dalla Corte di appello di Lecce che aveva confermato la condanna del predetto Zaccaria in relazione ai reati di violenza privata, falsità ideologica e calunnia. 2.Avverso la detta sentenza il condannato propone ricorso straordinario ex art. 625 bis cod.proc.pen., con atto sottoscritto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], deducendo: nullità assoluta della sentenza poiché pronunziata all'esito della udienza del 20 aprile 2021,che è stata celebrata, nonostante il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] non avesse ricevuto l'avviso di fissazione della detta udienza. Deduce il ricorrente che all'udienza del 20 aprile il codifensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], non era presente poiché, avendo giurato quale sottosegretario di Stato, era sospeso dall'esercizio professionale; era presente soltanto l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] quale sostituto dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; l'omessa citazione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] integra una nullità di ordine generale ai sensi dell'art. 180 cod. proc.pen. che, a dispetto di quanto sostenuto da un orientamento giurisprudenziale che il ricorrente contesta, non sarebbe sanata dalla mancata eccezione dell'omessa notifica da parte del codifensore presente in udienza, poiché tale sanatoria presuppone la creazione in via interpretativa di un onere a carico del codifensore, non previsto dalla norma. Deduce il ricorrente che nel momento in cui la nullità è emersa questa Suprema corte ha il compito specifico di rilevarla e sanarla, mentre non può attribuirsi al codifensore presente il potere di fare derivare effetti giuridici dalla sua decisione di non dedurre la nullità nel corso del giudizio in cui si è verificata. A sostegno del suo assunto osserva che i due difensori hanno presentato ricorsi distinti. Chiede pertanto l'annullamento della sentenza e la sospensione degli effetti del provvedimento definitivo impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale in caso di omesso avviso di fissazione udienza ad uno dei due difensori di fiducia dell'imputato, si configura una nullità a regime intermedio che deve essere eccepita in udienza dal difensore presente, sicché la mancata proposizione dell'eccezione sana la nullità, a prescindere dal fatto che l'imputato, regolarmente citato, sia presente o meno. (Sez. 5 - , Sentenza n. 55800 del 03/10/2018 Ud. (dep. 12/12/2018 ) Rv. 274620 - 011). In particolare è stato precisato che l'omessa notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza pubblica nel giudizio di legittimità ad uno dei due difensori dell'imputato non dà luogo ad una nullità assoluta, ex art. 179 cod. proc. pen., bensì a regime intermedio, ai sensi dell'art. 180 del codice di rito, con la conseguenza che tale vizio è da ritenersi sanato, ex art. 184, comma primo, cod. proc. pen., anche nel caso di mancata comparizione di entrambi i difensori all'udienza, implicando tale condotta la volontaria e consapevole rinuncia della difesa e della parte, globalmente considerata, a far rilevare l'omessa comunicazione ad uno dei difensori. (Sez. 5, Sentenza n. 12756 del 14/10/2016 Ud. (dep. 16/03/2017) Rv. 269703 - 01; in senso conforme Sez. 4 - sentenza n. 51539 del 18/10/2018 Cc. (dep. 15/11/2018 ) Rv. 274496 - 01). Tale orientamento ha trovato legittimazione anche nella sentenza del più alto consesso di questa corte secondo cui l'omissione della comunicazione anzidetta, in ossequio ad una consolidata giurisprudenza di legittimità, non dà luogo ad una nullità assoluta, ai sensi dell'art. 179 cod. proc. pen., ma ad una nullità di ordine generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 180 del codice di rito (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè, Rv. 249651). Da tale osservazione discende che alla nullità in discorso è applicabile la sanatoria prevista dall'art. 184, comma 1, cod. proc. pen., dovendosi cogliere nella mancata eccezione formulata dal difensore regolarmente avvisato e comparso in udienza una rinuncia per facta concludentia della parte, globalmente considerata, a far rilevare l'omessa comunicazione ad uno dei difensori.(Sez. 5, n. 12756 del 14/10/2016, dep. 2017, V., Rv. 269703). Non emergono ragioni per discostarsi da questo consolidato orientamento, in forza del quale la nullità dedotta è stata sanata dalla mancata eccezione del codifensore. Deve oltretutto rilevarsi che dall'esame degli atti emerge che l'avv. [OSCURATO:PERSONA] in data 30 marzo 2021 ha rinunziato al mandato e nella medesima data l'imputato ha nominato l'avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale presente all'udienza dinanzi a questa Corte, nella veste di difensore di fiducia, non ha sollevato alcuna eccezione;che l'avv. [OSCURATO:PERSONA] è stato revocato il 5 ottobre 2018, in occasione della nomina dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] ed era intervenuto alla lettura del dispositivo di appello, il 25 novembre 2019, solo come sostituto del codifensore avv. [OSCURATO:PERSONA], sicchè non era legittimato a ricevere la notifica del decreto di citazione dinanzi a questa Corte. 2.La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, in ragione del grado di colpa nella presentazione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 27 ottobre 2021 /9 Il Consigliere estensore
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