Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 01782/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2020 della Corte di Appello di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte, ai sensi dell'art. 23, co. 8, di. 28 ottobre 2020, n. 137, del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa il 28/09/2020 la Corte di Appello di Salerno ha confermato l'affermazione di responsabilità pronunciata dal Tribunale di Salerno il 05/06/2019 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art.483 cod. pen., per avere attestato falsamento, nella denuncia del 22/04/2014, di aver smarrito la propria carta di identità, che risultava già oggetto di precedente denuncia di smarrimento in data 10/10/2013.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo tre motivi.

2.1. Con il primo motivo di ricorso deduce l'inosservanza e/o l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 483 cod. pen. e all'art. 192 cod. proc. pen. ed il travisamento della prova, sostenendo che il denunciante non ha attestato falsamente lo smarrimento della carta di identità, perché l'aveva realmente smarrita; egli ha dunque denunciato due volte lo smarrimento.

2.2. Con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'errore sul fatto ex art. 47 cod. pen. 2.3.

Con il terzo motivo deduce il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Quanto al primo motivo va preliminarmente osservato che il travisamento della prova viene dedotto con riferimento ad una 'doppia conforme' dei giudici di merito.

Al riguardo, è consolidato il principio secondo cui, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", è inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., il motivo fondato sul travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, che sia stato dedotto per la prima volta con il ricorso per cassazione, poiché in tal modo esso viene sottratto alla cognizione del giudice di appello, con violazione dei limiti del "devolutum" ed improprio ampliamento del tema di cognizione in sede di legittimità (Sez. 6, n. 21015 del 17/05/2021, Africano, Rv. 281665).

Peraltro, ai fini della deducibilità del vizio di "travisamento della prova", che si risolve nell'utilizzazione di un'informazione inesistente o nella omessa valutazione della prova esistente agli atti, è necessario che il ricorrente prospetti la decisività del travisamento o dell'omissione nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica (Sez. 6, n. 36512 del 16/10/2020, Villari, Rv. 280117).

Nel caso in esame, va preliminarmente rilevato che non ricorrono i presupposti del pur lamentato travisamento, risolvendosi le censure in una non consentita lettura alternativa degli elementi di prova, basata su estratti, parziali ed arbitrariamente selezionati, delle prove dichiarative.

Al riguardo, infatti, giova rammentare che, ai fini della configurabilità del vizio di travisamento della prova dichiarativa, è necessario che la relativa deduzione abbia un oggetto definito e inopinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della dichiarazione e quello tratto dal giudice, con conseguente esclusione della rilevanza di presunti errori da questi commessi nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, dep. 2018, Grancini, Rv. 272406).

Tuttavia, premesso che l'esame nel giudizio di legittimità del travisamento della prova, quale ulteriore criterio di valutazione della contradditorietà estrinseca della motivazione, deve riguardare uno o più specifici atti del giudizio, non il fatto nella sua interezza (Sez. 3, n. 38431 del 31/01/2018, Ndoja, Rv. 273911), nel caso di specie, il ricorso non deduce una palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco delle dichiarazioni e quello tratto dal giudice, limitandosi ad estrapolare estratti parziali del testimoniale per sostenere un presunto errore nella valutazione del significato probatorio delle dichiarazioni, a proposito del "fatto" dell'effettivo smarrimento della carta di identità; circostanza pacifica, ma non idonea ad elidere la tipicità del fatto, nella sua concreta dimensione.

Il motivo è, peraltro, manifestamente infondato, in quanto la falsità della dichiarazione di smarrimento va correlata al fatto che il ricorrente l'aveva datata nel giorno [OSCURATO:DATA_NASCITA], laddove, in realtà, il documento era stato già oggetto di precedente denunzia di smarrimento il 10/10/2013, come correttamente rilevato in motivazione.

Invero, pacifico che integra il reato di falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico la falsa denuncia di smarrimento della carta di identità, considerato che essa costituisce presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato e che l'ordinamento prevede a carico di colui che smarrisce un documento di identità l'obbligo di presentare denunzia (Sez. 5, n. 48884 del 17/09/2018, A., Rv. 274017), nel caso in esame l'imputato, dopo aver presentato la falsa denuncia di smarrimento, immediatamente contattato dall'agente di polizia, riferiva di essersi già recato al Comune e di avere già ottenuto il duplicato; al riguardo, secondo quanto correttamente rilevato dalla Corte territoriale, oltre all'inverosimiglianza del fatto che l'imputato avesse dimenticato l'avvenuta presentazione, sei mesi prima, della denuncia di smarrimento della stessa carta di identità, rileva che il Landi non abbia denunciato lo smarrimento 'in data e luogo imprecisato', bensì lo stesso giorno della denuncia, il 22 aprile 2014, e che si sia immediatamente precipitato al Comune per ottenere il rilascio del duplicato, pure non richiesto per oltre sei mesi.3.

Il secondo motivo, oltre ad essere del tutto generico, nella sua laconicità assertiva, è manifestamente infondato, in quanto, l'ipotesi dell'errore sul fatto, pur non espressamente evocata in sentenza, risulta in maniera implicita, ma inequivoca, affrontata e ritenuta non sussistente a pagina 3 della motivazione con argomentazioni - già richiamate infra § 2 - logiche ed assolutamente non meritevoli di censura.

4. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile.

Premesso che le valutazioni sulla applicabilità dell'art. 131 bis cod. pen. sono essenzialmente rimesse alla valutazione discrezionale dei giudici di merito e non sono sindacabili in sede di legittimità, in assenza di violazioni del dettato normativo e di motivazioni illogiche, va, in ogni caso evidenziato che la Corte territoriale ha fornito ampia e logica motivazione delle ragioni del diniego, correlandole alla personalità dell'imputato - già gravato da un precedente in materia di stupefacenti e da una archiviazione per tenuità del fatto in relazione ad un fatto identico di falsa denuncia di smarrimento - ed alle modalità della condotta accertata, ben orchestrata dall'imputato, che si è precipitato ad ottenere il duplicato della carta di identità.

5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 3.000,00.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 28/10/202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2020 della Corte di Appello di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte, ai sensi dell'art. 23, co. 8, di. 28 ottobre 2020, n. 137, del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 28/09/2020 la Corte di Appello di Salerno ha confermato l'affermazione di responsabilità pronunciata dal Tribunale di Salerno il 05/06/2019 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art.483 cod. pen., per avere attestato falsamento, nella denuncia del 22/04/2014, di aver smarrito la propria carta di identità, che risultava già oggetto di precedente denuncia di smarrimento in data 10/10/2013. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo tre motivi. 2.1. Con il primo motivo di ricorso deduce l'inosservanza e/o l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 483 cod. pen. e all'art. 192 cod. proc. pen. ed il travisamento della prova, sostenendo che il denunciante non ha attestato falsamente lo smarrimento della carta di identità, perché l'aveva realmente smarrita; egli ha dunque denunciato due volte lo smarrimento. 2.2. Con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'errore sul fatto ex art. 47 cod. pen. 2.3. Con il terzo motivo deduce il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Quanto al primo motivo va preliminarmente osservato che il travisamento della prova viene dedotto con riferimento ad una 'doppia conforme' dei giudici di merito. Al riguardo, è consolidato il principio secondo cui, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", è inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., il motivo fondato sul travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, che sia stato dedotto per la prima volta con il ricorso per cassazione, poiché in tal modo esso viene sottratto alla cognizione del giudice di appello, con violazione dei limiti del "devolutum" ed improprio ampliamento del tema di cognizione in sede di legittimità (Sez. 6, n. 21015 del 17/05/2021, Africano, Rv. 281665). Peraltro, ai fini della deducibilità del vizio di "travisamento della prova", che si risolve nell'utilizzazione di un'informazione inesistente o nella omessa valutazione della prova esistente agli atti, è necessario che il ricorrente prospetti la decisività del travisamento o dell'omissione nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica (Sez. 6, n. 36512 del 16/10/2020, Villari, Rv. 280117). Nel caso in esame, va preliminarmente rilevato che non ricorrono i presupposti del pur lamentato travisamento, risolvendosi le censure in una non consentita lettura alternativa degli elementi di prova, basata su estratti, parziali ed arbitrariamente selezionati, delle prove dichiarative. Al riguardo, infatti, giova rammentare che, ai fini della configurabilità del vizio di travisamento della prova dichiarativa, è necessario che la relativa deduzione abbia un oggetto definito e inopinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della dichiarazione e quello tratto dal giudice, con conseguente esclusione della rilevanza di presunti errori da questi commessi nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, dep. 2018, Grancini, Rv. 272406). Tuttavia, premesso che l'esame nel giudizio di legittimità del travisamento della prova, quale ulteriore criterio di valutazione della contradditorietà estrinseca della motivazione, deve riguardare uno o più specifici atti del giudizio, non il fatto nella sua interezza (Sez. 3, n. 38431 del 31/01/2018, Ndoja, Rv. 273911), nel caso di specie, il ricorso non deduce una palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco delle dichiarazioni e quello tratto dal giudice, limitandosi ad estrapolare estratti parziali del testimoniale per sostenere un presunto errore nella valutazione del significato probatorio delle dichiarazioni, a proposito del "fatto" dell'effettivo smarrimento della carta di identità; circostanza pacifica, ma non idonea ad elidere la tipicità del fatto, nella sua concreta dimensione. Il motivo è, peraltro, manifestamente infondato, in quanto la falsità della dichiarazione di smarrimento va correlata al fatto che il ricorrente l'aveva datata nel giorno [OSCURATO:DATA_NASCITA], laddove, in realtà, il documento era stato già oggetto di precedente denunzia di smarrimento il 10/10/2013, come correttamente rilevato in motivazione. Invero, pacifico che integra il reato di falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico la falsa denuncia di smarrimento della carta di identità, considerato che essa costituisce presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato e che l'ordinamento prevede a carico di colui che smarrisce un documento di identità l'obbligo di presentare denunzia (Sez. 5, n. 48884 del 17/09/2018, A., Rv. 274017), nel caso in esame l'imputato, dopo aver presentato la falsa denuncia di smarrimento, immediatamente contattato dall'agente di polizia, riferiva di essersi già recato al Comune e di avere già ottenuto il duplicato; al riguardo, secondo quanto correttamente rilevato dalla Corte territoriale, oltre all'inverosimiglianza del fatto che l'imputato avesse dimenticato l'avvenuta presentazione, sei mesi prima, della denuncia di smarrimento della stessa carta di identità, rileva che il Landi non abbia denunciato lo smarrimento 'in data e luogo imprecisato', bensì lo stesso giorno della denuncia, il 22 aprile 2014, e che si sia immediatamente precipitato al Comune per ottenere il rilascio del duplicato, pure non richiesto per oltre sei mesi.3. Il secondo motivo, oltre ad essere del tutto generico, nella sua laconicità assertiva, è manifestamente infondato, in quanto, l'ipotesi dell'errore sul fatto, pur non espressamente evocata in sentenza, risulta in maniera implicita, ma inequivoca, affrontata e ritenuta non sussistente a pagina 3 della motivazione con argomentazioni - già richiamate infra § 2 - logiche ed assolutamente non meritevoli di censura. 4. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile. Premesso che le valutazioni sulla applicabilità dell'art. 131 bis cod. pen. sono essenzialmente rimesse alla valutazione discrezionale dei giudici di merito e non sono sindacabili in sede di legittimità, in assenza di violazioni del dettato normativo e di motivazioni illogiche, va, in ogni caso evidenziato che la Corte territoriale ha fornito ampia e logica motivazione delle ragioni del diniego, correlandole alla personalità dell'imputato - già gravato da un precedente in materia di stupefacenti e da una archiviazione per tenuità del fatto in relazione ad un fatto identico di falsa denuncia di smarrimento - ed alle modalità della condotta accertata, ben orchestrata dall'imputato, che si è precipitato ad ottenere il duplicato della carta di identità. 5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 3.000,00. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 28/10/202
Sentenza Cassazione n. 01782/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris