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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 dicembre 2024

Cassazione n. 32188/2024

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10754/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E DELL'ING. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 62, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] quale mandataria di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 6856/2022 depositata il 02/11/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/12/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Il ricorso riguarda la sentenza con cui la Corte d’appello di Roma ha riformato la sentenza resa dal locale Tribunale che aveva respinto le domande proposte dalla società [OSCURATO:PERSONA] del Comm. [OSCURATO:PERSONA] e dell’Ing. [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA], volte all’accertamento dell’illegittima applicazione di tassi debitori, di tassi usurari, commissioni e spese, della violazione da parte della banca dello ius variandi, oltre che dell’applicazione di uno sconto fatture non pattuito, quindi, alla ripetizione dell’indebito nella misura di € 342.834,00, nonché alla condanna della Banca al risarcimento del danno di € 150.000,00 per violazione dei principi di buona fede e correttezza. 2.- La Corte d'appello, per quel che qui interessa, ha accolto i primi due motivi di gravame osservando che il giudice di prime cure aveva rigettato integralmente le domande attore pur avendo rideterminato l'esposizione debitoria all'esito degli accertamenti eseguiti dal CTU, il quale aveva tenuto conto esclusivamente delle condizioni economiche originariamente pattuite tra le parti nel contratto di conto corrente e nei contratti di affidamento, nonché di quelle modificate nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 118 T.U.B. ovvero di quelle più favorevoli al correntista, ed ha, pertanto, rideterminato il debito dell'appellante nei confronti della banca appellata nella diversa somma di 603 623.195 euro.

Ha respinto gli altri motivi d’appello ed, in particolare, quello che introduceva un'ulteriore censura relativa alla nullità della CMS per indeterminatezza e/o indeterminabilità della stessa ritenendo la censura inammissibile perché tardivamente formulata solo in sede di comparsa conclusionale e mai in precedenza allegata, osservando di non poter procedere autonomamente alla rilevabilità d'ufficio di detta nullità se non nei limiti stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità a presidio del principio processuale della domanda proposta (cita Cass. Sez.

Un. n. 26242/2014).

3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso la [OSCURATO:PERSONA] del Comm. [OSCURATO:PERSONA] e dell’Ing. [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. affidandolo a due motivi di cassazione.

Ha resistito, con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. e per essa la mandataria doValue s.p.a (già doBank s.p.a. a sua volta già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.).

La Ricorrente ha depositato memoria.

4. - E’ stata formulata una proposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380-bis c.p.c.

La difesa di parte ricorrente ha chiesto la decisione. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Il primo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione di legge, ex art.360 comma 1 n.3 c.p.c., in relazione agli artt. 345 c.p.c., 1418 e 1421 c.c. per aver ritenuto inammissibile l'eccezione di nullità della CMS sollevata dalla difesa di parte appellante, in quanto tardiva e per aver ritenuto la nullità non rilevabile d'ufficio in virtù dei limiti posti dalla giurisprudenza a presidio del principio processuale della domanda proposta.

La ricorrente, richiamata la giurisprudenza di legittimità per cui è sempre ammissibile il rilievo d'ufficio di una causa di nullità, anche diversa da quella fatta valere dall'attore, a condizione che la diversa causa di nullità emerga ex actis e si instauri il contraddittorio sul punto, osserva di aver dedotto la nullità della CMS in quanto prevista soltanto nella misura percentuale senza alcuna indicazione dei criteri e della base di calcolo. 2.- Il secondo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione di legge, ex art.360 n.3 c.p.c., in relazione agli artt.1283 e 1421 c.c. per non aver tenuto conto, la Corte di merito, della dedotta illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi produttiva di anatocismo quale causa di nullità rilevabile anche d’ufficio del titolo del relativo addebito.

Sostiene la ricorrente di aver posto nel giudizio di primo grado il tema della eliminazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi, tema escluso dal CTU sulla base della presenza della previsione contrattuale della reciprocità della capitalizzazione trimestarle degli interessi; asserisce, poi, di aver dedotto nella comparsa conclusionale di replica di appello che la capitalizzazione reciproca, pur prevista nel contratto di conto corrente, non era stata effettivamente applicata come tale dall’istituto di credito 3.-La proposta di definizione anticipata ha il tenore che segue.

« - la Corte d’appello di Roma, per quanto qui rileva, ha ritenuto che l’appellante abbia rinunciato al motivo concernente la domanda di accertamento dell’usura, solo in comparsa conclusionale instando per la nullità della clausola sulla c.m.s. in quanto indeterminata, con censura inammissibile, atteso che neppure si dà la possibilità del rilievo d’ufficio, secondo i principi enunciati da Cass.

SU n. 26242/2014 e n. 16501/2018; -il primo motivo, che deduce violazione degli artt. 1418, 1421 c.c. e 345 c.p.c., per avere ritenuto inammissibile il motivo concernente la nullità della c.m.s. formulato per la prima volta nella comparsa conclusionale di appello e non avere rilevato d’ufficio tale nullità, è inammissibile sotto plurimi profili: esso, in primo luogo, difetta di specificità, ai sensi dell’art. 366 c.p.c.; in secondo luogo, non coglie e non censura validamente la «ratio decidendi» della sentenza impugnata, laddove, mediante il richiamo ai precedenti conformi ex art. 118 att. c.p.c., ha reputato assenti in atti gli elementi di allegazione e prova circa la pretesa nullità della clausola in questione; onde, in terzo luogo, il motivo è altresì inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c., poiché l’invocato rilievo veniva pur sempre a dipendere dall'accertamento dei presupposti di applicabilità delle disposizioni relative, quindi da circostanze che dovevano essere acquisite al processo, posto che la rilevabilità d'ufficio delle questioni è condizionata dal fatto che esse risultino “ex actis” (fra le tante, Cass. n. 9976/2019; Cass. n. 15078, n. 14688, n. 14684, n. 9095, n. 4458, n. 2102/2018; Cass. n. 27998, n. 10609 e n. 5069/2017; Cass. n. 8489 e n. 5249/2016 Cass. s.u. 10531/2013); - il secondo motivo, che deduce violazione degli artt. 1283 e 1421 c.c., per non avere rilevato d’ufficio la nullità della clausola sull’anatocismo, in quanto in fatto non era avvenuta la reciprocità della capitalizzazione, è inammissibile in quanto, in primo luogo, esso difetta di specificità, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., e, in secondo luogo, sotto l’egida del vizio di violazione di legge, pretende una rivisitazione degli elementi di fatto». 3.- [OSCURATO:PERSONA] reputa che benchè sia condivisibile il rilievo di inammissibilità del primo motivo per difetto di specificità in violazione dell’art. 366 n. 6 c.p.c., lo stesso meriti di essere meglio precisato nel senso che detto difetto va rivvisato per non aver la ricorrente specificatamente indicato la sede di ingresso tempestivo nel processo dell’allegazione della circostanza da cui la Corte di merito avrebbe dovuto trarre d’ufficio il rilievo di nullità della clausola in questione: invero, come noto, la circostanza in fatto fonte della ipotetica nullità non è sufficiente sia presente nei documenti prodotti, ma deve essere allegata (sia pure senza invocarne l’effetto invalidatorio, posto che quest’ultimo sarà rilevato d’ufficio) e soprattutto deve essere allegata tempestivamente.

Infatti il rilievo officioso presuppone che la parte interessata abbia tempestivamente allegato, nel corso del giudizio di merito, le circostanze fattuali tali da consentire la rilevazione medesima (v. da ultimo Cass. n. 16102/2024), poiché anche la rilevazione d’ufficio della nullità per violazione di norme imperative ha come condizione che i relativi presupposti di fatto, sebbene non dedotti sotto forma di eccezione della parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie (v. ex aliisCass. n. 4867/2024, Cass. n. 34053/2023), dal momento che il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte a proposito della rilevabilità d’ufficio delle nullità contrattuali (sentenza 26242/2014, i cui princìpi sono stati peraltro successivamente ribaditi, tra le altre, da Cass. n. 19251/2018, Cass. n. 26495/ 2019, Cass. n. 20170/2022 e Cass. n. 28377/2022) deve essere applicato tenendo presenti le regole generali del processo civile, onde evitare che l’esercizio di un potere officioso consenta alle parti di aggirare i limiti processuali scanditi dal maturare delle preclusioni assertive ed istruttorie; in breve, la rilevazione officiosa della nullità è circoscritta alla sola valutazione in iure dei fatti già allegati e provati (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 20713/ 2023 e Cass. nn. 2607, 5038, 5478, 10712 e 19401 del 2024). 3.1 Anche con riguardo al secondo motivo la proposta va meglio specificata quanto alla rilevata inammissibilità del medesimo per difetto di specificità ai sensi dell’art. 366 n. 6 c.p.c; a tal proposito il Collegio osserva che la ricorrente – pur asserendo di aver già dedotto in primo grado la questione dell’illegittimità dell’anatocismo applicato - invoca a tal fine l’elaborato peritale, da cui emerge, tuttavia, solo che il tema era stato trattato nel contraddittorio tecnico, non che la ricorrente lo avesse tempestivamente allegato in atti; inoltre essendosi la ricorrente limitata ad illustrare le ragioni per cui il CTU in primo grado – all’esito del contraddittorio tecnico (cfr. pag. 24 ricorso)- aveva ritenuto validamente pattuita la capitalizzazione e non espunto i relativi addebiti, non consente di verificare se in primo grado sulla questione della capitalizzazione trimestrale vi sia stata una statuizione, anche implicita, che avrebbe imposto l’appello; nelle cui conclusioni, invero, è assente qualunque riferimento alla questione della capitalizzazione trimestrale che, del resto, è la stessa ricorrente ad affermare di aver posto solo con la memoria di replica in appello, senza, tuttavia neppure riportare, anche in sintesi, le relative argomentazioni sottoposte alla Corte di merito o indicare il documento da cui questa Corte potrebbe compiere la relativa verifica, in palese violazione dell’art. 366 comma 1 n. 4 e 6 c.p.c.; (cfr Cass. 19048/2016; Cass. 14784/2015; Cass.

S.U. 16887/2013; Cass. 2966/2011); per cui non potendosi accertare se vi sia stato un giudicato interno il motivo non è scrutinabile. 4.- In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni qui esplicate. 5.- Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come nel dispositivo, ai sensi del D.M. 12 luglio 2012, n. 140.

La difformità motivazionale rispetto alla proposta di definizione anticipata esclude l’applicazione dell’art. 96 cpc.

Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] del Comm. [OSCURATO:PERSONA] e dell’Ing. [OSCURATO:PERSONA] s.n.c.; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. e per essa della mandataria doValue s.p.a., liquidate nell'importo di euro 10.200 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% sul compenso ed agli accessori come per legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dalla

I. 24 dicembre 2012, n. 228, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unif

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10754/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E DELL'ING. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 62, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] quale mandataria di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 6856/2022 depositata il 02/11/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/12/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Il ricorso riguarda la sentenza con cui la Corte d’appello di Roma ha riformato la sentenza resa dal locale Tribunale che aveva respinto le domande proposte dalla società [OSCURATO:PERSONA] del Comm. [OSCURATO:PERSONA] e dell’Ing. [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA], volte all’accertamento dell’illegittima applicazione di tassi debitori, di tassi usurari, commissioni e spese, della violazione da parte della banca dello ius variandi, oltre che dell’applicazione di uno sconto fatture non pattuito, quindi, alla ripetizione dell’indebito nella misura di € 342.834,00, nonché alla condanna della Banca al risarcimento del danno di € 150.000,00 per violazione dei principi di buona fede e correttezza. 2.- La Corte d'appello, per quel che qui interessa, ha accolto i primi due motivi di gravame osservando che il giudice di prime cure aveva rigettato integralmente le domande attore pur avendo rideterminato l'esposizione debitoria all'esito degli accertamenti eseguiti dal CTU, il quale aveva tenuto conto esclusivamente delle condizioni economiche originariamente pattuite tra le parti nel contratto di conto corrente e nei contratti di affidamento, nonché di quelle modificate nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 118 T.U.B. ovvero di quelle più favorevoli al correntista, ed ha, pertanto, rideterminato il debito dell'appellante nei confronti della banca appellata nella diversa somma di 603 623.195 euro. Ha respinto gli altri motivi d’appello ed, in particolare, quello che introduceva un'ulteriore censura relativa alla nullità della CMS per indeterminatezza e/o indeterminabilità della stessa ritenendo la censura inammissibile perché tardivamente formulata solo in sede di comparsa conclusionale e mai in precedenza allegata, osservando di non poter procedere autonomamente alla rilevabilità d'ufficio di detta nullità se non nei limiti stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità a presidio del principio processuale della domanda proposta (cita Cass. Sez. Un. n. 26242/2014). 3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso la [OSCURATO:PERSONA] del Comm. [OSCURATO:PERSONA] e dell’Ing. [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. affidandolo a due motivi di cassazione. Ha resistito, con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. e per essa la mandataria doValue s.p.a (già doBank s.p.a. a sua volta già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.). La Ricorrente ha depositato memoria. 4. - E’ stata formulata una proposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380-bis c.p.c. La difesa di parte ricorrente ha chiesto la decisione. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Il primo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione di legge, ex art.360 comma 1 n.3 c.p.c., in relazione agli artt. 345 c.p.c., 1418 e 1421 c.c. per aver ritenuto inammissibile l'eccezione di nullità della CMS sollevata dalla difesa di parte appellante, in quanto tardiva e per aver ritenuto la nullità non rilevabile d'ufficio in virtù dei limiti posti dalla giurisprudenza a presidio del principio processuale della domanda proposta. La ricorrente, richiamata la giurisprudenza di legittimità per cui è sempre ammissibile il rilievo d'ufficio di una causa di nullità, anche diversa da quella fatta valere dall'attore, a condizione che la diversa causa di nullità emerga ex actis e si instauri il contraddittorio sul punto, osserva di aver dedotto la nullità della CMS in quanto prevista soltanto nella misura percentuale senza alcuna indicazione dei criteri e della base di calcolo. 2.- Il secondo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione di legge, ex art.360 n.3 c.p.c., in relazione agli artt.1283 e 1421 c.c. per non aver tenuto conto, la Corte di merito, della dedotta illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi produttiva di anatocismo quale causa di nullità rilevabile anche d’ufficio del titolo del relativo addebito. Sostiene la ricorrente di aver posto nel giudizio di primo grado il tema della eliminazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi, tema escluso dal CTU sulla base della presenza della previsione contrattuale della reciprocità della capitalizzazione trimestarle degli interessi; asserisce, poi, di aver dedotto nella comparsa conclusionale di replica di appello che la capitalizzazione reciproca, pur prevista nel contratto di conto corrente, non era stata effettivamente applicata come tale dall’istituto di credito 3.-La proposta di definizione anticipata ha il tenore che segue. « - la Corte d’appello di Roma, per quanto qui rileva, ha ritenuto che l’appellante abbia rinunciato al motivo concernente la domanda di accertamento dell’usura, solo in comparsa conclusionale instando per la nullità della clausola sulla c.m.s. in quanto indeterminata, con censura inammissibile, atteso che neppure si dà la possibilità del rilievo d’ufficio, secondo i principi enunciati da Cass. SU n. 26242/2014 e n. 16501/2018; -il primo motivo, che deduce violazione degli artt. 1418, 1421 c.c. e 345 c.p.c., per avere ritenuto inammissibile il motivo concernente la nullità della c.m.s. formulato per la prima volta nella comparsa conclusionale di appello e non avere rilevato d’ufficio tale nullità, è inammissibile sotto plurimi profili: esso, in primo luogo, difetta di specificità, ai sensi dell’art. 366 c.p.c.; in secondo luogo, non coglie e non censura validamente la «ratio decidendi» della sentenza impugnata, laddove, mediante il richiamo ai precedenti conformi ex art. 118 att. c.p.c., ha reputato assenti in atti gli elementi di allegazione e prova circa la pretesa nullità della clausola in questione; onde, in terzo luogo, il motivo è altresì inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c., poiché l’invocato rilievo veniva pur sempre a dipendere dall'accertamento dei presupposti di applicabilità delle disposizioni relative, quindi da circostanze che dovevano essere acquisite al processo, posto che la rilevabilità d'ufficio delle questioni è condizionata dal fatto che esse risultino “ex actis” (fra le tante, Cass. n. 9976/2019; Cass. n. 15078, n. 14688, n. 14684, n. 9095, n. 4458, n. 2102/2018; Cass. n. 27998, n. 10609 e n. 5069/2017; Cass. n. 8489 e n. 5249/2016 Cass. s.u. 10531/2013); - il secondo motivo, che deduce violazione degli artt. 1283 e 1421 c.c., per non avere rilevato d’ufficio la nullità della clausola sull’anatocismo, in quanto in fatto non era avvenuta la reciprocità della capitalizzazione, è inammissibile in quanto, in primo luogo, esso difetta di specificità, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., e, in secondo luogo, sotto l’egida del vizio di violazione di legge, pretende una rivisitazione degli elementi di fatto». 3.- [OSCURATO:PERSONA] reputa che benchè sia condivisibile il rilievo di inammissibilità del primo motivo per difetto di specificità in violazione dell’art. 366 n. 6 c.p.c., lo stesso meriti di essere meglio precisato nel senso che detto difetto va rivvisato per non aver la ricorrente specificatamente indicato la sede di ingresso tempestivo nel processo dell’allegazione della circostanza da cui la Corte di merito avrebbe dovuto trarre d’ufficio il rilievo di nullità della clausola in questione: invero, come noto, la circostanza in fatto fonte della ipotetica nullità non è sufficiente sia presente nei documenti prodotti, ma deve essere allegata (sia pure senza invocarne l’effetto invalidatorio, posto che quest’ultimo sarà rilevato d’ufficio) e soprattutto deve essere allegata tempestivamente. Infatti il rilievo officioso presuppone che la parte interessata abbia tempestivamente allegato, nel corso del giudizio di merito, le circostanze fattuali tali da consentire la rilevazione medesima (v. da ultimo Cass. n. 16102/2024), poiché anche la rilevazione d’ufficio della nullità per violazione di norme imperative ha come condizione che i relativi presupposti di fatto, sebbene non dedotti sotto forma di eccezione della parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie (v. ex aliisCass. n. 4867/2024, Cass. n. 34053/2023), dal momento che il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte a proposito della rilevabilità d’ufficio delle nullità contrattuali (sentenza 26242/2014, i cui princìpi sono stati peraltro successivamente ribaditi, tra le altre, da Cass. n. 19251/2018, Cass. n. 26495/ 2019, Cass. n. 20170/2022 e Cass. n. 28377/2022) deve essere applicato tenendo presenti le regole generali del processo civile, onde evitare che l’esercizio di un potere officioso consenta alle parti di aggirare i limiti processuali scanditi dal maturare delle preclusioni assertive ed istruttorie; in breve, la rilevazione officiosa della nullità è circoscritta alla sola valutazione in iure dei fatti già allegati e provati (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 20713/ 2023 e Cass. nn. 2607, 5038, 5478, 10712 e 19401 del 2024). 3.1 Anche con riguardo al secondo motivo la proposta va meglio specificata quanto alla rilevata inammissibilità del medesimo per difetto di specificità ai sensi dell’art. 366 n. 6 c.p.c; a tal proposito il Collegio osserva che la ricorrente – pur asserendo di aver già dedotto in primo grado la questione dell’illegittimità dell’anatocismo applicato - invoca a tal fine l’elaborato peritale, da cui emerge, tuttavia, solo che il tema era stato trattato nel contraddittorio tecnico, non che la ricorrente lo avesse tempestivamente allegato in atti; inoltre essendosi la ricorrente limitata ad illustrare le ragioni per cui il CTU in primo grado – all’esito del contraddittorio tecnico (cfr. pag. 24 ricorso)- aveva ritenuto validamente pattuita la capitalizzazione e non espunto i relativi addebiti, non consente di verificare se in primo grado sulla questione della capitalizzazione trimestrale vi sia stata una statuizione, anche implicita, che avrebbe imposto l’appello; nelle cui conclusioni, invero, è assente qualunque riferimento alla questione della capitalizzazione trimestrale che, del resto, è la stessa ricorrente ad affermare di aver posto solo con la memoria di replica in appello, senza, tuttavia neppure riportare, anche in sintesi, le relative argomentazioni sottoposte alla Corte di merito o indicare il documento da cui questa Corte potrebbe compiere la relativa verifica, in palese violazione dell’art. 366 comma 1 n. 4 e 6 c.p.c.; (cfr Cass. 19048/2016; Cass. 14784/2015; Cass. S.U. 16887/2013; Cass. 2966/2011); per cui non potendosi accertare se vi sia stato un giudicato interno il motivo non è scrutinabile. 4.- In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni qui esplicate. 5.- Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come nel dispositivo, ai sensi del D.M. 12 luglio 2012, n. 140. La difformità motivazionale rispetto alla proposta di definizione anticipata esclude l’applicazione dell’art. 96 cpc. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] del Comm. [OSCURATO:PERSONA] e dell’Ing. [OSCURATO:PERSONA] s.n.c.; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. e per essa della mandataria doValue s.p.a., liquidate nell'importo di euro 10.200 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% sul compenso ed agli accessori come per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dalla I. 24 dicembre 2012, n. 228, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unif
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