CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 17164/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale la Corte d'appello, in parziale riforma della sentenza emessa dal primo giudice in punto di trattamento sanzionatorio, ha condannato la ricorrente per il reato di cui all'art. 7, comma 1, D.L. n.4/2019, per aver omesso di comunicare all'INPS che alcuni componenti del nucleo familiare avevano conseguito redditi da lavoro. La ricorrente affida il ricorso ad un unico motivo, con il quale lamenta violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art 131 bis cod. pen., posto che il beneficio economico si è concretizzato nella somma di euro 549,90. Il ricorso è generico e non si confronta con le argomentazioni della sentenza impugnata, la quale ha evidenziato le modalità della condotta e l'abitualità del reato, essendo l'imputata già gravata da due precedenti penali per reati contro il patrimonio. Si ricorda che ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il comportamento è abituale quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame (Sez. U, n. •13681 del 25/02/2016 Ud. (dep. 06/04/2016 ) Rv. 266591). Il giudice a quo ha, tuttavia, ritenuto di attribuire rilevanza alla misura del beneficio economico erogato (pari a euro 54,99 mensili, per un totale di euro 549,90) riconoscendo la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q. P.Q.M