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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 settembre 2025

Cassazione n. 33622/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che l'unico motivo, che formula due distinti profili attinenti alla procedibilità, è, da un lato, manifestamente infondato e, dall'altro, non consentito; osservato, in primo luogo, che la questione attinente alla tempestività della querela è stata affrontata correttamente dalla Corte di Appello, in linea con la decisione di primo grado e, soprattutto, con la linea interpretativa tracciata dalla giurisprudenza di legittimità, puntualmente citatek ed efficacemente applicatelnella pronuncia impugnata, cui è sufficiente in questa sede fare riferimento; considerato, in relazione all'ulteriore profilo (attivazione procedura ex art. 148 cod. ass.), che il tema costituisce un novum non consentito in questa sede; la mancata formulazione del tema nella fase processuale anteriore7 lo rende inammissibile innanzi alla Corte di Cassazione, per violazione della catena devolutiva: trova infatti applicazione la regola del combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen., ad evitare che possa essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame (Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012 , Bonaffini, Rv. 256631); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il giorno 12 settembre 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che l'unico motivo, che formula due distinti profili attinenti alla procedibilità, è, da un lato, manifestamente infondato e, dall'altro, non consentito; osservato, in primo luogo, che la questione attinente alla tempestività della querela è stata affrontata correttamente dalla Corte di Appello, in linea con la decisione di primo grado e, soprattutto, con la linea interpretativa tracciata dalla giurisprudenza di legittimità, puntualmente citatek ed efficacemente applicatelnella pronuncia impugnata, cui è sufficiente in questa sede fare riferimento; considerato, in relazione all'ulteriore profilo (attivazione procedura ex art. 148 cod. ass.), che il tema costituisce un novum non consentito in questa sede; la mancata formulazione del tema nella fase processuale anteriore7 lo rende inammissibile innanzi alla Corte di Cassazione, per violazione della catena devolutiva: trova infatti applicazione la regola del combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen., ad evitare che possa essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame (Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012 , Bonaffini, Rv. 256631); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 12 settembre 2025.
Sentenza Cassazione n. 33622/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris