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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 08113/2026

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osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2025 della Corte d'appello di Perugia; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che si riporta alla requisitoria già depositata e conclude per l'annullamento con rinvio; sentite le conclusioni dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che, associandosi alle conclusioni del proc.gen., espone i motivi di gravame ed insiste nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Perugia, con sentenza del 25 febbraio 2025, ha confermato la pronuncia del Tribunale di Terni del 13 dicembre 2022, che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] (socio unico accomandatario della "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA].", fallita il 12/7/2016) colpevole del reato di bancarotta fraudolenta documentale cosiddetta "generica", per irregolare conservazione delle scritture contabili, ai sensi dell'art. 216, comma 1, n. 2, ultima parte, r.d. 267/1942 e lo aveva condannato alla pena di tre anni di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e all'applicazione delle pene accessorie previste dalla legge.

2. Avverso tale sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi.2.1.

Con il primo motivo si deducono la violazione di legge penale (inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 216, 217 e 223 r.d. 267/1942) e vizi di motivazione per l'errata qualificazione giuridica del fatto.

Richiamata la giurisprudenza di questa Corte sulla distinzione, specie in relazione all'elemento soggettivo, tra bancarotta fraudolenta documentale "generica", bancarotta fraudolenta documentale "specifica" e bancarotta documentale semplice, si lamenta l'errore di diritto da parte del giudice d'appello, secondo cui, per integrare il dolo della bancarotta fraudolenta documentale, sarebbe sufficiente accertare la finalizzazione della condotta a non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari e non anche a recare pregiudizio ai creditori, che, invece, per parte ricorrente, sarebbe necessaria.

Si rimarca la pretermissione di circostanze decisive a far riqualificare il fatto in bancarotta semplice - non sussistendo il dolo specifico, ma una condotta colposa o, al più, caratterizzata da dolo generico - quali:

1. la richiesta di restituzione delle scritture contabili al commercialista (con raccomandata del 31 maggio 2013), attestante la volontà dell'imputato di recuperarle, incompatibile con l'intento di occultarle;

2. la tempestiva comunicazione ai soci della perdita della carica di amministratore a seguito del fallimento (denotante trasparenza e collaborazione);

3. la conferma data dalla socia Fraboni al curatore fallimentare che tutta la contabilità era presso lo studio del commercialista [OSCURATO:PERSONA] (e che, dunque, non fosse stata distrutta o occultata dall'imputato);

4. la richiesta della contabilità, da parte del curatore, agli altri soci e non al [OSCURATO:PERSONA] (attestante la convinzione del detto curatore che questi non la possedesse);

5. la mancata convocazione dell'imputato da parte del curatore per la consegna della contabilità, decisiva ai fini dell'attribuzione del fatto ad altri e della prova della carenza di dolo specifico;

6. l'assenza di accertamenti investigativi presso lo studio del commercialista [OSCURATO:PERSONA], custode delle scritture (come deposto da diversi testi), non escusso, poi, a dibattimento, perché nelle more deceduto;

7. l'illogico rinvenimento delle scritture della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., società operativa di cui il [OSCURATO:PERSONA] era accomandatario, a fronte dell'assunto occultamento di quelle della fallita, [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., inattiva;

8. l'impossibilità di una dolosa preordinazione della condotta a danneggiare i 2creditori, stante la completa inattività della fallita sin dal 2013;

9. l'individuazione completa dei creditori da parte del curatore e l'assenza di insinuazioni tardive o l'emergere di nuovi debiti, che escludevano vi fosse stato un pregiudizio concreto derivante dalla condotta contestata.

2.2. Col secondo motivo si deducono vizi motivazionali circa la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, fondata su una motivazione inconsistente e senza considerare elementi favorevoli emersi, quali l'esito positivo delle precedenti misure alternative e il radicale cambiamento del percorso di vita dell'imputato, che aveva cessato ogni attività imprenditoriale e versava in situazione di indigenza.

2.3. Col terzo motivo si lamentano la violazione degli artt. 20 -bis cod. pen., 56-bis e 58 legge 689/1981 e la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione al diniego della sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità, giustificato dalla Corte territoriale con riferimento ai precedenti penali e alla ricaduta nell'illecito, nonostante l'esito positivo della messa alla prova.

Tale ricostruzione sarebbe errata e illogica, in base al casellario giudiziale, in quanto i provvedimenti estintivi dei reati per esito positivo della messa alla prova erano effettivamente successivi al reato in esame (del 12 luglio 2016).

Si lamenta, infine, anche in tal caso, che la Corte territoriale abbia omesso di considerare il radicale mutamento delle condizioni di vita dell'imputato (definitivo abbandono dell'attività imprenditoriale e indigenza) che renderebbe impossibile il pericolo di recidiva e la pena sostitutiva particolarmente idonea a fini rieducativi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è fondato, gli altri restano, conseguentemente, assorbiti.

La Corte d'appello ha ritenuto che la sentenza di primo grado dovesse essere confermata, osservando come entrambi i curatori, succedutisi nel tempo, avevano esposto che non fosse stata loro consegnata alcuna documentazione contabile.

Tali mancanze - assume - non avevano consentito di ricostruire il movimento degli affari della società.

Si è rilevato che l'imputato stesso aveva sostenuto che le scritture contabili della fallita "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]." fossero custodite insieme a quelle della "[OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA] s.a.s." e che, solo per la prima, [OSCURATO:PERSONA], curatore di entrambe, aveva ribadito di non avere trovato 3nulla, neppure in relazione al periodo anteriore al triennio precedente il fallimento (e, dunque, prima della fase in cui, secondo la difesa, la società era rimasta inattiva).

È stato, altresì, affermato dalla sentenza d'appello che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato che le scritture contabili degli anni 2014-2016 non erano mai state redatte, poiché riteneva di essere decaduto di diritto dalla qualità di amministratore a seguito del fallimento della società "[OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA] s.a.s."nel 2013.

La Corte territoriale ha precisato che non vi fosse prova che le scritture contabili fossero tenute da soggetti diversi, fatto, comunque, che non avrebbe esonerato l'amministratore dall'obbligo di metterle a disposizione del curatore.

La Corte d'appello richiama giurisprudenza secondo cui, in simili casi, "l'elemento psicologico deve essere individuato esclusivamente nel dolo generico, costituito dalla coscienza e volontà dell'irregolare tenuta delle scritture, con la consapevolezza che ciò renda impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio dell'imprenditore".

Il giudice d'appello ha ritenuto, poi, "necessaria la presenza di un dolo finalizzato, appunto, a non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, pur non essendo necessaria la finalità di recare pregiudizio ai creditori; il soggetto agente deve, quindi, rappresentarsi che la confusa e caotica tenuta della contabilità renderà, o potrà rendere, impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio, laddove la bancarotta semplice postula un atteggiamento anche meramente colposo".

Tali affermazioni sono errate in diritto.

L'art. 216, comma 1, n. 2, r.d. 267/1942, punisce due ipotesi alternative, denominate di bancarotta fraudolenta documentale "generale" e "specifica".

La prima consiste nella fraudolenta tenuta delle scritture contabili (in ragione di annotazioni false o parzialmente omesse: Sez. 5, n. 5081 del 13/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278321-01), con modalità tali da impedire la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari dell'impresa: presuppone, dunque, un accertamento sulle scritture contabili rinvenute e richiede il dolo generico (tra le tante, Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838-01; Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, Inverardi, Rv. 276650-01; Sez. 5, n. 18634 del 1/2/2017, Autunno, Rv. 269904-01).

La seconda è insita nell'occultamento, omessa tenuta o distruzione delle scritture contabili, presuppone la loro fisica inesistenza, «in tutto o in parte» (come prevede la norma in esame: così Sez. 5, n. 15743 del 18/01/2023, Rv. 284677- 02, in motivazione), ed è assistita da dolo specifico di recare danno ai creditori o procurare, a sé o altri, un ingiusto profitto (Sez. 5, n. 2228 del 04/11/2022, dep. 42023, Occhiuzzi, Rv. 283983-01; Sez. 5, n. 18320 del 07/11/2019, dep. 2020, Morace, Rv. 279179-01; Sez. 5, n. 2900 del 02/10/2018, dep. 2019, Rv. 274630-01; Sez. 5, n. 25432 del 11/04/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 252992-01).

Come detto, l'omessa tenuta delle scritture contabili può essere parziale e può essere integrata anche da libri "lasciati in bianco": fatto che si differenzia da quello, caratterizzato invece da dolo generico, dell'omessa annotazione di dati veri allorché l'omissione consista non nella totale mancanza di annotazioni, ma nell'omessa indicazione di specifiche operazioni (Sez. 5, n. 42546 del 07/11/2024, Cocozza, Rv. 287175-01).

In breve, solo la materiale tenuta delle scritture con modalità "ingannatorie" (mediante l'annotazione di dati falsi o l'omessa annotazione di dati veri, in modo da rendere impossibile la ricostruzione degli affari e del patrimonio della fallita) integra la bancarotta fraudolenta documentale "generale" e, sotto il profilo soggettivo, implica il dolo generico: laddove la carenza, anche parziale, delle scritture o la loro formale esistenza, con totale assenza di annotazioni, configura bancarotta fraudolenta documentale "specifica", richiedendo il fine di recare pregiudizio ai creditori o di procurare a sé o altri un ingiusto profitto (si vedano, oltre le già citate, Sez. 5, n. 10968 del 31/01/2023, Rv. 284304-01, in motivazione; Sez. 5, n. 2900 del 02/10/2018, dep. 2019, Rv. 274630-01).

Siccome non è possibile che i libri contabili non esistano e, al contempo, siano tenuti in modo da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio e degli affari (condotta che, si ripete, presuppone l'inattendibilità fraudolenta di scritture esistenti: ancora Sez. 5, n. 11115 del 22/01/2015, P.m. in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 262915-01, in motivazione; Sez. 5, n. 4352 del 17/01/2023, non massimata), le due ipotesi sono alternative tra loro (Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, Inverardi, Rv. 276650-01; Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838-01).

Entrambe le fattispecie fraudolente, poi, si distinguono dalla bancarotta documentale semplice di cui all'art. 217, comma 2, r.d. 267/1942 (omessa tenuta, nei tre anni antecedenti alla dichiarazione di fallimento, delle scritture contabili o loro tenuta in maniera irregolare o incompleta), che non richiede né che si impedisca la ricostruzione di affari o patrimonio del fallito ed il relativo dolo generico (Sez. 5, n. 27703 del 28/05/2024, Rv. 286641-01; Sez. 5, n. 11390 del 09/12/2020, dep. 2021, Rv. 280729-01; Sez. 5, n. 2900 del 02/10/2018, dep. 2019, Rv. 274630-01), né il dolo specifico - correlato alla mancanza della contabilità - di recare pregiudizio ad altri o perseguire un ingiusto profitto (Sez. 5, n. 44293 del 17/11/2005, Rv. 232816-01; Sez. 5, n. 25432 del 11 aprile 2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 252992-01; Sez. 5, n. 11115 del 22/01/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 262915-01), necessario a distinguere l'assenza di contabilità fraudolenta 5dall'ipotesi meno grave appena detta (Sez. 5, n. 42546 del 07/11/2024, Cocozza, Rv. 287175-01).

In definitiva, per tale fattispecie è sufficiente che l'agente ometta, anche per mera negligenza, di tenere le scritture.

Il dolo della bancarotta fraudolenta documentale "specifica" non può che «trarsi da circostanze ed elementi esteriori, anche facendo ricorso a massime di esperienza».

Ad esempio, il mero «sottrarsi ad ogni contatto con il curatore, per evitare la consegna delle scritture contabili o ammetterne la mancata istituzione, e la condotta di occultamento, sottrazione e distruzione delle scritture, a fronte di passività elevate, come anche la condotta tesa a sottrarre alla massa fallimentare un immobile [...] integrano la prova del dolo specifico richiesto dalla norma incriminatrice» (Sez. 5, n. 47762 del 16/12/2022, non nnassinnata; così pure, analogamente, Sez. 5, n. 10968 del 31/01/2023, Rv. 284304-01, che, in motivazione, ha valorizzato all'uopo il «consapevole protrarsi del comportamento omissivo per numerosi anni» e «la non veritiera giustificazione della mancanza delle scritture», sempre nell'ambito di una ingentissima esposizione debitoria).

Ed ancora, la cura e diligenza nella gestione contabile tenute nel periodo di formale amministrazione di una società da chi, poi, la diriga di fatto, a fronte della mancata consegna della pregressa al nuovo amministratore e ad altro commercialista, col chiaro intento di non consentire di redigere la contabilità successiva e occultare al nuovo amministratore le vicende gestionali collocate nel periodo in cui v'è stata l'amministrazione di fatto, sono stati ritenuti ulteriori indici sintomatici del dolo specifico (Sez. 5, n. 18320 del 07/11/2019, dep. 2020, Morace, Rv. 279179-01).

Si tratta, evidentemente, di una valutazione fattuale di cui, tuttavia, deve essere dato chiaro conto nella motivazione.

Nella specie, come detto, la Corte d'appello dà atto della mancanza delle scritture contabili, assumendo non fosse "necessaria la finalità di recare pregiudizio ai creditori" ovvero che i curatori non avevano potuto "ricostruire il patrimonio e il movimento degli affari della società", e tanto "a causa dell'assenza di scritture contabili, le quali non sono state mai consegnate o rinvenute presso la società o lo studio [OSCURATO:PERSONA]": il che è errato in diritto, come detto, essendo, per contro, in tal caso indispensabile (proprio al fine di distinguere la fattispecie ritenuta dalla bancarotta documentale semplice, dovuta anche solo a trascuratezza) proprio che emerga «il fine di recare pregiudizio ai creditori o di procurare a sé o altri un ingiusto profitto», fine da ritenere sulla base dei citati indici fattuali.

Trattasi, si ripete, di motivazione incongrua, non in linea con quanto richiesto dalla giurisprudenza per affermare la sussistenza del delitto contestato e del dolo 6specifico anzidetto.

2. Restano chiaramente assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso, circa la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e la violazione degli artt. 20-bis cod. pen., 56-bis e 58 L. n. 689/1981, da valutare alla luce del rinnovato giudizio sulla responsabilità dell'imputato.

P.Q.M7 oCORTE DI CASSAZIONE U.R.P.

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2025 della Corte d'appello di Perugia; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che si riporta alla requisitoria già depositata e conclude per l'annullamento con rinvio; sentite le conclusioni dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che, associandosi alle conclusioni del proc.gen., espone i motivi di gravame ed insiste nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Perugia, con sentenza del 25 febbraio 2025, ha confermato la pronuncia del Tribunale di Terni del 13 dicembre 2022, che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] (socio unico accomandatario della "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA].", fallita il 12/7/2016) colpevole del reato di bancarotta fraudolenta documentale cosiddetta "generica", per irregolare conservazione delle scritture contabili, ai sensi dell'art. 216, comma 1, n. 2, ultima parte, r.d. 267/1942 e lo aveva condannato alla pena di tre anni di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e all'applicazione delle pene accessorie previste dalla legge. 2. Avverso tale sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi.2.1. Con il primo motivo si deducono la violazione di legge penale (inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 216, 217 e 223 r.d. 267/1942) e vizi di motivazione per l'errata qualificazione giuridica del fatto. Richiamata la giurisprudenza di questa Corte sulla distinzione, specie in relazione all'elemento soggettivo, tra bancarotta fraudolenta documentale "generica", bancarotta fraudolenta documentale "specifica" e bancarotta documentale semplice, si lamenta l'errore di diritto da parte del giudice d'appello, secondo cui, per integrare il dolo della bancarotta fraudolenta documentale, sarebbe sufficiente accertare la finalizzazione della condotta a non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari e non anche a recare pregiudizio ai creditori, che, invece, per parte ricorrente, sarebbe necessaria. Si rimarca la pretermissione di circostanze decisive a far riqualificare il fatto in bancarotta semplice - non sussistendo il dolo specifico, ma una condotta colposa o, al più, caratterizzata da dolo generico - quali: 1. la richiesta di restituzione delle scritture contabili al commercialista (con raccomandata del 31 maggio 2013), attestante la volontà dell'imputato di recuperarle, incompatibile con l'intento di occultarle; 2. la tempestiva comunicazione ai soci della perdita della carica di amministratore a seguito del fallimento (denotante trasparenza e collaborazione); 3. la conferma data dalla socia Fraboni al curatore fallimentare che tutta la contabilità era presso lo studio del commercialista [OSCURATO:PERSONA] (e che, dunque, non fosse stata distrutta o occultata dall'imputato); 4. la richiesta della contabilità, da parte del curatore, agli altri soci e non al [OSCURATO:PERSONA] (attestante la convinzione del detto curatore che questi non la possedesse); 5. la mancata convocazione dell'imputato da parte del curatore per la consegna della contabilità, decisiva ai fini dell'attribuzione del fatto ad altri e della prova della carenza di dolo specifico; 6. l'assenza di accertamenti investigativi presso lo studio del commercialista [OSCURATO:PERSONA], custode delle scritture (come deposto da diversi testi), non escusso, poi, a dibattimento, perché nelle more deceduto; 7. l'illogico rinvenimento delle scritture della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., società operativa di cui il [OSCURATO:PERSONA] era accomandatario, a fronte dell'assunto occultamento di quelle della fallita, [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., inattiva; 8. l'impossibilità di una dolosa preordinazione della condotta a danneggiare i 2creditori, stante la completa inattività della fallita sin dal 2013; 9. l'individuazione completa dei creditori da parte del curatore e l'assenza di insinuazioni tardive o l'emergere di nuovi debiti, che escludevano vi fosse stato un pregiudizio concreto derivante dalla condotta contestata. 2.2. Col secondo motivo si deducono vizi motivazionali circa la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, fondata su una motivazione inconsistente e senza considerare elementi favorevoli emersi, quali l'esito positivo delle precedenti misure alternative e il radicale cambiamento del percorso di vita dell'imputato, che aveva cessato ogni attività imprenditoriale e versava in situazione di indigenza. 2.3. Col terzo motivo si lamentano la violazione degli artt. 20 -bis cod. pen., 56-bis e 58 legge 689/1981 e la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione al diniego della sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità, giustificato dalla Corte territoriale con riferimento ai precedenti penali e alla ricaduta nell'illecito, nonostante l'esito positivo della messa alla prova. Tale ricostruzione sarebbe errata e illogica, in base al casellario giudiziale, in quanto i provvedimenti estintivi dei reati per esito positivo della messa alla prova erano effettivamente successivi al reato in esame (del 12 luglio 2016). Si lamenta, infine, anche in tal caso, che la Corte territoriale abbia omesso di considerare il radicale mutamento delle condizioni di vita dell'imputato (definitivo abbandono dell'attività imprenditoriale e indigenza) che renderebbe impossibile il pericolo di recidiva e la pena sostitutiva particolarmente idonea a fini rieducativi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è fondato, gli altri restano, conseguentemente, assorbiti. La Corte d'appello ha ritenuto che la sentenza di primo grado dovesse essere confermata, osservando come entrambi i curatori, succedutisi nel tempo, avevano esposto che non fosse stata loro consegnata alcuna documentazione contabile. Tali mancanze - assume - non avevano consentito di ricostruire il movimento degli affari della società. Si è rilevato che l'imputato stesso aveva sostenuto che le scritture contabili della fallita "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]." fossero custodite insieme a quelle della "[OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA] s.a.s." e che, solo per la prima, [OSCURATO:PERSONA], curatore di entrambe, aveva ribadito di non avere trovato 3nulla, neppure in relazione al periodo anteriore al triennio precedente il fallimento (e, dunque, prima della fase in cui, secondo la difesa, la società era rimasta inattiva). È stato, altresì, affermato dalla sentenza d'appello che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato che le scritture contabili degli anni 2014-2016 non erano mai state redatte, poiché riteneva di essere decaduto di diritto dalla qualità di amministratore a seguito del fallimento della società "[OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA] s.a.s."nel 2013. La Corte territoriale ha precisato che non vi fosse prova che le scritture contabili fossero tenute da soggetti diversi, fatto, comunque, che non avrebbe esonerato l'amministratore dall'obbligo di metterle a disposizione del curatore. La Corte d'appello richiama giurisprudenza secondo cui, in simili casi, "l'elemento psicologico deve essere individuato esclusivamente nel dolo generico, costituito dalla coscienza e volontà dell'irregolare tenuta delle scritture, con la consapevolezza che ciò renda impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio dell'imprenditore". Il giudice d'appello ha ritenuto, poi, "necessaria la presenza di un dolo finalizzato, appunto, a non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, pur non essendo necessaria la finalità di recare pregiudizio ai creditori; il soggetto agente deve, quindi, rappresentarsi che la confusa e caotica tenuta della contabilità renderà, o potrà rendere, impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio, laddove la bancarotta semplice postula un atteggiamento anche meramente colposo". Tali affermazioni sono errate in diritto. L'art. 216, comma 1, n. 2, r.d. 267/1942, punisce due ipotesi alternative, denominate di bancarotta fraudolenta documentale "generale" e "specifica". La prima consiste nella fraudolenta tenuta delle scritture contabili (in ragione di annotazioni false o parzialmente omesse: Sez. 5, n. 5081 del 13/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278321-01), con modalità tali da impedire la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari dell'impresa: presuppone, dunque, un accertamento sulle scritture contabili rinvenute e richiede il dolo generico (tra le tante, Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838-01; Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, Inverardi, Rv. 276650-01; Sez. 5, n. 18634 del 1/2/2017, Autunno, Rv. 269904-01). La seconda è insita nell'occultamento, omessa tenuta o distruzione delle scritture contabili, presuppone la loro fisica inesistenza, «in tutto o in parte» (come prevede la norma in esame: così Sez. 5, n. 15743 del 18/01/2023, Rv. 284677- 02, in motivazione), ed è assistita da dolo specifico di recare danno ai creditori o procurare, a sé o altri, un ingiusto profitto (Sez. 5, n. 2228 del 04/11/2022, dep. 42023, Occhiuzzi, Rv. 283983-01; Sez. 5, n. 18320 del 07/11/2019, dep. 2020, Morace, Rv. 279179-01; Sez. 5, n. 2900 del 02/10/2018, dep. 2019, Rv. 274630-01; Sez. 5, n. 25432 del 11/04/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 252992-01). Come detto, l'omessa tenuta delle scritture contabili può essere parziale e può essere integrata anche da libri "lasciati in bianco": fatto che si differenzia da quello, caratterizzato invece da dolo generico, dell'omessa annotazione di dati veri allorché l'omissione consista non nella totale mancanza di annotazioni, ma nell'omessa indicazione di specifiche operazioni (Sez. 5, n. 42546 del 07/11/2024, Cocozza, Rv. 287175-01). In breve, solo la materiale tenuta delle scritture con modalità "ingannatorie" (mediante l'annotazione di dati falsi o l'omessa annotazione di dati veri, in modo da rendere impossibile la ricostruzione degli affari e del patrimonio della fallita) integra la bancarotta fraudolenta documentale "generale" e, sotto il profilo soggettivo, implica il dolo generico: laddove la carenza, anche parziale, delle scritture o la loro formale esistenza, con totale assenza di annotazioni, configura bancarotta fraudolenta documentale "specifica", richiedendo il fine di recare pregiudizio ai creditori o di procurare a sé o altri un ingiusto profitto (si vedano, oltre le già citate, Sez. 5, n. 10968 del 31/01/2023, Rv. 284304-01, in motivazione; Sez. 5, n. 2900 del 02/10/2018, dep. 2019, Rv. 274630-01). Siccome non è possibile che i libri contabili non esistano e, al contempo, siano tenuti in modo da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio e degli affari (condotta che, si ripete, presuppone l'inattendibilità fraudolenta di scritture esistenti: ancora Sez. 5, n. 11115 del 22/01/2015, P.m. in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 262915-01, in motivazione; Sez. 5, n. 4352 del 17/01/2023, non massimata), le due ipotesi sono alternative tra loro (Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, Inverardi, Rv. 276650-01; Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838-01). Entrambe le fattispecie fraudolente, poi, si distinguono dalla bancarotta documentale semplice di cui all'art. 217, comma 2, r.d. 267/1942 (omessa tenuta, nei tre anni antecedenti alla dichiarazione di fallimento, delle scritture contabili o loro tenuta in maniera irregolare o incompleta), che non richiede né che si impedisca la ricostruzione di affari o patrimonio del fallito ed il relativo dolo generico (Sez. 5, n. 27703 del 28/05/2024, Rv. 286641-01; Sez. 5, n. 11390 del 09/12/2020, dep. 2021, Rv. 280729-01; Sez. 5, n. 2900 del 02/10/2018, dep. 2019, Rv. 274630-01), né il dolo specifico - correlato alla mancanza della contabilità - di recare pregiudizio ad altri o perseguire un ingiusto profitto (Sez. 5, n. 44293 del 17/11/2005, Rv. 232816-01; Sez. 5, n. 25432 del 11 aprile 2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 252992-01; Sez. 5, n. 11115 del 22/01/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 262915-01), necessario a distinguere l'assenza di contabilità fraudolenta 5dall'ipotesi meno grave appena detta (Sez. 5, n. 42546 del 07/11/2024, Cocozza, Rv. 287175-01). In definitiva, per tale fattispecie è sufficiente che l'agente ometta, anche per mera negligenza, di tenere le scritture. Il dolo della bancarotta fraudolenta documentale "specifica" non può che «trarsi da circostanze ed elementi esteriori, anche facendo ricorso a massime di esperienza». Ad esempio, il mero «sottrarsi ad ogni contatto con il curatore, per evitare la consegna delle scritture contabili o ammetterne la mancata istituzione, e la condotta di occultamento, sottrazione e distruzione delle scritture, a fronte di passività elevate, come anche la condotta tesa a sottrarre alla massa fallimentare un immobile [...] integrano la prova del dolo specifico richiesto dalla norma incriminatrice» (Sez. 5, n. 47762 del 16/12/2022, non nnassinnata; così pure, analogamente, Sez. 5, n. 10968 del 31/01/2023, Rv. 284304-01, che, in motivazione, ha valorizzato all'uopo il «consapevole protrarsi del comportamento omissivo per numerosi anni» e «la non veritiera giustificazione della mancanza delle scritture», sempre nell'ambito di una ingentissima esposizione debitoria). Ed ancora, la cura e diligenza nella gestione contabile tenute nel periodo di formale amministrazione di una società da chi, poi, la diriga di fatto, a fronte della mancata consegna della pregressa al nuovo amministratore e ad altro commercialista, col chiaro intento di non consentire di redigere la contabilità successiva e occultare al nuovo amministratore le vicende gestionali collocate nel periodo in cui v'è stata l'amministrazione di fatto, sono stati ritenuti ulteriori indici sintomatici del dolo specifico (Sez. 5, n. 18320 del 07/11/2019, dep. 2020, Morace, Rv. 279179-01). Si tratta, evidentemente, di una valutazione fattuale di cui, tuttavia, deve essere dato chiaro conto nella motivazione. Nella specie, come detto, la Corte d'appello dà atto della mancanza delle scritture contabili, assumendo non fosse "necessaria la finalità di recare pregiudizio ai creditori" ovvero che i curatori non avevano potuto "ricostruire il patrimonio e il movimento degli affari della società", e tanto "a causa dell'assenza di scritture contabili, le quali non sono state mai consegnate o rinvenute presso la società o lo studio [OSCURATO:PERSONA]": il che è errato in diritto, come detto, essendo, per contro, in tal caso indispensabile (proprio al fine di distinguere la fattispecie ritenuta dalla bancarotta documentale semplice, dovuta anche solo a trascuratezza) proprio che emerga «il fine di recare pregiudizio ai creditori o di procurare a sé o altri un ingiusto profitto», fine da ritenere sulla base dei citati indici fattuali. Trattasi, si ripete, di motivazione incongrua, non in linea con quanto richiesto dalla giurisprudenza per affermare la sussistenza del delitto contestato e del dolo 6specifico anzidetto. 2. Restano chiaramente assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso, circa la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e la violazione degli artt. 20-bis cod. pen., 56-bis e 58 L. n. 689/1981, da valutare alla luce del rinnovato giudizio sulla responsabilità dell'imputato. P.Q.M7 oCORTE DI CASSAZIONE U.R.P. CENTRALE , t v k e),DU rò-1, etL ,) 9 3 e,6 '9 , , w:AzeiA tgfW \\_e, g\QC2t kee (,)eu,.r)-o cLe v-D A(\e2,14 vrj Y¦- 3o3cke CJCLA k- gr /2,4-5 AZ) il" e f? pr(k (Aw o e (Ae ej-y\ \- Mtar3 (i/U‘ ‘i p,- \,,,),1,,' _ • (-)LQ. v,k 4 \, o e \ () „1`, t QiLo
Sentenza Cassazione n. 08113/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris