CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 3 febbraio 2023
Cassazione n. 48754/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Romania) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Marilia di Nardo, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio e trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Caltanissetta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte di appello di Caltanissetta ha dichiarato inammissibile per tardività l'appello proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Enna emessa e depositata in udienza il 3 febbraio 2023, considerato che il termine di giorni quindici previsto dall'art. 585, lett. a), cod.proc.pen. era decorso in data 18 febbraio 2023 mentre l'appello risulta essere stato proposto due giorni dopo (in data 20 febbraio). 2. Con atto a firma del difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, deducendo un unico motivo per violazione di legge. Si osserva che per effetto della riforma introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, entrata in vigore dal 30 dicembre 2022, nel caso di imputato giudicato in assenza è prevista una proroga di ulteriori giorni quindici del termine di impugnazione, pertanto, essendosi il giudizio svolto dopo l'entrata in vigore della riforma, andava applicata la nuova disposizione prevista dal novellato art. 585, comma 1-bis cod. proc. pen. per determinare la decorrenza del termine di impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Con la riforma introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, entrata in vigore dal 30 dicembre 2022, è stata previsto un prolungamento del termine di impugnazione per contemperare i maggiori oneri introdotti ai fini della proposizione delle impugnazioni di sentenze emesse nei confronti di imputati giudicati in assenza. In particolare, l'art. 581, comma 1-quater cod. proc. pen. dispone che nell'ipotesi dell'imputato rispetto al quale si sia proceduto in assenza, con l'atto d'impugnazione del difensore va depositato, a pena d'inammissibilità, uno specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio. La disposizione del comma 1-quater va letta congiuntamente con il comma 1-bis dell'art. 585 cod. proc. pen., di nuova introduzione, che prevede l'allungamento di quindici giorni dei termini, previsti a pena di decadenza, per la proposizione dell'appello quando questo sia proposto dal difensore dell'imputato giudicato in assenza. Le due norme, dunque, hanno il medesimo campo di applicazione e sono volte a garantire che l'appello proposto dall'imputato assente sia effettivamente motivato dal suo personale interesse al gravame, consentendo, al contempo, al difensore di godere di un congruo termine per prendere contatti con l'imputato e confrontarsi con il medesimo. La normativa transitoria di cui all'art. 89 del d.lgs. n. 150/2022 prevede, poi, al comma 3 che: "Le disposizioni degli articoli 157-ter, comma 3, 581, commi 1-ter e 1-quater, e 585, comma 1-bis, del codice di procedura penale si applicano per le sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto. Negli stessi casi si applicano anche le disposizioni dell'articolo 175 del codice di procedura penale, come modificato dal presente decreto.".Pertanto, le previsioni di cui agli artt. 581, commi 1-ter e 1-quater, e 585, comma 1-bis, cod. proc. pen., circa le nuove incombenze imposte per impugnare e i nuovi termini previsti per le impugnazioni nel caso di imputato giudicato in assenza, si applicano alle sentenze di primo (o secondo grado) pronunciate in data successiva all'entrata in vigore del decreto, senza che rilevi se la dichiarazione di assenza sia avvenuta prima dell'entrata in vigore della riforma. La citata normativa transitoria considera rilevante, infatti, solo la data di pronuncia della sentenza ai fini dell'applicazione delle nuove disposizioni in tema di impugnazione specificate al comma 3 dell'art. 89 del d.lgs. n. 150/2022, diversamente dalle altre disposizioni sull'assenza e da quelle in tema di rescissione di cui al comma 1 dell'art. 89 cit. che continuano ad essere regolate dalle disposizioni ante riforma se la dichiarazione di assenza sia avvenuta prima della entrata in vigore della riforma (30 dicembre 2022). Pertanto, nel caso di specie, trattandosi dell'appello preposto avverso una sentenza emessa il 3 febbraio 2023 con motivazione contestuale nei confronti di imputato giudicato in assenza, quindi, dopo la entrata in vigore della riforma, il termine di impugnazione (pari a quindici giorni, aumentato di ulteriori giorni quindici) andava a scadere il giorno 5 marzo 2023, con conseguente tempestività dell'appello proposto in data 20 febbraio 2023. L'ordinanza impugnata deve essere, pertanto, annullata senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Caltanissetta per la prosecuzione del giudizio di appello. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e rinvia per la prosecuzione del giudizio alla Corte di appello di Caltanissetta. Co