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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2002

ECLI:EU:C:2002:606
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

EUR-Lex - 62000O0374 - IT Avis juridique important | 62000O0374 Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 23 ottobre 2002. - Commissione delle Comunità europee contro Repubblica ellenica. - Cancellazione dal ruolo. - [OSCURATO:PERSONA]374/00. raccolta della giurisprudenza 2002 pagina I-09133 [OSCURATO:PERSONA] della sentenza [OSCURATO:PERSONA] causa C-374/00, Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig.

R. Wainwright, e inizialmente dal sig.

P. Panayotopoulos quindi dal sig. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ricorrente, contro Repubblica ellenica, rappresentata dalle sig.re P. Skandalou e A. Samoni-Rantou, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, convenuta, avente ad oggetto il ricorso diretto a far constatare che, non avendo adottato, e, in subordine, non avendo comunicato alla Commissione nel termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE, che modifica la direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 73, pag. 5), la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi del Trattato e della detta direttiva,

IL PRESIDENTE DELLA SESTA SEZIONE DELLA CORTE

sentito l'avvocato generale S. Alber ha emesso la seguente Ordinanza Motivazione della sentenza Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 15 luglio 2002, la Commissione delle Comunità europee ha comunicato alla Corte, ai sensi dell'art. 78 del regolamento di procedura, che rinuncia al ricorso ed ha chiesto che, ai sensi dell'art. 69, n. 5, primo comma, dello stesso regolamento, la convenuta sia condannata alle spese.

Con lettera depositata nella cancelleria della Corte il 20 agosto 2002, la Repubblica ellenica ha preso atto della rinuncia e non ha presentato alcuna conclusione per quanto riguarda le spese.

A termini dell'art. 69, n. 5, primo comma, del regolamento di procedura, la parte che rinuncia agli atti è condannata alle spese se l'altra parte conclude in tal senso nelle sue osservazioni sulla rinuncia.

Tuttavia, su domanda della parte che rinuncia agli atti, le spese sono poste a carico dell'altra parte se ciò appare giustificato dal comportamento di quest'ultima.

Nel caso di specie il ricorso e la conseguente rinuncia della Commissione sono stati il risultato del comportamento della Repubblica ellenica, dato che questa ha comunicato solo successivamente al ricorso della Commissione i provvedimenti adottati per adempiere i suoi obblighi.

La Repubblica ellenica va quindi condannata alle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi,

IL PRESIDENTE DELLA SESTA SEZIONE DELLA CORTE

così provvede: 1)La causa C-347/00 è cancellata dal ruolo. 2)La Repubblica ellenica è condannata alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 62000O0374 - IT Avis juridique important | 62000O0374 Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 23 ottobre 2002. - Commissione delle Comunità europee contro Repubblica ellenica. - Cancellazione dal ruolo. - [OSCURATO:PERSONA]374/00. raccolta della giurisprudenza 2002 pagina I-09133 [OSCURATO:PERSONA] della sentenza [OSCURATO:PERSONA] causa C-374/00, Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. R. Wainwright, e inizialmente dal sig. P. Panayotopoulos quindi dal sig. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ricorrente, contro Repubblica ellenica, rappresentata dalle sig.re P. Skandalou e A. Samoni-Rantou, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, convenuta, avente ad oggetto il ricorso diretto a far constatare che, non avendo adottato, e, in subordine, non avendo comunicato alla Commissione nel termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE, che modifica la direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 73, pag. 5), la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi del Trattato e della detta direttiva, IL PRESIDENTE DELLA SESTA SEZIONE DELLA CORTE sentito l'avvocato generale S. Alber ha emesso la seguente Ordinanza Motivazione della sentenza Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 15 luglio 2002, la Commissione delle Comunità europee ha comunicato alla Corte, ai sensi dell'art. 78 del regolamento di procedura, che rinuncia al ricorso ed ha chiesto che, ai sensi dell'art. 69, n. 5, primo comma, dello stesso regolamento, la convenuta sia condannata alle spese. Con lettera depositata nella cancelleria della Corte il 20 agosto 2002, la Repubblica ellenica ha preso atto della rinuncia e non ha presentato alcuna conclusione per quanto riguarda le spese. A termini dell'art. 69, n. 5, primo comma, del regolamento di procedura, la parte che rinuncia agli atti è condannata alle spese se l'altra parte conclude in tal senso nelle sue osservazioni sulla rinuncia. Tuttavia, su domanda della parte che rinuncia agli atti, le spese sono poste a carico dell'altra parte se ciò appare giustificato dal comportamento di quest'ultima. Nel caso di specie il ricorso e la conseguente rinuncia della Commissione sono stati il risultato del comportamento della Repubblica ellenica, dato che questa ha comunicato solo successivamente al ricorso della Commissione i provvedimenti adottati per adempiere i suoi obblighi. La Repubblica ellenica va quindi condannata alle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, IL PRESIDENTE DELLA SESTA SEZIONE DELLA CORTE così provvede: 1)La causa C-347/00 è cancellata dal ruolo. 2)La Repubblica ellenica è condannata alle spese.
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