CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 febbraio 2021
Cassazione n. 02736/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] APPELLO DI MESSINAe da: RIZZOTTI Domenico, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] RIZZOTTI Luigi, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/02/2021 della Corte di Appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona dei [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio; udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del proprio ricorso e l'inammissibilità del ricorso del P.G. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 05/02/2021 la Corte di Appello di Messina, previa riqualificazione del reato di cui all'art. 337 cod. pen. nel reato di cui all'art. 612 cod. pen., ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di minaccia ai danni del [OSCURATO:PERSONA], per difetto di querela. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Messina, deducendo la violazione di legge sostanziale e processuale. Sostiene che trattandosi di minaccia ai danni di un pubblico ufficiale, il reato oggetto di riqualificazione avrebbe dovuto essere quello di cui all'art. 612 cod, pen. aggravato dall'art. 61 n. 10 cod. pen., che, all'epoca dei fatti (3 febbraio 2015), era procedibile d'ufficio. Solo successivamente è intervenuto il d.lgs. n. 36/2018, che ha reso procedibile a querela la fattispecie, tuttavia prevedendo una disciplina transitoria, alla cui stregua il giudice avrebbe dovuto informare la persona offesa della sua facoltà di esercitare il diritto di querela nei termini di legge; peraltro, la costituzione di parte civile della persona offesa avrebbe altresì reso superflua tale comunicazione, essendo in essa implicita la volontà di punizione. 3. Ricorre altresì il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto i seguenti motivi di ricorso. 2.1. Vizio di motivazione in relazione alla valutazione dei verbali di polizia giudiziaria ed alla dinamica, asseritamente diversa, dell'interlocuzione dei germani Rizzotti con il Mar. Celesti e con il Mar. Costa. 2.2. Vizio di motivazione in relazione al contenuto delle espressioni minacciose, in assenza di una chiara contestazione e di una assenza di idoneità offensiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso del Procuratore Generale è fondato. Invero, il fatto, originariamente contestato come resistenza a pubblico ufficiale, e riqualificato in minaccia, deve ritenersi procedibile d'ufficio non già perché commesso ai danni di un pubblico ufficiale, bensì perché ricorre una delle ipotesi di cui all'art. 339 cod. pen. (norma richiamata dal 3 0 comma dell'art. 612 cod. pen.), ovvero le più persone riunite; al riguardo, la circostanza aggravante delle più persone riunite richiede la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo ed al momento di realizzazione della violenza o della minaccia non rilevando, invece, che la partecipazione di più persone sia percepita dal pubblico ufficiale al momento della consumazione del reato (Sez. 5, n. 7337 del 12/12/2018, dep. 2019, S., Rv. 275551). In ogni caso, la declaratoria di improcedibilità per difetto di querela sarebbe erronea, in quanto, in tema di condizioni di procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, la disciplina transitoria di cui all'art. 12, comma 2, del medesimo decreto, che prevede l'avviso alla persona offesa per l'eventuale esercizio del diritto di querela, non va applicata quando la persona offesa abbia già manifestato la volontà di punizione del reo, costituendosi parte civile e persistendo in tale costituzione nei successivi gradi di giudizio (Sez. 5, n. 44114 del 10/10/2019, Giaimo, Rv. 277432, con riferimento ad una fattispecie in tema di minaccia grave ex art. 612, comma secondo, cod. pen.). Ne consegue che la sentenza impugnata va annullata con rinvio alla Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] per nuovo esame. 2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, perché, pur prescindendo dalla scarsa perspicuità logica delle argomentazioni, propone doglianze eminentemente di fatto, che sollecitano, in realtà, una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessinnone, Rv. 207944); infatti, pur essendo formalmente riferite a vizi riconducibili alle categorie del vizio di motivazione e della violazione di legge, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., sono in realtà dirette a richiedere a questa Corte un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). In particolare, con le censure proposte i ricorrenti non lamentano una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica - unici vizi della motivazione proponibili ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata in merito alla ricostruzione dei fatti. Il controllo di legittimità, tuttavia, concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione; sicché il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di Cassazione. Pertanto, nel rammentare che la Corte di Cassazione è giudice della motivazione, non già della decisione, ed esclusa l'ammissibilità di una rivalutazione del compendio probatorio, va al contrario evidenziato che la sentenza impugnata ha fornito logica e coerente motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti, con argomentazioni prive di illogicità (tantomeno manifeste) e di contraddittorietà. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e alla corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 3.000,00. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA]. Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e condanna ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 17/12/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] StefA ,Pa n k-e 11-gt te t.1-C-----k) / Cort