CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 luglio 1970
Cassazione n. 38774/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/07/1970 avverso l'ordinanza del 23/11/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere TERESA L'UNI; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità o il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 23/11/2021 il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha accolto il reclamo proposto dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e dal Pubblico ministero - contestualmente respingendo i reclami riuniti di [OSCURATO:PERSONA], sottoposto al regime differenziato ex art. 41 bis, comma 2, O.P. - avverso la decisione del Magistrato di sorveglianza di Novara che aveva accolto la richiesta del detenuto di effettuare colloqui visivi e telefonici con Anna (detta Sonia) Giustolisi, persona non parente né convivente del detenuto, nominata sua tutrice legale, trovando base normativa per la concessa autorizzazione nell'art. 37 DPR n. 230 del 30/6/2000, che consente i colloqui con persone diverse dai congiunti e dai conviventi "quando ricorrono ragionevoli motivi". 1.1. L'accoglimento del reclamo del Pm e del DAP da parte del Tribunale di sorveglianza si è basato sul rilievo che la norma che regola la descritta situa- zione è invece l'art. 41 bis, comma 2 quater lett. b) O.P. che vieta i colloqui dei sottoposti al regime differenziato con persone diverse dai familiari e conviventi, "salvo casi eccezionali", che devono essere allegati dal richiedente e determinati volta per volta dal direttore dell'istituto penitenziario, escludendo che la mera veste di tutrice legale del detenuto assunta dalla Giustolisi sia così inquadrabile, non trattandosi di convivente, nonostante il legame affettivo intercorrente tra lei e l'Attanasio. Peraltro, i colloqui tra il detenuto ed il tutore non congiunto sono disciplinati da apposita disposizione - art. 16.5 circolare DAP del 2/10/2017 - e ove si fosse ravvisata una situazione eccezionale, essa avrebbe al più potuto giustificare un singolo colloquio, in quanto l'eccezionalità richiede una specifica valutazione, non potendo assumere carattere permanente. 1.2. Di contro, il reclamante Attanasio aveva dedotto di essere in rapporto di convivenza con la sua tutrice, alla quale è legato da una relazione affettiva, tanto da averla nominata domiciliataria in un procedimento penale a suo carico, da ricevere da lei pacchi mensili e da avere intenzione di andare a vivere insieme non appena possibile: invero, se non gli fosse stata confiscata l'abitazione, la signora Giustolisi si sarebbe già trasferita in detta abitazione, così concretizzando tali propositi. 1.3. Accogliendo l'impostazione dei reclamanti DAP e Pubblico ministero, il Tribunale di sorveglianza ha escluso che ricorra nella specie una situazione di convivenza di fatto, mancando l'effettività della coabitazione nella stessa casa ed il carattere duraturo, rilevando che prima dell'arresto Attanasio era sposato con un'altra donna, dalla quale si è poi separato; a sua volta, la signora Giustolisi, già moglie e nuora di condannati per delitti di criminalità organizzata, ha ottenuto il divorzio soltanto dal 10/12/2019, né allo stato i dichiarati propositi di convivenza hanno avuto una qualche attuazione. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge in rela- zione all'art. 3 Cost., all'art. 24.1 delle [OSCURATO:PERSONA], agli artt. 15 e 41 bis O.P. e all'art. 37, comma 10, del Regolamento DPR n. 230 del 2000. Il ricorrente lamenta che l'impugnata ordinanza sia partita dall'erroneo presupposto che Attanasio e Giustolisi non siano conviventi di fatto, mentre - all'opposto di quanto ivi affermato - il Magistrato di sorveglianza tali li aveva considerati. Indici di tale convivenza sono: l'autocertificazione della Giustolisi, la nomina a tutrice da parte del giudice tutelare di Siracusa, l'elezione di domicilio compiuta dal reclamante presso l'abitazione della tutrice, la presenza di tutti gli effetti personali dell'Attanasio nell'abitazione della donna, vari nulla-osta della DDA di Catania alla ricezione dei pacchi mensili spediti in carcere dalla Giustolisi; l'assenza di formale passaggio di residenza nell'abitazione della donna è stata determinata da intoppi burocratici dovuti alla mancanza del requisito della dimora abituale. Si deduce contrasto con la normativa europea che assicura ai detenuti colloqui con i familiari, i conviventi e i rappresentanti di organismi esterni il più possibile frequenti, in quanto anche la previsione di colloqui in casi eccezionali è stata nella specie negata all'Attanasio, non essendosi considerate rilevanti tutte le circostanze elencate. Si rivendica la serietà del proposito di futura coabitazione nella casa della signora Giustolisi, considerata la confisca dell'abitazione del reclamante. Si afferma essere già in atto la convivenza sostanziale. Si sottolinea il carattere eccessivamente restrittivo della disposizione dell'art. 16.5 della circolare DAP n. 3676/6126, che regola i colloqui con il tutore in forme ancora più rigide dei colloqui con terze persone, in quanto sottopone tale richiesta al parere del DAP. Invece, per i colloqui con il tutore devono considerarsi sufficienti i ragionevoli motivi, come aveva indicato il Magistrato di sorveglianza. Infine, si ritiene manifestamente illogica l'osservazione dell'impugnata ordinanza che ha negato il riconoscimento della convivenza per l'assenza della coabitazione di fatto abituale e duratura, situazione in cui si trova la totalità dei detenuti, che dunque non dovrebbero essere mai ammessi ai colloqui con le proprie conviventi. La convivenza tra Attanasio e Giustolisi era comunque precedente ai rispettivi matrimoni, come da autocertificazione dell'interessata, che non potrebbe essere apoditticamente smentita dai giudici della sorveglianza.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è stato proposto per motivi non consentiti dalla legge, risolvendosi per la maggior parte delle doglianze in censure rivolte agli apprezza- menti di fatto sulla situazione di convivenza prospettata dal ricorrente; è invece manifestamente infondata la dedotta violazione di legge riguardante il contrasto con la normativa europea che assicura ai detenuti colloqui il più possibile frequenti con i familiari, i conviventi e i rappresentanti di organismi esterni. 1.1. È corretta l'affermazione dell'impugnata sentenza che ha escluso la sussistenza della convivenza di fatto tra l'Attanasio e la Giustolisi, né l'auto- certificazione di quest'ultima può assumere efficacia dirimente, prospettando elementi irrilevanti al fine di individuare l'invocata situazione personale. Invero, per apprezzarsi una stabile convivenza di fatto non basta che l'abitazione della Giustolisi sia stata indicata come domicilio a fini processuali, posto che l'elezione di domicilio è un atto giuridico unilaterale che non implica una corrispondente situazione di fatto (si pensi all'elezione di domicilio presso il difensore). L'invio di pacchi in carcere da parte della tutrice e la presenza di effetti personali del ricorrente nell'abitazione di costei sono parimenti irrilevanti, dal momento che non seguono ad una pregressa e duratura collocazione dell'Attanasio presso l'abitazione della Giustolisi, potendo al più indicare la concretezza del proposito degli interessati di dare luogo ad una futura convivenza, non appena possibile. Del resto, il richiamo degli intoppi burocratici che hanno impedito il cambio di residenza dell'Attanasio presso l'abitazione della tutrice legale dà conto proprio dell'assenza del requisito della dimora abituale, che caratterizza la situazione di convivenza di fatto. Ciò è conforme all'esegesi di legittimità, che ha affermato che ai fini dell'individuazione dei soggetti legittimati all'ammissione ai colloqui in via ordinaria con il detenuto, correlata alla qualità di congiunto ex art. 307, comma quarto, cod. pen., per "convivente", i cui diritti sono equiparati, ai sensi dell'art. 1, comma 38, della legge 20 maggio 2016, n. 76 a quelli del coniuge, deve intendersi la sola persona con la quale il recluso ha intrattenuto, prima della detenzione, un rapporto diretto di comunanza di vita (Sez. 1, n. 4641 del 14/09/2021, dep. 2022, Min. Giustizia, Rv. 282505). 1.2. La qualità della Giustolisi di tutrice legale non congiunta ne connota lo statuto con riferimento ai colloqui in carcere con il detenuto: è corretto l'inquadramento dei giudici della sorveglianza, che hanno ritenuto applicabile la disposizione dell'art. 16.5 della circolare DAP del 2/10/2017, che prevede che il tutore acquisisca di norma per iscritto e/o tramite la direzione dell'istituto dati e notizie indispensabili per l'espletamento del suo mandato e che siano nella conoscenza esclusiva del detenuto internato e che, salvo in casi assolutamente eccezionali, non possono essere autorizzati colloqui del tutore non familiare con il detenuto internato che sono appunto concedibili solo straordinariamente e solo sulla base di circostanze eccezionali. Al contrario, le circostanze addotte dal richiedente richiamavano soltanto l'esistenza di una relazione affettiva tra Atta- nasio e Giustolisi, alimentata da corrispondenza epistolare e dall'invio periodico di pacchi, elementi all'evidenza insufficienti a ravvisare circostanze eccezionali tali da derogare al generale divieto di colloqui con persone diverse dai familiari e dai conviventi prescritto dall'articolo 41 bis, comma 2 quater lettera B) 0.P., disposizione posta a garanzia delle esigenze di sicurezza e di prevenzione di contatti con il contesto associativo e territoriale di appartenenza. 2. La censura che lamenta contrasto tra la disciplina interna dei colloqui rispetto a quanto previsto dalla normativa europea è manifestamente infondata. L'art. 24.1. delle [OSCURATO:PERSONA] sancisce che «I detenuti devono essere autorizzati a comunicare il più frequentemente possibile - per lettera, telefono, o altri mezzi di comunicazione - con la famiglia, con terze persone e con i rappresentanti di organismi esterni, e a ricevere visite da dette persone». Trattasi di una direttiva generale che rimanda, per la concreta disciplina, alle fonti interne di produzione legislativa. Non risulta che tale indicazione sia stata disattesa dall'assetto normativo italiano espresso nell'ordinamento penitenziario e nel suo regolamento di attua- zione, nonché nelle circolari del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, nel caso concreto individuato nell'impugnata ordinanza con corretto riferimento alla qualifica della Giustolisi di tutrice legale non congiunta dell'Attanasio, e quindi non parificata ai familiari. Per tale qualità, spetta al tutore soltanto la possibilità - ai sensi dell'art. 16.5. della Circolare DAP 2/10/2017 - di colloqui eccezionali, che dovranno essere sottoposti alla Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento; fatti naturalmente salvi i colloqui con i familiari, qualora uno di essi sia stato nominato tutore. 3. In conclusione, il ricorso risulta inammissibile, conseguendone ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata nel dispositivo alla cassa delle ammende, non risultando l'assenza di profili di colpa nella determina- zione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n. 183 del 13/6/2000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di E