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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 30 gennaio 2025

Cassazione n. 05667/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2024 della Corte d'appello di Firenze dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Rilevato che è pervenuta memoria tardiva, in quanto depositata due giorni prima dell’udienza, con cui il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha insistito per l’assegnazione ad altra sezione ed evidenziato le ragioni per l’accoglimento del ricorso; Ritenuto che nell’unico motivo il ricorso deduca un argomento manifestamente infondato, in quanto, nel calcolare i termini di prescrizione (reato di cui all’art. 4 l. 18 aprile 1975, n. 110, commesso il 14 aprile 2019; decreto di citazione a giudizio emesso il 3 ottobre 2019; sospensione della prescrizione tra il 21 giugno 2021 ed il 13 settembre 2021; sentenza di primo grado emessa il 20 febbraio 2023; sentenza di appello emessa il 17 maggio 2024) non considera la causa di interruzione della prescrizione prevista dall’art. 160 cod. proc. pen. costituita dalla pronuncia della sentenza di primo grado, e quella di sospensione della prescrizione prevista dall’art. 1, comma 11, l. 23 giugno 2017, n. 103 (sulla cui applicabilità ad un reato, quale quello in esame, commesso tra il 3 agosto 2017 ed il 31 dicembre 2019, v.

Sez.

U, 12/12/2024, informazione provvisoria); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso, 30/01/2025 Il C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2024 della Corte d'appello di Firenze dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Rilevato che è pervenuta memoria tardiva, in quanto depositata due giorni prima dell’udienza, con cui il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha insistito per l’assegnazione ad altra sezione ed evidenziato le ragioni per l’accoglimento del ricorso; Ritenuto che nell’unico motivo il ricorso deduca un argomento manifestamente infondato, in quanto, nel calcolare i termini di prescrizione (reato di cui all’art. 4 l. 18 aprile 1975, n. 110, commesso il 14 aprile 2019; decreto di citazione a giudizio emesso il 3 ottobre 2019; sospensione della prescrizione tra il 21 giugno 2021 ed il 13 settembre 2021; sentenza di primo grado emessa il 20 febbraio 2023; sentenza di appello emessa il 17 maggio 2024) non considera la causa di interruzione della prescrizione prevista dall’art. 160 cod. proc. pen. costituita dalla pronuncia della sentenza di primo grado, e quella di sospensione della prescrizione prevista dall’art. 1, comma 11, l. 23 giugno 2017, n. 103 (sulla cui applicabilità ad un reato, quale quello in esame, commesso tra il 3 agosto 2017 ed il 31 dicembre 2019, v. Sez. U, 12/12/2024, informazione provvisoria); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 30/01/2025 Il C
Decreto Cassazione n. 05667/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris