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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 30 luglio 2026

Cassazione n. 24281/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

FORENSE,in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];2026 - controricorrente -2619 nonchè contro[OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in personadel Presidente pro tempore, rappresentata e difesa ex legedall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;- resistente con mandato -avverso la sentenza n. 923/2020 della CORTE D'APPELLO diCATANZARO, depositata il 24/12/2020 R.G.N. 171/2019;Numero registro generale 17401/2021Numero sezionale 2619/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiNgulmioer od dei ral ccolta generale 24281/2026Data pubblicazione 30/07/202626/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].R.G. 17401/21Rilevato che:Con sentenza del giorno 24.12.2020 n. 923, la Corte d’appellodi Catanzaro rigettava il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] la sentenza del Tribunale di Cosenza che avevaparzialmente accolto l’opposizione proposta da quest’ultimo aun’intimazione di pagamento per la parte relativa a due cartelleesattoriali riferite a contributi di pertinenza della [OSCURATO:PERSONA](corresponsione del contributo soggettivo, integrativo e dimaternità per il 2010), per le quali il ricorrente chiedeval’annullamento in ragione del mancato rispetto, da parte dellaCassa Forense, del termine di 220 giorni, previsto dall’art. 1comma 540 della legge n. 228/12, per la comunicazionedell’esito dell’istanza di sospensione della riscossione e diannullamento delle cartelle, che il Tucci aveva presentato il4.2.15.Il tribunale aveva accolto parzialmente l’opposizione per la parterelativa alla cartella n. -39000 finale, relativa al 2012, essendopacifico il mancato rispetto da parte dell’[OSCURATO:PERSONA] del termine di 220gg. per la risposta all’istanza di sospensione e annullamento,mentre rigettava la restante parte dell’opposizione,relativamente alla cartella del 2014 (che non risultavaricompresa nell’istanza del 4.2.15); accoglieva, altresì, ladomanda riconvenzionale della [OSCURATO:PERSONA] di condanna delricorrente a pagare la somma di € 3.085,08, relativa alla stessaannualità 2012, per la quale era stata annullata la relativacartella, e ciò perché ai sensi della normativa richiamata,l’annullamento della cartella per violazione del termine dei 220gg., non comportava una totale estinzione del credito, ma soloNumero registro generale 17401/2021Numero sezionale 2619/2026il discarico che per l’agente della riscossione Nudmeerroi dvi ara ccolta generale 24281/2026Data pubblicazione 30/07/2026dall’annullamento delle partite, con conseguenziale perdita dellapossibilità di soddisfare il credito, mediante la procedura diriscossione mediante ruolo.La Corte d’appello ha confermato la sentenza di primo grado.Avverso la sentenza della Corte d’appello, [OSCURATO:PERSONA] haproposto ricorso per cassazione, sulla base di otto motivi,mentre la [OSCURATO:PERSONA] di Assistenza e [OSCURATO:PERSONA] resistito con controricorso.Entrambe le parti hanno depositato memoria.Il collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giornidall’adozione della decisione in camera di consiglio.Considerato che:Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio diviolazione di legge, in particolare dell’art. 1 comma 537 dellalegge n. 228/12 e dell’art. 49 del DPR n. 602/73, in relazioneall’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., per avere la Corteterritoriale ritenuto la notifica della cartella un presuppostoindispensabile ai fini dell’attivazione dell’istanza di autotutela,relativa al ruolo del 2014, quando invece, vi era la possibilità disollecitare la revoca in autotutela della posizione debitoria perconseguire il congelamento delle potenziali attività delconcessionario già quando la posizione debitoria era presentesul sito dell’agente della riscossione con il relativo importo e ilnumero della cartella, essendo sufficiente inserire le credenzialirilasciate online dall’Agenzia delle Entrate.Il primo motivo è infondato; infatti, la disposizione di cui all’art.1 comma 538 della legge n. 228 cit è chiara nello stabilire chel’istanza del contribuente presuppone necessariamente la previanotifica di “un primo atto della riscossione utile o di un atto dellaprocedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dalNumero registro generale 17401/2021Numero sezionale 2619/2026concessionario” ed è lo stesso contribuente a riferire (e lNau mCeoro rdti era ccolta generale 24281/2026Data pubblicazione 30/07/2026d’appello lo ha accertato) che alla base della cartella del 2014non c’era la notifica di un atto della riscossione, ma ilcontribuente aveva preso atto dell’esistenza delle cartelle,dall’estratto conto online, visionato mediante accesso nell’areariservata (cfr. f. 3 della sentenza impugnata).Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio diviolazione di legge, in particolare dell’art. 2697 comma 2 c.c. edell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3c.p.c., perché l’eccezione che l’autotutela era stata attivataprematuramente per l’anno 2014 (in quanto l’istanza disospensione del 4.2.15 era precedente alla procedura di notificadella medesima cartella del 2014), ai sensi della legge n.228/12, in quanto atto impeditivo del maturaredell’annullamento della cartella, era un fatto che doveva essereeccepito dalla parte (e cioè, dall’[OSCURATO:PERSONA]) e non rilevato d’ufficio.Il secondo motivo è infondato, in quanto l’effetto diannullamento della cartella del 2014 invocato poteva maturaresolo al ricorrere dei presupposti di legge, che il giudice erachiamato a verificare.

Il fatto che il tribunale avesse ritenuto didisattendere la richiesta perché non aveva rinvenutol’indicazione della cartella del 2014 nell’istanza di sospensione,mentre la Corte d’appello aveva ritenuto di disattendere lamedesima richiesta perché non erano stati attivati iprocedimenti riscossivi richiesti dall’art. 1 comma 538, èvalutazione rientrante nel potere di riesame della Corted’appello, non preclusa dal formarsi di alcun giudicato.Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio dinullità della sentenza per violazione degli artt. 111 comma 6Cost, e dell’art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c., in relazione all’art.360 primo comma n. 4 c.p.c., per insufficiente, illogica eNumero registro generale 17401/2021Numero sezionale 2619/2026contraddittoria motivazione, in relazione a un fatto contrNoumveeror dsi ora ccolta generale 24281/2026Data pubblicazione 30/07/2026e decisivo del giudizio, riferito alla circostanza concernentel’istanza di sospensione, ex art. 1 comma 138 della legge n.228/12, dato che la Corte del merito aveva accertato (punti 7.3e 7.4 della sentenza) che nel ricorso introduttivo del giudizio ilricorrente aveva allegato solo uno stralcio dell’elenco dellecartelle oggetto dell’istanza di sospensione, mentre la Cassaruolo del 2014 non era indicato.Il terzo motivo è inammissibile, sia per la presenza di una doppiadecisione “conforme” sugli stessi fatti, da parte del giudice diprimo e secondo grado, sia in quanto contesta un accertamentoespresso dalla Corte d’appello su cosa fosse stato prodotto dalricorrente in primo grado e in grado di appello, per corroborarela domanda di sospensione e annullamento del ruolo del 2014(con le relative valutazioni istruttorie), che è una questione dicompetenza del giudice del merito, la cui motivazione inproposito si colloca ben al di sopra del “minimo costituzionale”(Cass. sez. un. n. 8053/2016).Con il quarto motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio diviolazione di legge, in particolare dell’art. 1 comma 540 dellalegge n. 228/12, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3c.p.c., perché erroneamente la Corte d’appello aveva ritenutoche l’istituto dell’annullamento automatico potesse rilevaresoltanto nei rapporti tra ente impositore e agente dellariscossione, per cui l’annullamento automatico nondeterminerebbe l’estinzione del credito, ma solo l’impossibilitàdi recuperarlo attraverso il canale esattoriale, mentre, alcontrario, secondo il ricorrente, tale meccanismo comportal’estinzione del credito vantato dalla Cassa nei confronti del suoiscritto.Numero registro generale 17401/2021Il quarto motivo è infondato.

Numero sezionale 2619/2026Numero di raccolta generale 24281/2026Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte,Data pubblicazione 30/07/2026l’annullamento del ruolo prevista dall'art. 1, commi 527-529,della l. n. 228 del 2012, non incide sui diritti di credito degli entima solo sulla procedura di riscossione, atteso che taleannullamento non coincide con l'annullamento del creditosottostante, che ben potrà essere successivamente azionatodall'ente secondo l'ordinaria procedura (cfr. Cass. n. 12229/19richiamata da Cass. n. 15094/21).Nella specie, pertanto, quand’anche vi fosse l’annullamento deiruoli di cui è controversia, ciò non comporterebbe il venir menodei crediti sottostanti ai ruoli medesimi, altrimenti siravviserebbe un azzeramento senza ristoro del credito dellaCassa.Con il quinto motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio diviolazione di legge, in particolare dell’art. 1 comma 540 dellalegge n. 228/12, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3c.p.c., perché la Corte aveva implicitamente confermatol’accoglimento da parte del tribunale della riconvenzionaleproposta dalla [OSCURATO:PERSONA], afferente al diritto di riscuotere ilcredito portato dal ruolo del 2012.Il quinto motivo, in disparte i profili di inammissibilità pergenericità, perché richiama indistintamente “le obiezioni cheprecedono” (di cui ai motivi precedenti, cfr. p. 9 del ricorso), èinfondato, in quanto, come già riportato nel quarto motivo,l’annullamento del ruolo non comportava l’estinzione del creditodell’ente impositore, che quindi ne ha chiesto il pagamento invia ordinaria, attraverso la proposizione della domandariconvenzionaleCon il sesto motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio diviolazione di legge, in particolare dell’art. 26 comma 1 del DPRNumero registro generale 17401/2021Numero sezionale 2619/2026n. 602/73 e dell’art. 4 comma 3 della legge n. 890N/u8m2er,o dii nra ccolta generale 24281/2026Data pubblicazione 30/07/2026relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché la Corted’appello aveva erroneamente ritenuto valide le notifiche amezzo del servizio postale delle due cartelle oggetto dicontroversia, nonostante la produzione di copie fotostatichedegli avvisi di ricevimento, pur a seguito di disconoscimento.Il sesto motivo è inammissibile, sia per carenza d’interesse,essendo stata la cartella del 2012 già annullata dal tribunale,mentre il titolo esecutivo era diventato la statuizione dicondanna del medesimo tribunale sul rapporto previdenziale né,in ogni caso, si poneva un profilo di prescrizione dei contributi,in quanto il termine era tornato ad essere decennale, ex art. 66comma 1 della legge n. 247/12; inoltre, il motivo contestal’accertamento espresso dalla Corte d’appello sul buon esitodella notifica delle cartelle contestate e sul fatto che ildisconoscimento della conformità delle copie prodotte dellerelate agli originali, non fosse stato specifico, come richiestodalla giurisprudenza di legittimità (ff. 8-9 della sentenzaimpugnata), che è questione di competenza esclusiva delgiudice del merito.Con il settimo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio diviolazione di legge, in particolare dell’art. 221 c.p.c., degli artt.2700, 2714, 2715, 2717, 2718 e 2719, per avere la Corted’appello considerato indispensabile la querela di falso, a suodire da proporre avverso le fotocopie degli avvisi delle notifichedelle due cartelle.Il settimo motivo è inammissibile, perché non si confronta conla statuizione della Corte del merito secondo cui ildisconoscimento delle fotocopie delle relate era stato generico(come per esempio, in riferimento alla sottoscrizione dellarelata, che la stessa “era dubbiosamente ascrivibile alNumero registro generale 17401/2021Numero sezionale 2619/2026destinatario”), mentre si sarebbe dovuto riferire all’attoN ucmhereo dii nra ccolta generale 24281/2026Data pubblicazione 30/07/2026copia era stato prodotto in giudizio e nella specie, sussistevanoplurimi elementi per poter affermare la regolarità della notifica(cfr. foglio 9 della sentenza impugnata).In ogni caso, nel merito, il motivo è infondato, infatti, secondola giurisprudenza di questa Corte, la mancata produzione deldocumento in originale non esonera la parte dall'onere diproporre querela avverso la fotocopia (Cass. n. 32219/18,8718/23, mentre sul profilo della necessaria specificità deldisconoscimento, vedi da ultimo, Cass. n. 8604).Con l’ottavo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio dinullità della sentenza, per violazione dell’art. 111 Cost. comma6 e dell’art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c., per difetto di motivazioneo motivazione apparente, per essere stata redatta in assenzadei documenti originali delle notifiche.L’ottavo motivo è infondato, in quanto sulla verifica delle relatedi notifica delle cartelle la Corte d’appello ha reso una disaminaapprofondita, che esamina tutti i profili d’interesse, conmotivazione senz’altro al di sopra del “minimo costituzionale”.Al rigetto del ricorso, consegue la condanna alle spese di lite,secondo quanto meglio indicato in dispositivo.Sussistono i presupposti per il versamento da parte delricorrente dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato atitolo di contributo unificato.

P.Q.[OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONERigetta il ricorso.Condanna il ricorrente a pagare le spese di lite che liquidanell’importo di € 3.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre il15% per spese generali, oltre accessori di legge.Numero registro generale 17401/2021Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002N, umero sezionale 2619/2026Numero di raccolta generale 24281/2026dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, oveData pubblicazione 30/07/2026dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, anorma del comma 1 – bis dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26.5.26Il PresidenteDott.ssa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
FORENSE,in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];2026 - controricorrente -2619 nonchè contro[OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in personadel Presidente pro tempore, rappresentata e difesa ex legedall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;- resistente con mandato -avverso la sentenza n. 923/2020 della CORTE D'APPELLO diCATANZARO, depositata il 24/12/2020 R.G.N. 171/2019;Numero registro generale 17401/2021Numero sezionale 2619/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiNgulmioer od dei ral ccolta generale 24281/2026Data pubblicazione 30/07/202626/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].R.G. 17401/21Rilevato che:Con sentenza del giorno 24.12.2020 n. 923, la Corte d’appellodi Catanzaro rigettava il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] la sentenza del Tribunale di Cosenza che avevaparzialmente accolto l’opposizione proposta da quest’ultimo aun’intimazione di pagamento per la parte relativa a due cartelleesattoriali riferite a contributi di pertinenza della [OSCURATO:PERSONA](corresponsione del contributo soggettivo, integrativo e dimaternità per il 2010), per le quali il ricorrente chiedeval’annullamento in ragione del mancato rispetto, da parte dellaCassa Forense, del termine di 220 giorni, previsto dall’art. 1comma 540 della legge n. 228/12, per la comunicazionedell’esito dell’istanza di sospensione della riscossione e diannullamento delle cartelle, che il Tucci aveva presentato il4.2.15.Il tribunale aveva accolto parzialmente l’opposizione per la parterelativa alla cartella n. -39000 finale, relativa al 2012, essendopacifico il mancato rispetto da parte dell’[OSCURATO:PERSONA] del termine di 220gg. per la risposta all’istanza di sospensione e annullamento,mentre rigettava la restante parte dell’opposizione,relativamente alla cartella del 2014 (che non risultavaricompresa nell’istanza del 4.2.15); accoglieva, altresì, ladomanda riconvenzionale della [OSCURATO:PERSONA] di condanna delricorrente a pagare la somma di € 3.085,08, relativa alla stessaannualità 2012, per la quale era stata annullata la relativacartella, e ciò perché ai sensi della normativa richiamata,l’annullamento della cartella per violazione del termine dei 220gg., non comportava una totale estinzione del credito, ma soloNumero registro generale 17401/2021Numero sezionale 2619/2026il discarico che per l’agente della riscossione Nudmeerroi dvi ara ccolta generale 24281/2026Data pubblicazione 30/07/2026dall’annullamento delle partite, con conseguenziale perdita dellapossibilità di soddisfare il credito, mediante la procedura diriscossione mediante ruolo.La Corte d’appello ha confermato la sentenza di primo grado.Avverso la sentenza della Corte d’appello, [OSCURATO:PERSONA] haproposto ricorso per cassazione, sulla base di otto motivi,mentre la [OSCURATO:PERSONA] di Assistenza e [OSCURATO:PERSONA] resistito con controricorso.Entrambe le parti hanno depositato memoria.Il collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giornidall’adozione della decisione in camera di consiglio.Considerato che:Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio diviolazione di legge, in particolare dell’art. 1 comma 537 dellalegge n. 228/12 e dell’art. 49 del DPR n. 602/73, in relazioneall’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., per avere la Corteterritoriale ritenuto la notifica della cartella un presuppostoindispensabile ai fini dell’attivazione dell’istanza di autotutela,relativa al ruolo del 2014, quando invece, vi era la possibilità disollecitare la revoca in autotutela della posizione debitoria perconseguire il congelamento delle potenziali attività delconcessionario già quando la posizione debitoria era presentesul sito dell’agente della riscossione con il relativo importo e ilnumero della cartella, essendo sufficiente inserire le credenzialirilasciate online dall’Agenzia delle Entrate.Il primo motivo è infondato; infatti, la disposizione di cui all’art.1 comma 538 della legge n. 228 cit è chiara nello stabilire chel’istanza del contribuente presuppone necessariamente la previanotifica di “un primo atto della riscossione utile o di un atto dellaprocedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dalNumero registro generale 17401/2021Numero sezionale 2619/2026concessionario” ed è lo stesso contribuente a riferire (e lNau mCeoro rdti era ccolta generale 24281/2026Data pubblicazione 30/07/2026d’appello lo ha accertato) che alla base della cartella del 2014non c’era la notifica di un atto della riscossione, ma ilcontribuente aveva preso atto dell’esistenza delle cartelle,dall’estratto conto online, visionato mediante accesso nell’areariservata (cfr. f. 3 della sentenza impugnata).Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio diviolazione di legge, in particolare dell’art. 2697 comma 2 c.c. edell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3c.p.c., perché l’eccezione che l’autotutela era stata attivataprematuramente per l’anno 2014 (in quanto l’istanza disospensione del 4.2.15 era precedente alla procedura di notificadella medesima cartella del 2014), ai sensi della legge n.228/12, in quanto atto impeditivo del maturaredell’annullamento della cartella, era un fatto che doveva essereeccepito dalla parte (e cioè, dall’[OSCURATO:PERSONA]) e non rilevato d’ufficio.Il secondo motivo è infondato, in quanto l’effetto diannullamento della cartella del 2014 invocato poteva maturaresolo al ricorrere dei presupposti di legge, che il giudice erachiamato a verificare. Il fatto che il tribunale avesse ritenuto didisattendere la richiesta perché non aveva rinvenutol’indicazione della cartella del 2014 nell’istanza di sospensione,mentre la Corte d’appello aveva ritenuto di disattendere lamedesima richiesta perché non erano stati attivati iprocedimenti riscossivi richiesti dall’art. 1 comma 538, èvalutazione rientrante nel potere di riesame della Corted’appello, non preclusa dal formarsi di alcun giudicato.Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio dinullità della sentenza per violazione degli artt. 111 comma 6Cost, e dell’art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c., in relazione all’art.360 primo comma n. 4 c.p.c., per insufficiente, illogica eNumero registro generale 17401/2021Numero sezionale 2619/2026contraddittoria motivazione, in relazione a un fatto contrNoumveeror dsi ora ccolta generale 24281/2026Data pubblicazione 30/07/2026e decisivo del giudizio, riferito alla circostanza concernentel’istanza di sospensione, ex art. 1 comma 138 della legge n.228/12, dato che la Corte del merito aveva accertato (punti 7.3e 7.4 della sentenza) che nel ricorso introduttivo del giudizio ilricorrente aveva allegato solo uno stralcio dell’elenco dellecartelle oggetto dell’istanza di sospensione, mentre la Cassaruolo del 2014 non era indicato.Il terzo motivo è inammissibile, sia per la presenza di una doppiadecisione “conforme” sugli stessi fatti, da parte del giudice diprimo e secondo grado, sia in quanto contesta un accertamentoespresso dalla Corte d’appello su cosa fosse stato prodotto dalricorrente in primo grado e in grado di appello, per corroborarela domanda di sospensione e annullamento del ruolo del 2014(con le relative valutazioni istruttorie), che è una questione dicompetenza del giudice del merito, la cui motivazione inproposito si colloca ben al di sopra del “minimo costituzionale”(Cass. sez. un. n. 8053/2016).Con il quarto motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio diviolazione di legge, in particolare dell’art. 1 comma 540 dellalegge n. 228/12, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3c.p.c., perché erroneamente la Corte d’appello aveva ritenutoche l’istituto dell’annullamento automatico potesse rilevaresoltanto nei rapporti tra ente impositore e agente dellariscossione, per cui l’annullamento automatico nondeterminerebbe l’estinzione del credito, ma solo l’impossibilitàdi recuperarlo attraverso il canale esattoriale, mentre, alcontrario, secondo il ricorrente, tale meccanismo comportal’estinzione del credito vantato dalla Cassa nei confronti del suoiscritto.Numero registro generale 17401/2021Il quarto motivo è infondato. Numero sezionale 2619/2026Numero di raccolta generale 24281/2026Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte,Data pubblicazione 30/07/2026l’annullamento del ruolo prevista dall'art. 1, commi 527-529,della l. n. 228 del 2012, non incide sui diritti di credito degli entima solo sulla procedura di riscossione, atteso che taleannullamento non coincide con l'annullamento del creditosottostante, che ben potrà essere successivamente azionatodall'ente secondo l'ordinaria procedura (cfr. Cass. n. 12229/19richiamata da Cass. n. 15094/21).Nella specie, pertanto, quand’anche vi fosse l’annullamento deiruoli di cui è controversia, ciò non comporterebbe il venir menodei crediti sottostanti ai ruoli medesimi, altrimenti siravviserebbe un azzeramento senza ristoro del credito dellaCassa.Con il quinto motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio diviolazione di legge, in particolare dell’art. 1 comma 540 dellalegge n. 228/12, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3c.p.c., perché la Corte aveva implicitamente confermatol’accoglimento da parte del tribunale della riconvenzionaleproposta dalla [OSCURATO:PERSONA], afferente al diritto di riscuotere ilcredito portato dal ruolo del 2012.Il quinto motivo, in disparte i profili di inammissibilità pergenericità, perché richiama indistintamente “le obiezioni cheprecedono” (di cui ai motivi precedenti, cfr. p. 9 del ricorso), èinfondato, in quanto, come già riportato nel quarto motivo,l’annullamento del ruolo non comportava l’estinzione del creditodell’ente impositore, che quindi ne ha chiesto il pagamento invia ordinaria, attraverso la proposizione della domandariconvenzionaleCon il sesto motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio diviolazione di legge, in particolare dell’art. 26 comma 1 del DPRNumero registro generale 17401/2021Numero sezionale 2619/2026n. 602/73 e dell’art. 4 comma 3 della legge n. 890N/u8m2er,o dii nra ccolta generale 24281/2026Data pubblicazione 30/07/2026relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché la Corted’appello aveva erroneamente ritenuto valide le notifiche amezzo del servizio postale delle due cartelle oggetto dicontroversia, nonostante la produzione di copie fotostatichedegli avvisi di ricevimento, pur a seguito di disconoscimento.Il sesto motivo è inammissibile, sia per carenza d’interesse,essendo stata la cartella del 2012 già annullata dal tribunale,mentre il titolo esecutivo era diventato la statuizione dicondanna del medesimo tribunale sul rapporto previdenziale né,in ogni caso, si poneva un profilo di prescrizione dei contributi,in quanto il termine era tornato ad essere decennale, ex art. 66comma 1 della legge n. 247/12; inoltre, il motivo contestal’accertamento espresso dalla Corte d’appello sul buon esitodella notifica delle cartelle contestate e sul fatto che ildisconoscimento della conformità delle copie prodotte dellerelate agli originali, non fosse stato specifico, come richiestodalla giurisprudenza di legittimità (ff. 8-9 della sentenzaimpugnata), che è questione di competenza esclusiva delgiudice del merito.Con il settimo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio diviolazione di legge, in particolare dell’art. 221 c.p.c., degli artt.2700, 2714, 2715, 2717, 2718 e 2719, per avere la Corted’appello considerato indispensabile la querela di falso, a suodire da proporre avverso le fotocopie degli avvisi delle notifichedelle due cartelle.Il settimo motivo è inammissibile, perché non si confronta conla statuizione della Corte del merito secondo cui ildisconoscimento delle fotocopie delle relate era stato generico(come per esempio, in riferimento alla sottoscrizione dellarelata, che la stessa “era dubbiosamente ascrivibile alNumero registro generale 17401/2021Numero sezionale 2619/2026destinatario”), mentre si sarebbe dovuto riferire all’attoN ucmhereo dii nra ccolta generale 24281/2026Data pubblicazione 30/07/2026copia era stato prodotto in giudizio e nella specie, sussistevanoplurimi elementi per poter affermare la regolarità della notifica(cfr. foglio 9 della sentenza impugnata).In ogni caso, nel merito, il motivo è infondato, infatti, secondola giurisprudenza di questa Corte, la mancata produzione deldocumento in originale non esonera la parte dall'onere diproporre querela avverso la fotocopia (Cass. n. 32219/18,8718/23, mentre sul profilo della necessaria specificità deldisconoscimento, vedi da ultimo, Cass. n. 8604).Con l’ottavo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio dinullità della sentenza, per violazione dell’art. 111 Cost. comma6 e dell’art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c., per difetto di motivazioneo motivazione apparente, per essere stata redatta in assenzadei documenti originali delle notifiche.L’ottavo motivo è infondato, in quanto sulla verifica delle relatedi notifica delle cartelle la Corte d’appello ha reso una disaminaapprofondita, che esamina tutti i profili d’interesse, conmotivazione senz’altro al di sopra del “minimo costituzionale”.Al rigetto del ricorso, consegue la condanna alle spese di lite,secondo quanto meglio indicato in dispositivo.Sussistono i presupposti per il versamento da parte delricorrente dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato atitolo di contributo unificato. P.Q.[OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONERigetta il ricorso.Condanna il ricorrente a pagare le spese di lite che liquidanell’importo di € 3.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre il15% per spese generali, oltre accessori di legge.Numero registro generale 17401/2021Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002N, umero sezionale 2619/2026Numero di raccolta generale 24281/2026dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, oveData pubblicazione 30/07/2026dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, anorma del comma 1 – bis dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26.5.26Il PresidenteDott.ssa [OSCURATO:PERSONA]
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