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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 gennaio 1976

Cassazione n. 11829/2026

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 01/01/1976 avverso la sentenza del 18/06/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG 35849-2025 - Udienza del 11/02/2025 - [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Milano, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di tentato furto aggravato.

Rilevato che l'unico motivo di ricorso — che denunzia vizio di motivazione e violazione di legge quanto al giudizio di penale responsabilità dell'imputata — è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, si limita a plurime considerazioni teoriche, senza nessuna portata critica concreta rispetto alla sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] che l'unico passaggio del ricorso in cui sembra esservi un qualche riferimento più specifico (vedi pag. 2 penultimo capoverso) è completamente fuori fuoco rispetto alla regiudicanda, riferendosi a un motivo di appello sul dolo della ricettazione, reato mai oggetto del processo (peraltro si tratta di motivo non dedotto in appello).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara in P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 01/01/1976 avverso la sentenza del 18/06/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG 35849-2025 - Udienza del 11/02/2025 - [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Milano, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di tentato furto aggravato. Rilevato che l'unico motivo di ricorso — che denunzia vizio di motivazione e violazione di legge quanto al giudizio di penale responsabilità dell'imputata — è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, si limita a plurime considerazioni teoriche, senza nessuna portata critica concreta rispetto alla sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] che l'unico passaggio del ricorso in cui sembra esservi un qualche riferimento più specifico (vedi pag. 2 penultimo capoverso) è completamente fuori fuoco rispetto alla regiudicanda, riferendosi a un motivo di appello sul dolo della ricettazione, reato mai oggetto del processo (peraltro si tratta di motivo non dedotto in appello). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara in P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 11829/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris