CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 giugno 2026
Cassazione n. 22146/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
procura speciale in atti, condomiciliazione digitale ex lege-ricorrente-nei confronti diMinistero della Sanità della Repubblica popolare di Cina-intimato-per la cassazione della sentenza n. 24/2024 della CORTE d’APPELLO diVENEZIA, pubblicata il giorno 8 gennaio 2024;Numero registro generale 23964/2024Numero sezionale 1896/2026Numero di raccolta generale 22146/2026Data pubblicazione 28/06/2026udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 maggio 2026dal [OSCURATO:PERSONA]:1. Con citazione del 20 aprile 2020 il [OSCURATO:PERSONA] DolomitiBellunesi convenne dinanzi al Tribunale di Belluno il Ministero dellaSanità della Repubblica popolare di Cina, perché fosse condannato alrisarcimento dei danni conseguenti alla diffusione della pandemia daCovid-19 per non avere tempestivamente segnalato all’OrganizzazioneMondiale della Sanità (OMS) la diffusione del coronavirus e per nonavere assunto i necessari provvedimenti di controllo sugli scaliaeroportuali in partenza dalla Cina.Poiché l’amministrazione convenuta non si costituì in giudizio, ilTribunale dapprima (all’esito dell’udienza cartolare del 14 gennaio2021) concesse termine per il deposito di documentazione attestanteil perfezionamento della notifica dell’atto di citazione esuccessivamente (all’esito dell’udienza cartolare del 26 febbraio 2021),rilevata l’inidoneità della documentazione depositata, assegnò termineper la sua rinnovazione (assegnazione che rinnovò all’esito dellasuccessiva udienza cartolare del 30 settembre 2021); infine, sullaperdurante inerzia dell’attore - il quale, sull’assunto che la notifica sifosse già perfezionata, aveva invocato la declaratoria di contumaciadell’ente convenuto -, previo rinvio per precisazione delle conclusioni ediscussione, con sentenza 3 febbraio 2022 n.30 dichiarò la domandaimprocedibile.2. [OSCURATO:PERSONA] propose appello alla Corted’appello di Venezia, la quale, con sentenza 8 gennaio 2024 n. 24, harigettato l’impugnazione.Ha osservato la Corte territoriale che, conformemente a quantoritenuto dal primo giudice, la notifica dell’atto di citazione al MinisteroNumero registro generale 23964/2024Numero sezionale 1896/2026Numero di raccolta generale 22146/2026Data pubblicazione 28/06/2026della Sanità della Repubblica popolare di Cina non si era perfezionata,in quanto l’atto inoltrato dal Ministero della Giustizia italiano al suoomologo cinese, secondo la procedura prevista nel trattato tra laRepubblica italiana e la Repubblica popolare di Cina per l’assistenzagiudiziaria in materia civile, concluso a Pechino il 20 maggio 1991,ratificato e reso esecutivo in Italia con legge 4 marzo 1994 n.199, nonera stato notificato all’ente convenuto a causa del rifiuto di assistenzadel Ministero della Giustizia cinese, il quale ne aveva comunicato leragioni, con riferimento all’art.19 del trattato medesimo, facendopresente che l’esecuzione della notifica avrebbe violato la sovranitàdella Cina.Ha aggiunto, poi, la Corte veneta che non poteva essereconsiderata alla stregua di una valida ed efficace notifica la circostanzache l’atto fosse stato consegnato, tramite vettore DHL, pressol’[OSCURATO:PERSONA], trattandosi di modalità“alternativa”, non dotata «di quella certezza che le procedure ad hocstabilite dal trattato bilaterale richiamato o da altre convenzioniinternazionali mirano a garantire» (pag.5 della sentenza impugnata).3. Ha proposto ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA] DolomitiBellunesi, sulla base di un unico motivo, illustrato anche con memoria.Non si è difesa la controparte intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1. L’unico motivo denuncia «Violazione e falsa applicazione dinorma di diritto, in particolare della Legge 4 marzo 1994, n. 199 diratifica ed esecuzione del trattato tra la Repubblica italiana e laRepubblica popolare di Cina per l’assistenza giudiziaria in materiacivile, con allegati, fatto a Pechino il 20 maggio 1991».Il ricorrente sostiene che, in conformità alle prescrizioni impartitedal giudice di prime cure, aveva debitamente documentato l’avvenutaNumero registro generale 23964/2024Numero sezionale 1896/2026Numero di raccolta generale 22146/2026Data pubblicazione 28/06/2026notificazione della citazione introduttiva del giudizio all’ente convenuto,la quale si sarebbe debitamente perfezionata, giacché l’atto era statoconsegnato il 14 maggio 2021 all’[OSCURATO:PERSONA] CooperationCenter che, su incarico del Ministro della Giustizia italiano, aveva curatol’intera fase della notificazione.D’altra parte, la circostanza che il Ministero della Giustizia italianoavesse dato conto della nota di risposta del suo omologo cinese,avrebbe dimostrato, oltre ogni ragionevole dubbio, l’avvenuta ricezionedell’atto di citazione da parte dell’ente convenuto e, quindi, laconoscenza effettiva dell’atto, la quale avrebbe sopravanzato quellalegale, comunque bastevole ai fini della completa integrazione dellanotifica.2. Il ricorso è manifestamente infondato.2.1. In via preliminare, deve rilevarsi il mancato perfezionamentodella notifica del ricorso per cassazione all’ente convenuto: risulta dagliprocedimento notificatorio, previo inoltro dell’atto al Ministero dellaGiustizia italiano, il giorno 8 luglio 2024 (ultimo giorno utile), ma che,tuttavia, il Ministero della Giustizia cinese ha rifiutato l’assistenzagiudiziaria, in funzione della notifica del ricorso al Ministero dellaSanità, per le medesime ragioni per le quali era stata rifiutata quellarelativa alla notifica dell’atto di citazione originario, ovvero sull’assuntoche la prestazione dell’assistenza richiesta avrebbe comportato unaviolazione della sovranità della Cina.Il rifiuto di assistenza da parte del Ministero della Giustizia cinese– consentito dall’art.19 del trattato bilaterale stipulato tra Italia e Cinanell’ipotesi in cui l’atto per cui l’assistenza è invocata sia tale da recarepregiudizio alla sovranità o alla sicurezza della parte richiesta o siacontrario ai principi fondamentali del suo ordinamento giuridico –Numero registro generale 23964/2024Numero sezionale 1896/2026Numero di raccolta generale 22146/2026Data pubblicazione 28/06/2026impedisce il perfezionamento della notifica e, rendendo impossibileeseguire la notificazione nei modi consentiti dalla convenzioneinternazionale, implica per la parte interessata, a pena di nullità,l’onere – nella specie non assolto – di riattivare tempestivamente ilprocedimento notificatorio secondo le modalità di cui all’art.142 c.p.c.2.2. Peraltro, la circostanza che il ricorso per cassazione, in quantomanifestamente infondato, debba essere rigettato, esclude la necessitàdi dichiarare la suddetta nullità.Il rispetto del diritto fondamentale alla ragionevole durata delprocesso impone, infatti, al giudice di evitare e impedire il compimentodi attività processuali non giustificate dal rispetto effettivo del principiodel contraddittorio e dalla necessità di assicurare, ai soggetti nella cuisfera giuridica il provvedimento finale è destinato a produrre i suoieffetti, le effettive garanzie di difesa e di partecipazione al processo incondizioni di reciproca parità.Ne consegue che, in ipotesi di ricorso per cassazione inammissibileo infondato, risulta superfluo, quand’anche ne sussistano i presupposti,disporre la fissazione di un termine per l’integrazione delcontraddittorio ovvero per la rinnovazione di una notifica nulla oinesistente, dato che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che inun aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizionedel giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per lagaranzia dell’effettività dei diritti processuali delle parti (Cass., Sez.Un., 22/3/2010 n. 6826; Cass. 17/6/2013 n. 15106; Cass. 21/5/2018n. 12515; Cass. 15/5/2020 n. 8980).2.3. Ciò posto in via preliminare, osserva quanto al merito che laconforme statuizione dei giudici di merito si palesa perfettamentelegittima e resiste alle censure del ricorrente.Numero registro generale 23964/2024Numero sezionale 1896/2026Numero di raccolta generale 22146/2026Data pubblicazione 28/06/2026In base al richiamato trattato per l’assistenza giudiziaria civilestipulato tra Italia e Cina, il perfezionamento della notifica richiestodall’una delle due Parti contraenti, per il tramite del proprio Ministerodella Giustizia, presuppone la prestazione della dovuta assistenza daparte dell’altra, che si impegna, mediante l’omologo Ministero, adeffettuare la notificazione e a rilasciare il relativo attestato. In tal caso,la prova dell’avvenuta notificazione è data da una ricevuta datata efirmata dal destinatario o da un’attestazione dell’ufficio che ha eseguitola notificazione, dalla quale risultino la persona che ha ricevuto l’atto,la qualità, la data, il luogo e le modalità della consegna (art.12 delcitato trattato bilaterale).Peraltro, come si è detto, la Parte richiesta può rifiutare l’assistenzaper la notificazione se gli atti per i quali essa è domandata sono tali darecare pregiudizio alla sua sovranità o alla sua sicurezza, oppure sonocontrari ai principi fondamentali del suo ordinamento (art.19).Nella fattispecie, il Ministero della Giustizia cinese ha rifiutato lapropria assistenza proprio sull’assunto che la notifica dell’atto dicitazione introduttivo del giudizio dinanzi al Tribunale di Bellunoavrebbe violato la sovranità della Cina: sulla base di questo assunto,pertanto, ha omesso di dar seguito alla richiesta del suo omologoitaliano e di far pervenire l’atto al destinatario. L’asserto di partericorrente che la nota inviata dal Ministero della Giustizia cineseavrebbe dimostrato oltre ogni ragionevole dubbio l’avvenuta ricezionedell’atto da parte del convenuto non tiene conto della fondamentalecircostanza che il predetto Ministero non era il destinatario della notifica(ossia, il convenuto), ma solo l’organo deputato a fornire (o rifiutare)la sua assistenza in funzione del suo perfezionamento; dunque, l’entenotificando (il Ministero della Sanità della Repubblica popolare di Cina)non risulta avere avuto alcuna conoscenza, né legale né effettiva, dellaNumero registro generale 23964/2024Numero sezionale 1896/2026Numero di raccolta generale 22146/2026Data pubblicazione 28/06/2026vocatio in ius, la quale non può in alcun modo essere reputata validaed efficace.[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA], preso attodell’impossibilità del perfezionamento della notifica per il rifiuto diassistenza opposto dal Ministero della Giustizia cinese, avrebbe avutopiuttosto l’onere di riattivare il procedimento notificatorio ai sensidell’art.142 c.p.c., profittando al riguardo del termine più volteconcesso per il rinnovo della notifica dal Tribunale Bellunese; nonavendolo fatto ed avendo invece invocato la declaratoria di contumaciadel convenuto, sull’infondato assunto che la notificazione fosse andataa buon fine, inevitabilmente è incorso nella statuizione di reiezione inrito della domanda.3. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.Quantunque non attenga all’odierno thema decidendum, nonsembra inutile, comunque, evidenziare che le Sezioni Unite di questaSuprema Corte hanno statuito che difetta la giurisdizione del giudiceitaliano sulla domanda, avanzata nei confronti della Repubblicapopolare di Cina, di risarcimento dei danni derivanti dalla diffusionedella pandemia da Covid-19, in ragione dell'immunità degli Stati esteridalla giurisdizione civile, configurabile, quale norma internazionaleconsuetudinaria, per tutti gli atti iure imperii, costituentiestrinsecazione della sovranità propria della potestà politica, adeccezione di quelli lesivi di diritti inviolabili della persona ed integranticrimini di guerra o contro l’umanità (Cass., Sez. Un., 11/06/2024, n.16136).4. Non vi è luogo a provvedere sulle spese, dal momento che l’enteintimato non ha svolto difese in sede di legittimità.5. A norma dell’art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002, sideve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilNumero registro generale 23964/2024Numero sezionale 1896/2026Numero di raccolta generale 22146/2026Data pubblicazione 28/06/2026versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma delcomma 1-bis del citato art. 13, ove dovuto. P.Q.MRigetta il ricorso.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stessoart.13, ove dovuto.Così deciso in Roma, in data 26 maggio 2026Il PresidenteChiara Graziosi