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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 luglio 1997

Cassazione n. 03870/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 06/07/1997 avverso la sentenza del 12/05/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA

1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce, di conferma della sentenza del Tribunale di Lecce che lo ha condannato alla pena di due anni, due mesi, venti giorni di reclusione ed C 412 di multa per il reato di furto in abitazione pluriaggravato.

2. Considerato che è stata depositata al Collegio, in vista dell'udienza, rinuncia al ricorso dal difensore e procuratore speciale del ricorrente.

3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per rinuncia, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500 in favore della Cassa delle ammende (cfr.

Corte cost. n. 186 del 2000).

P. Q. M, Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12 dicembre 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 06/07/1997 avverso la sentenza del 12/05/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce, di conferma della sentenza del Tribunale di Lecce che lo ha condannato alla pena di due anni, due mesi, venti giorni di reclusione ed C 412 di multa per il reato di furto in abitazione pluriaggravato. 2. Considerato che è stata depositata al Collegio, in vista dell'udienza, rinuncia al ricorso dal difensore e procuratore speciale del ricorrente. 3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per rinuncia, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500 in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M, Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 dicembre 2022.
Sentenza Cassazione n. 03870/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris